CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05731/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memora di udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile; considerato che il primo motivo, che contesta la ritenuta affermazione di colpevolezza per il contestato riciclaggio, postula una inammissibile nuova valutazione delle prove, a fronte di un apparato motivazionale congruo e scevro di vizi logico-giuridici (cfr. pp. 6-9); considerato che il secondo motivo, inerente all'invocata applicazione della attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., non risulta previamente dedotta in appello, ed è dunque inciso dall'inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non potendosi eccepire il difetto di motivazione con riguardo ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; considerato che il terzo motivo, basato su un ragionamento del tutto ipotetico e confliggente con la distinzione tra giudizio di cognizione e fase esecutiva, nonché con il principio tempus regit actum, è insuperabilmente generico e manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. che consegue altresì la condanna dell'imputato, risultato soccombente nei confronti della parte civile costituita, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/12/2