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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45999/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia, con ordinanza del 21 dicembre 2020, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativa alla condanna da lui subita con sentenza n. 2069/2015, 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che l'affermazione in ordine alla conoscenza da parte di quest'ultimo del procedimento era apodittica, visto che [OSCURATO:PERSONA] era stato assente a tutte le udienze, così come il difensore di fiducia, che la difesa era stata assunta dal difensore di ufficio di volta in volta nominato, e che [OSCURATO:PERSONA] era stato espulso dal territorio nazionale mediante accompagnamento alla frontiera; osserva che la nomina di un difensore di fiducia letta nel senso della effettività comportava che solo un regolare rapporto tra difensore ed assistito poteva dare contenuto alla disposizione di cui all'art. 420 bis cod.proc.pen. nell'accezione voluta dal legislatore, e che era irrilevante l'elezione di domicilio presso un difensore che era stato totalmente assente nel processo. 1.2 n difensore eccepisce la nullità dell'ordinanza per travisamento della prova documentale: la Corte di appello aveva affermato che non risultava che il decreto di espulsione fosse mai stato portato a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], quando era ovvio che la produzione del documento costituiva di per sé prova dell'avvenuta comunicazione (nella copia prodotta vi erano comunque il timbro della relata di notifica e la firma di [OSCURATO:PERSONA]); quanto alla affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo la quale non risultava che [OSCURATO:PERSONA] si fosse effettivamente allontanato dall'Italia, il difensore osserva che dal decreto di espulsione si evinceva chiaramente che la modalità di esecuzione prevedeva l'accompagnamento immediato alla frontiera, cosa che era avvenuta il 3 dicembre 2013, con durata dell'espulsione per 5 anni, e cioè nel periodo in cui si era svolto il processo; la pronuncia de plano adottata dalla Corte di appello appariva oltremodo illegittima e contraddittoria, perché negava alla radice approfondimenti necessari e dovuti. 1.2 Il Procuratore Generale depositava note scritte nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 n ricorso è infondato. 1.1 L'articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell'esistenza di un processo a suo carico.probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell'esistenza di un processo a suo carico.

A tale proposito, giova prendere le mosse da quanto precisato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019 (PG/ Darwish, Rv. 279420 - 01) a proposito del processo in assenza e della conoscenza incolpevole dello stesso: "...gli indici di conoscenza dell'art. 420-bis, 2 comma, cod. proc.pen., genericamente indicati nella disposizione, vanno interpretati secondo loro funzione.

Si pensi all'ipotesi del soggetto arrestato in flagranza per un qualsiasi reato che riesca a fuggire subito dopo la cattura, prima ancora della formalizzazione dell'attività della polizia giudiziaria e, soprattutto, della presentazione al giudice.

Non è certo una situazione che consenta di ritenere la consapevolezza del processo, essendo, si ripete ancora, escluso che il processo in assenza sia una forma di sanzione.

Lo stesso vale per la misura cautelare restata ineseguita per irreperibilità dell'indagato.

L'interpretazione, invece, deve essere che la disposizione fa riferimento al caso in cui vi sia il regolare compimento del procedimento cautelare o precautelare, che prevede sempre il contatto con il giudice e la contestazione specifica degli addebiti.

In caso contrario, si affermerebbe il contrario di quanto ripetutamente detto dalla Corte EDU in tema di latitanza.

Anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata"; la sentenza, pertanto, pone particolari "indici di conoscenza" del processo, individuati nella dichiarazione od elezione di domicilio, nell'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare e nella nomina di un difensore di fiducia.

Tali indici sussistono tutti nel caso in esame, nel quale vi è stato un decreto di fermo, nella fase di esecuzione del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato un difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso lo stesso, per cui si deve ritenere una sua piena conoscenza del processo; del tutto irrilevante è il fatto che il difensore di fiducia non si sia presentato alle udienze fissate, potendo assumere un significato tale circostanza unicamente nei rapporti tra difensore ed assistito ed essendovi comunque un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito.

Pertanto, a fronte dei suddetti indici, si deve ritenere che la mera espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato non sia idonea a fornire la prova della incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, in quanto nel caso concreto vi era stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi, le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il ricorrente ed il legale, visto che la nomina del difensore di fiducia risale al gennaio 2012 e l'espulsione è di quasi due anni dopo (3 dicembre 2013).

Come precisato da Cass. Sez.5, Sentenza n. 12445 del 13/11/2015 Cc. (dep. 23/03/2016 ) Rv. 266368, grava sull'imputato l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento; in particolare, "In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento." (Sez.3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016) Rv. 267947).

Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussistendo il requisito della prova della ignoranza "incolpevole" del procedimento ma risultando, al contrario, che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/11/2021 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, con ordinanza del 21 dicembre 2020, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativa alla condanna da lui subita con sentenza n. 2069/2015, 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che l'affermazione in ordine alla conoscenza da parte di quest'ultimo del procedimento era apodittica, visto che [OSCURATO:PERSONA] era stato assente a tutte le udienze, così come il difensore di fiducia, che la difesa era stata assunta dal difensore di ufficio di volta in volta nominato, e che [OSCURATO:PERSONA] era stato espulso dal territorio nazionale mediante accompagnamento alla frontiera; osserva che la nomina di un difensore di fiducia letta nel senso della effettività comportava che solo un regolare rapporto tra difensore ed assistito poteva dare contenuto alla disposizione di cui all'art. 420 bis cod.proc.pen. nell'accezione voluta dal legislatore, e che era irrilevante l'elezione di domicilio presso un difensore che era stato totalmente assente nel processo. 1.2 n difensore eccepisce la nullità dell'ordinanza per travisamento della prova documentale: la Corte di appello aveva affermato che non risultava che il decreto di espulsione fosse mai stato portato a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], quando era ovvio che la produzione del documento costituiva di per sé prova dell'avvenuta comunicazione (nella copia prodotta vi erano comunque il timbro della relata di notifica e la firma di [OSCURATO:PERSONA]); quanto alla affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo la quale non risultava che [OSCURATO:PERSONA] si fosse effettivamente allontanato dall'Italia, il difensore osserva che dal decreto di espulsione si evinceva chiaramente che la modalità di esecuzione prevedeva l'accompagnamento immediato alla frontiera, cosa che era avvenuta il 3 dicembre 2013, con durata dell'espulsione per 5 anni, e cioè nel periodo in cui si era svolto il processo; la pronuncia de plano adottata dalla Corte di appello appariva oltremodo illegittima e contraddittoria, perché negava alla radice approfondimenti necessari e dovuti. 1.2 Il Procuratore Generale depositava note scritte nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 n ricorso è infondato. 1.1 L'articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell'esistenza di un processo a suo carico.probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell'esistenza di un processo a suo carico. A tale proposito, giova prendere le mosse da quanto precisato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019 (PG/ Darwish, Rv. 279420 - 01) a proposito del processo in assenza e della conoscenza incolpevole dello stesso: "...gli indici di conoscenza dell'art. 420-bis, 2 comma, cod. proc.pen., genericamente indicati nella disposizione, vanno interpretati secondo loro funzione. Si pensi all'ipotesi del soggetto arrestato in flagranza per un qualsiasi reato che riesca a fuggire subito dopo la cattura, prima ancora della formalizzazione dell'attività della polizia giudiziaria e, soprattutto, della presentazione al giudice. Non è certo una situazione che consenta di ritenere la consapevolezza del processo, essendo, si ripete ancora, escluso che il processo in assenza sia una forma di sanzione. Lo stesso vale per la misura cautelare restata ineseguita per irreperibilità dell'indagato. L'interpretazione, invece, deve essere che la disposizione fa riferimento al caso in cui vi sia il regolare compimento del procedimento cautelare o precautelare, che prevede sempre il contatto con il giudice e la contestazione specifica degli addebiti. In caso contrario, si affermerebbe il contrario di quanto ripetutamente detto dalla Corte EDU in tema di latitanza. Anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata"; la sentenza, pertanto, pone particolari "indici di conoscenza" del processo, individuati nella dichiarazione od elezione di domicilio, nell'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare e nella nomina di un difensore di fiducia. Tali indici sussistono tutti nel caso in esame, nel quale vi è stato un decreto di fermo, nella fase di esecuzione del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato un difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso lo stesso, per cui si deve ritenere una sua piena conoscenza del processo; del tutto irrilevante è il fatto che il difensore di fiducia non si sia presentato alle udienze fissate, potendo assumere un significato tale circostanza unicamente nei rapporti tra difensore ed assistito ed essendovi comunque un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito. Pertanto, a fronte dei suddetti indici, si deve ritenere che la mera espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato non sia idonea a fornire la prova della incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, in quanto nel caso concreto vi era stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi, le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il ricorrente ed il legale, visto che la nomina del difensore di fiducia risale al gennaio 2012 e l'espulsione è di quasi due anni dopo (3 dicembre 2013). Come precisato da Cass. Sez.5, Sentenza n. 12445 del 13/11/2015 Cc. (dep. 23/03/2016 ) Rv. 266368, grava sull'imputato l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento; in particolare, "In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento." (Sez.3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016) Rv. 267947). Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussistendo il requisito della prova della ignoranza "incolpevole" del procedimento ma risultando, al contrario, che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/11/2021 Il consiglier