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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42390/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina, ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili del delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrami gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti i motivi proposti sono affetti da intrinseca genericità, essendo le deduzioni cui essi sono affidati indeterminate e prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto su cui si basano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il primo e il terzo motivo, inoltre, si risolvono in censure dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. (J, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si è effettivamente confrontato, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il quarto e quinto motivo (privi della benché minima argomentazione a supporto) sono, in ogni caso, infondati, atteso che il reato è procedibile d'ufficio e che, essendo stato consumato in data 13 aprile 2016, non è estinto per prescrizione; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina, ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili del delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrami gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti i motivi proposti sono affetti da intrinseca genericità, essendo le deduzioni cui essi sono affidati indeterminate e prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto su cui si basano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il primo e il terzo motivo, inoltre, si risolvono in censure dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. (J, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si è effettivamente confrontato, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il quarto e quinto motivo (privi della benché minima argomentazione a supporto) sono, in ogni caso, infondati, atteso che il reato è procedibile d'ufficio e che, essendo stato consumato in data 13 aprile 2016, non è estinto per prescrizione; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così
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