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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22341/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )72- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è inammissibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici relativi all'attenuante speciale di particolare tenuità, così disattendendo la tesi difensiva in merito all'asserita lievità del danno, stante l'oggettiva entità del profitto e la valutazione negativa riferita alla capacità delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )72- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è inammissibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici relativi all'attenuante speciale di particolare tenuità, così disattendendo la tesi difensiva in merito all'asserita lievità del danno, stante l'oggettiva entità del profitto e la valutazione negativa riferita alla capacità delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22341/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris