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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30315/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 01/C6/2022, ha confermato la sentenza in data 28/02/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648-bis cod.pen..

La sentenza viene impugnata dall'imputato che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Va, dunque, rilevato come tutti i motivi di ricorso -fatta eccezione per quello relativo all'art. 131-bis cod.pen.- siano la mera reiterazione delle argomentazioni in fatto esposte con l'atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni.

Va rilevato, tuttavia, come entrambi i motivi siano la mera reiterazione delle medesime doglianze di merito esposte con il gravame e oggi riproposte con il ricorso.

Da tale rilievo discende l'inammissibilità del ricorso in relazione a entrambi i motivi, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01) A ciò deve aggiungersi che entrambi i motivi di impugnazione si risolvono in una valutazione delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, così che lasciano il ricorso al di fuori del perimetro di giudizio consentito in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 01/C6/2022, ha confermato la sentenza in data 28/02/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648-bis cod.pen.. La sentenza viene impugnata dall'imputato che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Va, dunque, rilevato come tutti i motivi di ricorso -fatta eccezione per quello relativo all'art. 131-bis cod.pen.- siano la mera reiterazione delle argomentazioni in fatto esposte con l'atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni. Va rilevato, tuttavia, come entrambi i motivi siano la mera reiterazione delle medesime doglianze di merito esposte con il gravame e oggi riproposte con il ricorso. Da tale rilievo discende l'inammissibilità del ricorso in relazione a entrambi i motivi, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01) A ciò deve aggiungersi che entrambi i motivi di impugnazione si risolvono in una valutazione delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, così che lasciano il ricorso al di fuori del perimetro di giudizio consentito in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 30315/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris