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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22787/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/9/2021 dalla Corte di Appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 settembre 2021, la Corte d'Appello di Roma dichiarava la prescrizione dei reati di falso e confermava invece la condanna emessa dal Tribunale di Roma a carico di [OSCURATO:PERSONA] per peculato (art. 314 cod. pen.).

Rideterminava, di conseguenza, la pena complessiva in anni sei e mesi sei di reclusione.

Richiamando la ricostruzione del giudice di primo grado, la Corte di Appello precisava che il Germani era funzionario amministrativo in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio per i [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggistici, dove espletava l'attività prodromica alla compilazione di tutti gli ordinativi di pagamento dell'Ente. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver predisposto ordinativi di pagamento autentici a favore degli effettivi destinatari e per importi corrispondenti al vero, li faceva sottoscrivere dal Direttore Generale e, dopo averli a sua volta sottoscritti, li contraffaceva, modificandone importo e destinatario, per poi trasmetterli alla Banca d'Italia.

A volte contraffaceva anche la firma del Direttore Generale.

Quindi, dopo l'esecuzione dell'ordine di pagamento, modificava il documento riepilogativo emesso dalla Banca d'Italia, così ripristinando le indicazioni originarie.

Infine, riportava gli incartamenti in ufficio, dove li archiviava e li custodiva nella propria stanza.

I pagamenti avvenivano a beneficio di cinque ditte, costituite ad hoc, da complici del Germano e arrecavano un danno economico alla suddetta [OSCURATO:PERSONA] quantificato in quasi cinque milioni di euro.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, il ricorrente presenta due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all'art. 314 c.p., nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione.

In particolare, riproponendo argomentazioni inutilmente spese nei motivi di appello, lamenta l'erronea qualificazione del fatto come peculato, in luogo della più corretta configurazione come delitto di truffa aggravata dalla qualifica pubblicistica, nel frattempo prescritto.

La fattispecie di peculato richiede, infatti, quale presupposto della condotta, il possesso o comunque la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui.

Tale requisito, nel caso di specie, non sussisterebbe, poiché l'imputato era mero addetto alla predisposizione dei mandati e al controllo contabile, e non aveva potere di firma, come dimostrato dal fatto che - si sostiene nel ricorso - contraffaceva quella del responsabile dell'ufficio e dalla circostanza che la firma depositata presso la Banca di Italia, deputata all'esecuzione degli ordinativi, fosse quella del Direttore Generale e non quella del Germani.

Con il secondo motivo di ricorso, il difensore lamenta violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Nel negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la gravità dei fatti e la reiterazione degli stessi, la Corte d'Appello avrebbe disatteso le considerazioni difensive sulla personalità dell'imputato, ultrasessantenne incensurato, e sulla sua condotta di vita.

Né, si aggiunge, avrebbe potuto parlarsi di reiterazione dei fatti stante l'unicità del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Si configura il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri del denaro della cosa mobile altrui di cui già abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio; la truffa aggravata dalla qualifica pubblicistica, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri (tra le molte, Sez. 6, n. 30637 del 22/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv.

Rv. 279302; Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282).

Va considerato, tuttavia, che nel peculato le forme in cui si manifesta il possesso sono diverse da quelle che questo ha nell'appropriazione indebita (art.646 c.p.) e che, peraltro, anche in rapporto a tale fattispecie, sono andate nel tempo dematerializzandosi, almeno in alcuni ambiti applicativi (come, per esempio, in quello creditizio).

Sempre in via preliminare, è anche opportuno ricordare che, proprio per fugare dubbi interpretativi, il legislatore della prima riforma dei delitti contro la [OSCURATO:PERSONA] (I. n. 86 del 1990) ha accostato al "possesso" in senso materiale il richiamo alla "disponibilità" giuridica, così dimostrando di voler comprendere nell'area di illiceità penale del peculato la mera possibilità di disporre del denaro o di altra cosa mobile altrui mediante atti o provvedimenti di sua competenza o connessi a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio (per tutte, Sez. 6, n. 12559 del 11/7/2019, dep. 2020, Guercio, Rv. 278888).

Ciò premesso, è vero che la declinazione, latamente virtuale, del concetto di possesso/disponibilità, in alcuni casi, lo rende evanescente, assottigliando, di conseguenza, la distinzione tra peculato e truffa.

Tuttavia, nell'intento di rispondere a tale problema, un criterio discretivo dell'applicabilità della truffa con preferenza sul peculato è stato individuato da questa Corte nell'estraneità del soggetto agente rispetto alla procedura di spesa che porta all'emissione del mandato di pagamento (Sez. 6, n. 13559 del 11/07/2019, Guercio, cit.).

2. Nel caso di specie, l'estraneità del ricorrente alla procedura di spesa non è configurabile. [OSCURATO:PERSONA] esercitava una signoria pressoché assoluta sull'intero iter procedimentale di emissione degli ordinativi di spesa e pure, incidentalmente, sulla fase successiva, essendosi egli fatto delegare anche per il ritiro e la custodia dei modelli 56T (una sorta di estratto conto fornito dalla Banca d'Italia), che parimenti contraffaceva e conservava presso l'archivio nel suo ufficio.

Ma la circostanza che Germani partecipasse da "intraneo" alla procedura e che nemmeno si limitasse ad integrarla con attività meramente materiali, si evince soprattutto dal fatto che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - sottoscriveva, prima del Direttore generale, gli ordinativi di spesa i quali senza la sua firma sarebbero stati, oltretutto, ineseguibili.

A poco rileva, dunque, che il ricorrente avesse - peraltro in alcuni casi e non sempre - falsificato anche la firma del Direttore generale (oltre agli importi e ai nominativi dei destinatari dei mandati di pagamento).

Tale circostanza, lungi dall'escludere la configurabilità del peculato, là dove inveratisi, differenzia al limite in peius il caso di specie da quelli in cui l'agente si limiti ad approfittare (art. 48 cod. pen.) dell'errore in cui già versa il con-titolare del procedimento.

E, in effetti, aveva procurato all'imputato una condanna anche per il delitto di falso, dichiarato tuttavia prescritto in secondo grado.

Neppure rileva che lo specífem di firma depositato presso la Banca d'Italia fosse del Direttore Generale, e non del Germani.

Ai fini del corretto inquadramento giuridico del fatto è indifferente l'individuazione del soggetto istituzionalmente deputato alla firma.

Appare, infatti, del tutto coerente con la ratio dell'incriminazione, oltre che con i principi del diritto penale, intendere il potere di firma come potere di fatto, più ancora che come titolarità giuridica, sicché ben si comprende l'affermazione per cui commette peculato «il soggetto che abbia una delega anche di fatto per la gestione del bene» (di recente, in tal senso, Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, Bernardini, Rv. 282742).

Vero è che nella sentenza appena citata si specifica che, per contro, non risponde di tale delitto «chi si limita ad inserire nel procedimento "dati" necessari per giustificare il trasferimento del denaro stesso» né «diventa partecipe della disponibilità giuridica colui che inserisce nel procedimento di pagamento la richiesta rispetto alla quale verrà disposta l'assegnazione dei fondi».

Questo non è però il caso in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] apponeva la sua firma sui mandati di pagamento e tale firma era indispensabile all'esecuzione degli ordinativi di pagamento.

Di conseguenza, non c'è dubbio che egli avesse un "potere frazionato", suscettibile di delineare quantomeno un "con-possesso" o una "con-disponibilità" e quindi in grado di integrare il presupposto della condotta appropriativa nel peculato.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Per insegnamento costante di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti, sicché il loro diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (tra le altre, Sez. 3, n. 39741 del 31/03/2021, Petracca; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

Né l'età dell'imputato, ultrasessantenne, rappresenta un fatto concreto in sé positivamente valutabile dal giudice di merito.

La sentenza di appello ha per contro valorizzato la gravità delle condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] nonché la loro reiterazione la quale, peraltro, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è concetto incompatibile e contraddittorio rispetto alla continuazione, che vale a taluni limitati effetti di legge e non implica certo una unicità "ontologica" dell'illecito.

La pronuncia gravata ha inoltre evidenziato l'assenza di elementi positivi, essendo stato l'imputato fermato mentre si accingeva a fuggire all'estero con documenti falsi e non avendo egli cooperato al recupero del denaro sottratto e mai ritrovato.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 154-ter disp. att cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/9/2021 dalla Corte di Appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 settembre 2021, la Corte d'Appello di Roma dichiarava la prescrizione dei reati di falso e confermava invece la condanna emessa dal Tribunale di Roma a carico di [OSCURATO:PERSONA] per peculato (art. 314 cod. pen.). Rideterminava, di conseguenza, la pena complessiva in anni sei e mesi sei di reclusione. Richiamando la ricostruzione del giudice di primo grado, la Corte di Appello precisava che il Germani era funzionario amministrativo in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio per i [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggistici, dove espletava l'attività prodromica alla compilazione di tutti gli ordinativi di pagamento dell'Ente. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver predisposto ordinativi di pagamento autentici a favore degli effettivi destinatari e per importi corrispondenti al vero, li faceva sottoscrivere dal Direttore Generale e, dopo averli a sua volta sottoscritti, li contraffaceva, modificandone importo e destinatario, per poi trasmetterli alla Banca d'Italia. A volte contraffaceva anche la firma del Direttore Generale. Quindi, dopo l'esecuzione dell'ordine di pagamento, modificava il documento riepilogativo emesso dalla Banca d'Italia, così ripristinando le indicazioni originarie. Infine, riportava gli incartamenti in ufficio, dove li archiviava e li custodiva nella propria stanza. I pagamenti avvenivano a beneficio di cinque ditte, costituite ad hoc, da complici del Germano e arrecavano un danno economico alla suddetta [OSCURATO:PERSONA] quantificato in quasi cinque milioni di euro. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, il ricorrente presenta due motivi di ricorso. Con il primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all'art. 314 c.p., nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione. In particolare, riproponendo argomentazioni inutilmente spese nei motivi di appello, lamenta l'erronea qualificazione del fatto come peculato, in luogo della più corretta configurazione come delitto di truffa aggravata dalla qualifica pubblicistica, nel frattempo prescritto. La fattispecie di peculato richiede, infatti, quale presupposto della condotta, il possesso o comunque la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui. Tale requisito, nel caso di specie, non sussisterebbe, poiché l'imputato era mero addetto alla predisposizione dei mandati e al controllo contabile, e non aveva potere di firma, come dimostrato dal fatto che - si sostiene nel ricorso - contraffaceva quella del responsabile dell'ufficio e dalla circostanza che la firma depositata presso la Banca di Italia, deputata all'esecuzione degli ordinativi, fosse quella del Direttore Generale e non quella del Germani. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore lamenta violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Nel negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la gravità dei fatti e la reiterazione degli stessi, la Corte d'Appello avrebbe disatteso le considerazioni difensive sulla personalità dell'imputato, ultrasessantenne incensurato, e sulla sua condotta di vita. Né, si aggiunge, avrebbe potuto parlarsi di reiterazione dei fatti stante l'unicità del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Si configura il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri del denaro della cosa mobile altrui di cui già abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio; la truffa aggravata dalla qualifica pubblicistica, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri (tra le molte, Sez. 6, n. 30637 del 22/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. Rv. 279302; Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282). Va considerato, tuttavia, che nel peculato le forme in cui si manifesta il possesso sono diverse da quelle che questo ha nell'appropriazione indebita (art.646 c.p.) e che, peraltro, anche in rapporto a tale fattispecie, sono andate nel tempo dematerializzandosi, almeno in alcuni ambiti applicativi (come, per esempio, in quello creditizio). Sempre in via preliminare, è anche opportuno ricordare che, proprio per fugare dubbi interpretativi, il legislatore della prima riforma dei delitti contro la [OSCURATO:PERSONA] (I. n. 86 del 1990) ha accostato al "possesso" in senso materiale il richiamo alla "disponibilità" giuridica, così dimostrando di voler comprendere nell'area di illiceità penale del peculato la mera possibilità di disporre del denaro o di altra cosa mobile altrui mediante atti o provvedimenti di sua competenza o connessi a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio (per tutte, Sez. 6, n. 12559 del 11/7/2019, dep. 2020, Guercio, Rv. 278888). Ciò premesso, è vero che la declinazione, latamente virtuale, del concetto di possesso/disponibilità, in alcuni casi, lo rende evanescente, assottigliando, di conseguenza, la distinzione tra peculato e truffa. Tuttavia, nell'intento di rispondere a tale problema, un criterio discretivo dell'applicabilità della truffa con preferenza sul peculato è stato individuato da questa Corte nell'estraneità del soggetto agente rispetto alla procedura di spesa che porta all'emissione del mandato di pagamento (Sez. 6, n. 13559 del 11/07/2019, Guercio, cit.). 2. Nel caso di specie, l'estraneità del ricorrente alla procedura di spesa non è configurabile. [OSCURATO:PERSONA] esercitava una signoria pressoché assoluta sull'intero iter procedimentale di emissione degli ordinativi di spesa e pure, incidentalmente, sulla fase successiva, essendosi egli fatto delegare anche per il ritiro e la custodia dei modelli 56T (una sorta di estratto conto fornito dalla Banca d'Italia), che parimenti contraffaceva e conservava presso l'archivio nel suo ufficio. Ma la circostanza che Germani partecipasse da "intraneo" alla procedura e che nemmeno si limitasse ad integrarla con attività meramente materiali, si evince soprattutto dal fatto che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - sottoscriveva, prima del Direttore generale, gli ordinativi di spesa i quali senza la sua firma sarebbero stati, oltretutto, ineseguibili. A poco rileva, dunque, che il ricorrente avesse - peraltro in alcuni casi e non sempre - falsificato anche la firma del Direttore generale (oltre agli importi e ai nominativi dei destinatari dei mandati di pagamento). Tale circostanza, lungi dall'escludere la configurabilità del peculato, là dove inveratisi, differenzia al limite in peius il caso di specie da quelli in cui l'agente si limiti ad approfittare (art. 48 cod. pen.) dell'errore in cui già versa il con-titolare del procedimento. E, in effetti, aveva procurato all'imputato una condanna anche per il delitto di falso, dichiarato tuttavia prescritto in secondo grado. Neppure rileva che lo specífem di firma depositato presso la Banca d'Italia fosse del Direttore Generale, e non del Germani. Ai fini del corretto inquadramento giuridico del fatto è indifferente l'individuazione del soggetto istituzionalmente deputato alla firma. Appare, infatti, del tutto coerente con la ratio dell'incriminazione, oltre che con i principi del diritto penale, intendere il potere di firma come potere di fatto, più ancora che come titolarità giuridica, sicché ben si comprende l'affermazione per cui commette peculato «il soggetto che abbia una delega anche di fatto per la gestione del bene» (di recente, in tal senso, Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, Bernardini, Rv. 282742). Vero è che nella sentenza appena citata si specifica che, per contro, non risponde di tale delitto «chi si limita ad inserire nel procedimento "dati" necessari per giustificare il trasferimento del denaro stesso» né «diventa partecipe della disponibilità giuridica colui che inserisce nel procedimento di pagamento la richiesta rispetto alla quale verrà disposta l'assegnazione dei fondi». Questo non è però il caso in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] apponeva la sua firma sui mandati di pagamento e tale firma era indispensabile all'esecuzione degli ordinativi di pagamento. Di conseguenza, non c'è dubbio che egli avesse un "potere frazionato", suscettibile di delineare quantomeno un "con-possesso" o una "con-disponibilità" e quindi in grado di integrare il presupposto della condotta appropriativa nel peculato. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per insegnamento costante di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti, sicché il loro diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (tra le altre, Sez. 3, n. 39741 del 31/03/2021, Petracca; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Né l'età dell'imputato, ultrasessantenne, rappresenta un fatto concreto in sé positivamente valutabile dal giudice di merito. La sentenza di appello ha per contro valorizzato la gravità delle condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] nonché la loro reiterazione la quale, peraltro, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è concetto incompatibile e contraddittorio rispetto alla continuazione, che vale a taluni limitati effetti di legge e non implica certo una unicità "ontologica" dell'illecito. La pronuncia gravata ha inoltre evidenziato l'assenza di elementi positivi, essendo stato l'imputato fermato mentre si accingeva a fuggire all'estero con documenti falsi e non avendo egli cooperato al recupero del denaro sottratto e mai ritrovato. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 154-ter disp. att cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
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