CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 21242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20374/2022r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 1, Roma , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 4, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 87/2022 pubblicata in data 18/03/2022, n.r.g. 08/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] deduceva di aver lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] come operaio agricolo specializzato, con mansioni di fattore, dal 1984 o quantomeno dal 1997, inizialmente per cinque giorni a settimana e per cinque ore al giorno, poi a tempo pieno, senza riposo settimanale, per otto ore al giorno. Il rapporto di lavoro era stato regolarizzato solo nell’anno OGGETTO: estinzione del rapporto di lavoro -modalità - riparto dell'onere probatorio 1997 e solo per alcune mensilità ed infine era cessato con licenziamento verbale nel gennaio 2010. Adìva il Tribunale di Terni per ottenere – dapprima nei confronti della curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], poi della sua erede [OSCURATO:PERSONA] costituitasi in giudizio in tale qualità per aver revocato la precedente rinunzia all’accettazione dell’eredità – l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], la condanna al pagamento del t.f.r., la dichiarazione di inefficacia del licenziamento verbale, la conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni da gennaio 2010 sino al 07/09/2011 data del decesso del Cimini, nonché alla regolarizzazione contributiva o, in alternativa, al risarcimento del danno pensionistico o, in via gradata, alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962. 2.-Radicatosi il contraddittorio, venivano eccepiti il giudicato esterno, nonché la prescrizione dei crediti ed era contestata la domanda, deducendo la Cimini che, dopo il suo pensionamento nell’anno 1997, il Cappuccino aveva prestato occasionale e sporadica attività lavorativa per la cura delle piante di ulivo e del giardino presenti nel fondo del de cuius [OSCURATO:PERSONA], percependo un autonomo compenso per le attività di raccolta, molitura delle olive e vendita dell’olio svolta in via autonoma. 3.- Assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale, con sentenza parziale, dichiarava intercorso tra le parti un rapporto dilavoro subordinato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 07/09/2011, con mansioni di operaio agricolo qualificato a tempo pieno. Dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, con sentenza definitiva condannava l’erede Cimini a pagare al ricorrente la somma di euro15.437,90 a titolo di t.f.r. e di euro 29.800,06 a titolo di retribuzioni da gennaio 2010 al 07/09/2011 per effetto della dichiarata inefficacia del licenziamento orale. 4.- La Corte territoriale respingeva l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] ini e, in accoglimento di quello incidentale del Cappuccino, condannava la Cimini a risarcire il danno pensionistico causato dall’omesso versamento della contribuzione previdenziale prescritta, liquidato in euro 84.586,25. A sostegno della sua decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale affermava:a) il motivo con cui la Cimini si duole del rigetto dell’eccezione di giudicato – rappresentato dalla sentenza n. 101/2014 con cui il Tribunale di Terni aveva a suo tempo rigettato la domanda del Cappuccino proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e poi riassunto, a seguito del suo decesso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamati all’eredità che tuttavia vi avevano rinunziato – è infondato, atteso che in quella sentenzail Tribunale si era limitato a dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo agli allora convenuti in riassunzione in considerazione della mancata accettazione della delazione ereditaria, poi sopravvenuta dopo l’introduzione del nuovo giudizio nei confronti della curatela dell’eredità giacente, nel frattempo nominata su iniziativa dello stesso Cappuccino; b) il rapporto di lavoro subordinato dedotto in lite non presuppone affatto la qualifica di imprenditore agricolo del datore di lavoro, né la sussistenza di un’azienda agricola; d’altronde risulta documentato che il Cappuccino sia stato assunto formalmente dal Cimini per tre mesi da marzo a giugno 1997, proprio come operaio agricolo qualificato; c) la denunziata contraddittorietà delle deposizioni test imoniali non sussiste; d) la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto con quotidianità non è esclusa dal fatto che, nell’aprile 1997, il Cappuccino sia andato in pensione, anzi questa circostanza conferma la piena disponibilità a svolgere quel lavoro; e) la vicenda del licenziamento verbale, specificamente dedotta dal ricorrente in primo grado, non è stata altrettanto specificamente contestata dalla controparte, che si è limitata ad escludere il licenziamento solo per la ritenuta assenza di un rapporto di lavoro subordinato; f) in ordine alla quantificazione delle spettanze retributive, il Cappuccino aveva allegato le buste paga ricevute nel brevissimo periodo in cui il rapporto di lavoro era stato formalizzato, nelle quali vi era la qualifica e quindi l’inquadramento, nonché la retribuzione corrisposta, tutti elementi che hanno consentito l’espletamento della CTU contabile;g) l’appello incidentale è fondato, atteso che, una volta rinunziato alla domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva, non va rimessa la causa al giudice di primo grado per integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS; h) dalla CTU è emerso il mancato versamento di ogni contributo previdenziale per il rapporto di lavoro oggetto di causa da marzo 1997 a settembre 2011, sicché sussiste il danno pensionistico, pari alla differenza tra il trattamento che il Cappuccino avrebbe potuto percepire se i contributi fossero stati versati e che ormai non possono più esserlo perché prescritti, vicenda rilevabile d’ufficio, e quella effettivamente percepita; i) il termine di prescrizione è quinquennale e pertanto va utilizzato il secondo calcolo del CTU, individuando il danno come derivato dall’omissione contributiva relativa al periodo da marzo 1997 ad ottobre 2009; j) alla data del 31/12/2021 il danno, da calcolare al netto delle ritenute fiscali, è pari ad euro51.934,49; dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si configura altresì il danno futuro, che il CTU ha calcolato secondo le aspettative di vita del Cappuccino e quindi per dieci anni, quantificandolo in euro 32.651,76, per un totale di euro 84.586,25. 5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 6.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, 102, 331, 354 e 420 c.p.c. per aver la Corte territoriale omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS ed omesso di considerare l’avvenuta rinunzia a due capi della domanda, ossia quelli relativi alla condanna alla costituzione della rendita ai sensi dell’art. 13 legge n. 1338/1962 o, in alternativa, al risarcimento del danno derivante dalle omissioni contributive. Il motivo è parzialmente fondato. La prima censura è infondata.L’avvenuta rinunzia del Cappuccino alla domanda di condanna della Cimini al versamento della contribuzione previdenziale omessa è stata esattamente utilizzata dalla Corte d’Appello per giustificare la sua decisione di non rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, unico soggetto legittimato a ricevere la predetta contribuzione. Infatti, la rinunzia determina una situazione processuale di mancanza di domanda, sicché viene eliminata in radice la questione del contraddittorio necessario con l’INPS. La seconda censura è in parte fondata. Le ulteriori domande erano di condanna della Cimini alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 o, in alternativa, al risarcimento del danno. Rispetto alla prima, legittimato passivo come litisconsorte necessario è anche l’INPS (Cass. sez. un. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3678), mentre rispetto alla seconda legittimato passivo è soltanto il datore di lavoro. Tali domande, pur proposte nell’originario ricorso di primo grado, sono state effettivamente rinunziate dal Cappuccino. Tale rinunzia si ricava in modounivoco dalle note di trattazione scritta del 16/07/2020 per l’udienza di discussione, nelle quali il Cappuccino aveva limitato la sua domanda alla condanna della Cimini al pagamento delle somme a titolo di differenze retributive, senza alcun riferimento all’omissione contributiva e al relativo danno. Ulteriore elemento da valutare in tal senso è la prestazione di univoca acquiescenza alla decisione istruttoria del Tribunale di concentrare la cognizione alle sole eventuali differenze retributive, tanto da affidare al consulente tecnico d’ufficio quesiti limitati appunto alle differenze retributive, senza che il difensore del Cappuccino manifestasse alcuna doglianza. Ne consegue da un lato che la mancata pronunzia del Tribunale su quelle domandeera ampiamente giustificata dall’avvenuta univoca rinunzia, dall’altro che effettivamente l’appello incidentale sul punto poi spiegato dal Cappuccino doveva essere considerato e dichiarato inammissibile. Ne deriva la nullità della sentenza d’appello sul punto per aver pronunziato su una domanda che doveva ritenersi implicitamente ma univocamente rinunziata. Il controricorrente eccepisce che in realtà quelle note di “precisazione delle conclusioni” non potrebbero essere considerate una rinunzia implicita a quel capo di domanda, perché nel rito del lavoro manca la fase di precisazione delle conclusioni, sicché il giudice è comunque tenuto a pronunziare sulla domanda come avanzata in ricorso. L’eccezione è infondata. È vero che nel rito del lavoro non è codificata la fase di “precisazione delle conclusioni”. Ciononostante – come peraltro è avvenuto dinanzi alla Corte d’Appello –nulla impedisce al giudice di invitare le parti a precisare le loro rispettive posizioni, al fine di delimitare con esattezza il thema decidendum.Orbene, proprio questa era la finalità delle note di trattazione scritta del 16/07/2020, sicché l’ambito del giudizio si è concentrato sui capi di domanda relativi all’accertamento della subordinazione e alla condanna al pagamento delle differenze retributive (in tal senso v. Cass. n. 15214/2014). Pertanto quel comportamento processuale del Cappuccino, complessivamente considerato, senza dubbio integra gli estremi della rinunzia implicita (ma univoca) a tutti i capi di domanda relativi all’omissione contributiva e quindi alla condanna della Cimini alla regolarizzazione contributiva (che avrebbe parimenti visto come contraddittore necessario l’INPS), alla condanna della Cimini alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 (che pure avrebbe visto come contraddittore necessario l’INPS: Cass. sez. un. n. 3678 cit.) ed infine alla condanna (alternativa al secondo capo) della Cimini al risarcimento del danno pensionistico. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.2094, 2687, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 414, n. 4, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la natura subordinata del rapporto dilavoro. Il motivo è inammissibile. La ricorrente si duole del fatto che “i Giudici di merito hanno ritenuto sussistenti i requisiti della subordinazione, nonostante questi non emergessero con sufficiente evidenza dalla documentazione prodotta dal Cappuccino e dagli altri elementi probatori”, ossia dalle testimonianze. Dunque,la ricorrente, sotto l’apparente motivo della violazione di norma di diritto,pretende surrettiziamente di sottoporre al sindacato di questa Corte una valutazione di merito sulla sufficienza o insufficienza degli elementi probatori, che – come è noto – è inammissibile in sede di legittimità, in quanto attività riservata al giudice del merito. In ogni caso a questo riguardo va ricordato che il convincimento sul fatto, raggiunto dai Giudici di merito di primo e di secondo grado, rappresenta quella c.d. doppia conforme, che esclude un possibile ulteriore sindacato di legittimità sulla relativa motivazione (art. 348 ter, ult. co., ora art. 360, pen.co., c.p.c.). 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrato un licenziamento orale solo perché la Cimini non ne aveva dimostrato l’insussistenza, con un’inammissibile inversione dell’onere probatorio. Il motivo è inammissibile, perché volto a sollecitare a questa Corte una valutazione delle prove sul punto, valutazione inammissibile nel giudizio di legittimità. 4.- Con il quart o motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.2216, 2935, 2946 e 2948 c.c., 3, co. 9 e 10, legge n. 335/1995 e 13 L. n. 1338/1962 per avere la Corte territoriale accolto la domanda risarcitoria da omissione contributiva. Il motivo è fondato in conseguenza del parziale accoglimento del primo. 5.-Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito come in dispositivo, con la regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento incidentale ex art. 373 c.p.c. svoltosi dinanzi alla Corte territoriale, come documentatodal controricorrente in occasione del deposito della memoria. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibiliil secondo e il terzo motivo e, decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara rinunziati i capi di domanda del Cappuccino volti alla condanna della Cimini alla regolarizzazione contributiva, alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 o al risarcimento del danno da omissione contributiva; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsar e al Cappuccino le spese di tutti i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 3.000,00, per l’appello in euro 4.000,00, per il procedimento incidentale ex art. 373 c.p.c. in euro 1.800,00 e per i