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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 17745/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10141/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- avverso l’ORDINANZA di TRIBUNALE di RAVENNA n. 4 34 /2023 , depositata il28/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna 28 marzo 2023, n. 434.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto di liquidazione di quanto gli spettava in relazione all’attività prestata in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale ha poi compensato le spese del procedimento “tenuto conto che il Ministero contumace ha reso di pronta soluzione la controversia sulla base dell’esame delle sole difese del ricorrente”.

Il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione, chiedendo “di essere sentito all’udienza che sarà eventualmente fissata”. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.: si rileva che la domanda del ricorrente è stata totalmente accolta dal Tribunale di Roma, così che non poteva essere disposta la compensazione delle spese di lite.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'avere dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (così Cass. n. 13498/2018; da ultimo, in tal senso, si veda Cass. n. 5813/2023).

2. L’ordinanza impugnata– che si è discostata da tale principio -va pertanto cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Ravenna, che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10141/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- avverso l’ORDINANZA di TRIBUNALE di RAVENNA n. 4 34 /2023 , depositata il28/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna 28 marzo 2023, n. 434. Il Tribunale ha accolto l’opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto di liquidazione di quanto gli spettava in relazione all’attività prestata in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale ha poi compensato le spese del procedimento “tenuto conto che il Ministero contumace ha reso di pronta soluzione la controversia sulla base dell’esame delle sole difese del ricorrente”. Il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione, chiedendo “di essere sentito all’udienza che sarà eventualmente fissata”. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.: si rileva che la domanda del ricorrente è stata totalmente accolta dal Tribunale di Roma, così che non poteva essere disposta la compensazione delle spese di lite. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'avere dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (così Cass. n. 13498/2018; da ultimo, in tal senso, si veda Cass. n. 5813/2023). 2. L’ordinanza impugnata– che si è discostata da tale principio -va pertanto cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Ravenna, che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella adunan
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