Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:420
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0215

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate il 5 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑215/24 [Fira] ( i ) YX, con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia, Portogallo)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Decisione quadro 2002/584/GAI – Principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Sospensione della pena detentiva da parte delle autorità giudiziarie in conformità al diritto interno dello Stato di esecuzione»

I. Introduzione

1. Nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, una persona condannata a una pena detentiva in uno Stato membro può scontare la durata di tale pena in un altro Stato membro, in particolare se ciò favorisce il reinserimento sociale di tale persona ( 2 ).

2. La presente causa concerne una persona condannata per un reato in Portogallo, che ora risiede in Spagna.

Sulla base della decisione quadro 2008/909/GAI ( 3 ), le autorità spagnole hanno deciso di riconoscere ed eseguire la pena detentiva inflitta dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia, Portogallo; in prosieguo: il «giudice portoghese»).

3. Tuttavia, lo [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 1 de Madrid (Tribunale penale centrale n. 1 di Madrid, Spagna; in prosieguo: il «giudice spagnolo») ha modificato la pena inflitta, sospendendo l’esecuzione della pena detentiva di sei mesi per un periodo di due anni.

4. Il giudice portoghese, giudice del rinvio, chiede se siffatta modifica sia consentita ai sensi della decisione quadro 2008/909.

5. Il disaccordo tra le parti verte essenzialmente sulla questione se la decisione di sospendere una pena possa rientrare nell’esecuzione di una sentenza, come sostenuto dal governo spagnolo, o se essa modifichi la natura di tale sentenza, come dedotto dal governo portoghese e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

II. Fatti di cui al procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

6. Il 9 ottobre 2018 YX è stato condannato a una pena detentiva di sei mesi in Portogallo, per aver commesso il reato di frode fiscale, previsto e punito dal Decreto-Lei n. 20-A/90 (decreto-legge n. 20-A/90) del 15 gennaio 1990.

Tale pena è stata convertita in una pena sostitutiva pari a 180 giorni di pena pecuniaria ( 4 ).

7. Tuttavia, YX non ha provveduto al pagamento di tale pena, né ha dimostrato che il mancato pagamento non gli fosse imputabile.

Per tale motivo, conformemente al [OSCURATO:PERSONA] (codice penale portoghese) ( 5 ), il giudice del rinvio ha revocato la pena sostitutiva e ha disposto l’esecuzione della pena detentiva originaria ( 6 ).

8. Tuttavia, detta pena detentiva non ha potuto essere eseguita in Portogallo, a causa dell’impossibilità di rintracciare YX al fine di eseguire il mandato d’arresto in tale Stato membro.

Di conseguenza, egli è stato dichiarato latitante ai fini della pena inflitta.

9. Alcuni anni più tardi, YX è stato rintracciato in Spagna.

Pertanto, il 22 febbraio 2022, le autorità portoghesi competenti hanno emesso, sulla base della decisione quadro 2002/584/GAI ( 7 ), un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»), chiedendo la consegna di YX ai fini dell’esecuzione della pena detentiva di sei mesi.

10. L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 prevede un motivo di diniego facoltativo dell’esecuzione di un MAE nel caso in cui la persona la cui consegna è richiesta risieda legalmente nello Stato di esecuzione e intenda scontare la pena in detto Stato.

Sulla base di tale motivo, le autorità spagnole hanno rifiutato l’esecuzione del MAE e si sono impegnate a riconoscere la pena inflitta dal giudice portoghese e ad eseguirla in Spagna.

11. L’11 ottobre 2023, ai sensi dell’articolo 80 del [OSCURATO:PERSONA] (codice penale spagnolo) ( 8 ), il giudice spagnolo ha sospeso, per un periodo di due anni, la pena detentiva di sei mesi inflitta a YX e ha informato le autorità portoghesi di tale decisione.

12. [OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero portoghese) non ha concordato con la decisione di sospensione del giudice spagnolo.

Esso ha quindi adito il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia), giudice del rinvio nella presente causa.

Nell’ambito di tale procedimento, il pubblico ministero portoghese ha chiesto che fosse sottoposta alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale.

13. Il giudice del rinvio ritiene che il giudice dello Stato di esecuzione non possa modificare la decisione del giudice dello Stato di emissione, sostituendo con la propria decisione quella del giudice che ha inflitto la pena.

Il giudice del rinvio dichiara inoltre che accettare siffatta modifica della pena sarebbe in contrasto con i principi del riconoscimento e della fiducia reciproci.

Secondo tale giudice, rifiutando l’esecuzione del MAE, le autorità giudiziarie spagnole si sono dichiarate disposte a farsi carico dell’esecuzione della pena nella sua interezza, senza possibilità di trasformare la pena detentiva in una misura sostitutiva.

14. Il giudice del rinvio ritiene inoltre che, in ogni caso, le autorità giudiziarie spagnole avrebbero dovuto informare previamente lo Stato di emissione della possibilità che la pena detentiva fosse sospesa, al fine di consentire a quest’ultimo di reagire.

15. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se lo Stato di esecuzione, dopo aver rifiutato di eseguire [un MAE] ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, a causa del luogo di residenza del condannato, e dopo aver riconosciuto la sentenza di condanna, possa invocare l’applicazione del suo diritto interno e la sua competenza in quanto Stato di esecuzione per sospendere la pena privativa della libertà effettiva inflitta dallo Stato di emissione, qualora il procedimento di esecuzione di tale sentenza sia già avviato. 2) Se l’organo giudiziario dello Stato di esecuzione possa modificare la decisione dell’organo giudiziario dello Stato di emissione, debitamente passata in giudicato, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 8 e dall’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909. 3) Se l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che esso consente allo Stato di esecuzione di concedere una sospensione della pena detentiva effettiva, applicando le condizioni previste dal suo diritto interno, qualora le autorità competenti dello Stato di emissione non lo abbiano fatto conformemente al loro diritto.

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni: 4) Se, tenuto conto delle disposizioni degli [articoli 12 e 13 e dell’articolo 17, paragrafo 3], della decisione quadro 2008/909, le autorità giudiziarie spagnole (Stato di esecuzione) non avrebbero dovuto, piuttosto, previamente informare lo Stato di emissione del loro punto di vista relativamente alla possibilità di sospendere la pena detentiva alla quale il ricercato è stato condannato».

16. I governi spagnolo e portoghese, nonché la [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato osservazioni scritte alla Corte.

17. Il 19 marzo 2025 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale tali parti hanno svolto difese orali.

III. Analisi A. Premessa

18. Uno Stato membro può rifiutare di eseguire un MAE ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva soltanto qualora si impegni ad eseguire la pena quale inflitta dal giudice dello Stato di emissione.

19. Se, per qualsiasi motivo, lo Stato di esecuzione non è in grado di eseguire la pena quale inflitta dal giudice dello Stato di emissione, esso è tenuto ad eseguire il MAE ( 9 ).

20. Le uniche eccezioni che consentono allo Stato di esecuzione di discostarsi dalla pena inflitta dal giudice dello Stato di emissione sono previste all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2008/909.

Tali eccezioni trovano applicazione qualora la pena inflitta nello Stato di emissione sia incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione a causa della sua durata o della sua natura.

In una situazione di tal genere, la pena adattata deve riflettere il più possibile la pena originaria, entro i limiti consentiti dalla legislazione dello Stato di esecuzione ( 10 ).

21. Di conseguenza, la dichiarazione di colpevolezza e la valutazione della proporzionalità della pena sono effettuate nello Stato di emissione e non possono essere riesaminate dallo Stato di esecuzione ( 11 ).

22. Per tale ragione, la Corte ha dichiarato, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Ognyanov, che l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato restrittivamente e che esso lascia allo Stato di esecuzione soltanto possibilità limitate di modificare la natura o la durata della pena quale definita dal giudice dello Stato di emissione ( 12 ).

23. Mentre la condanna (ossia l’accertamento della colpevolezza e la fissazione di una pena proporzionata) spetta allo Stato di emissione, l’esecuzione della pena rientra, come indicato all’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, nella competenza dello Stato di esecuzione.

24. Pertanto, il principio del reciproco riconoscimento, così come riflesso nella decisione quadro 2008/909, viene applicato in due modi: lo Stato di esecuzione è tenuto, in linea di principio, a riconoscere la pena inflitta dai giudici dello Stato di emissione, mentre lo Stato di emissione deve, in linea di principio, riconoscere le norme relative all’esecuzione delle pene in vigore nello Stato di esecuzione.

25. Il punto centrale della controversia nella presente causa consiste nel fatto che, secondo il Regno di Spagna, una decisione di sospensione di una pena detentiva attiene all’esecuzione di detta pena, mentre la Repubblica portoghese, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], la considera come una decisione relativa alla condanna.

26. La risposta alla questione se la sospensione di una pena detentiva costituisca una modifica o un’esecuzione di tale pena, che si colloca al centro delle prime tre questioni pregiudiziali, dipende dall’interpretazione della decisione quadro 2008/909, in particolare dei suoi articoli 8 e

17. Analizzerò quindi queste tre questioni congiuntamente, nella sezione C delle presenti conclusioni.

27. Se la sospensione di una pena detentiva costituisce una modifica della natura della pena detentiva originaria, ne consegue che l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 trova applicazione e vieta alle autorità spagnole di esecuzione di adattare la pena detentiva trasformandola in una pena detentiva sospesa.

Se, tuttavia, la sospensione di una pena detentiva costituisce una modalità di esecuzione di siffatta pena, l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 non trova applicazione.

Di converso, lo Stato di esecuzione potrebbe decidere di sospendere la pena detentiva nell’ambito della sua esecuzione in forza dell’articolo 17 di detta decisione.

28. Prima di procedere a tale analisi, esaminerò brevemente l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno di Spagna (B).

29. La quarta questione è subordinata a una risposta affermativa alle prime tre questioni.

Poiché proporrò alla Corte di rispondere a tali questioni in senso negativo, non sarà necessario rispondere alla quarta questione.

B. Ricevibilità

30. Il governo spagnolo ha contestato la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

A suo avviso, non è possibile comprendere quale tipo di procedimento sia pendente dinanzi al giudice del rinvio, né il motivo per cui le risposte della Corte siano rilevanti ai fini del procedimento principale.

31. Secondo una giurisprudenza costante, la Corte può rispondere a una questione pregiudiziale soltanto qualora fornisca al giudice del rinvio una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia per la quale viene adito ( 13 ).

32. Allo stesso tempo, sempre secondo una giurisprudenza costante, le questioni di interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dai giudici nazionali godono di una presunzione di rilevanza.

Il rifiuto della Corte di statuire su questioni di tal genere è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con l’oggetto della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio ( 14 ).

33. Nell’ambito della procedura disciplinata dalla decisione quadro 2008/909, le autorità dello Stato di emissione devono acconsentire a che la pena detentiva sia eseguita dallo Stato di esecuzione, mediante l’emissione di un certificato ( 15 ).

Tale certificato può essere revocato fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata ( 16 ).

34. Quindi, anche se, purtroppo, il giudice del rinvio nella presente causa non ha spiegato, nella decisione di rinvio, quale sia esattamente l’oggetto del procedimento avviato dinanzi ad esso dal pubblico ministero portoghese, la presunzione di ricevibilità non è stata confutata.

La risposta fornita dalla Corte potrebbe aiutare il giudice del rinvio a decidere se il certificato debba essere emesso o revocato (qualora sia già stato emesso) ( 17 ).

35. Pertanto, non risulta in modo manifesto che le risposte alle questioni proposte non siano necessarie ai fini della decisione, da parte del giudice del rinvio, della controversia dinanzi ad esso pendente.

Suggerisco dunque alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali.

C. Sospensione della pena detentiva come modifica di tale pena

36. Ritengo che una decisione di sospensione di una pena detentiva ne modifichi la natura.

37. Pertanto, condivido a tal riguardo gli argomenti del governo portoghese e della [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno sostenuto che la pena detentiva e la pena detentiva sospesa sono due tipi di pena diversi.

38. La decisione di sospendere una pena detentiva non è quindi una questione relativa alla sua esecuzione, ma costituisce, invece, una modifica di siffatta pena.

Essa non rientra, quindi, nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 della decisione quadro 2008/909.

Di converso, l’articolo 8 di tale decisione vieta al Regno di Spagna di sospendere l’esecuzione di una pena detentiva inflitta dal giudice portoghese.

39. Sosterrò la mia posizione esaminando il tenore letterale delle disposizioni pertinenti della decisione quadro 2008/909 nonché il loro contesto e la loro finalità, rispondendo al contempo agli argomenti delle parti del presente procedimento.

1. Argomenti basati sull’articolo 8 della decisione quadro 2008/909

40. La discussione concernente la «natura» della pena scaturisce dall’articolo 8 della decisione quadro 2008/909.

Ai sensi del suo paragrafo 1, lo Stato di esecuzione è tenuto, in linea di principio, a riconoscere ed eseguire la pena quale irrogata dal giudice dello Stato di emissione.

Soltanto qualora il suo ordinamento giuridico non riconosca pene detentive di una determinata durata (articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909) o natura (articolo 8, paragrafo 3, della medesima decisione) lo Stato di esecuzione può «adattare» la pena (v. paragrafo 20 delle presenti conclusioni).

41. In linea di principio, una pena detentiva di sei mesi è riconosciuta dal diritto penale spagnolo.

Pertanto, la sospensione, che modifica la natura di siffatta pena, non può essere giustificata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909.

42. Inoltre, se lo Stato di esecuzione ritiene necessario adattare la pena conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 della decisione quadro 2008/909, sulla base dell’articolo 12, paragrafo 1, di quest’ultima, esso deve informare lo Stato di emissione della sua decisione quanto prima possibile.

Così facendo, esso permette allo Stato di emissione di decidere di ritirare il certificato, qualora non concordi con tali adattamenti.

43. Nel caso di specie, le autorità spagnole non hanno fornito siffatte informazioni alle autorità portoghesi sulla base dell’articolo 12 della decisione quadro 2008/909, poiché esse non hanno ritenuto di aver modificato la natura della pena riconosciuta ai sensi dell’articolo 8 di tale decisione.

Tuttavia, esse hanno informato le autorità portoghesi di aver sospeso l’esecuzione della pena detentiva.

44. La distinzione tra una misura che costituisce una condanna e una misura relativa all’esecuzione o all’applicazione della pena non è sempre netta ( 18 ).

45. Così, nella presente causa, il governo spagnolo sostiene che la sospensione non abbia modificato la «natura» della pena.

Continua a trattarsi di una pena detentiva della durata di sei mesi, anche se la sua esecuzione è sospesa condizionalmente per un periodo di due anni.

46. Ritengo che si possano ricavare indicazioni sulla questione se la «natura» di una pena sia mutata chiedendosi se il contenuto della pena privativa della libertà personale sia stato modificato.

A tal riguardo, a mio avviso, ciò che fa la differenza è se la privazione della libertà sia inevitabile , come avviene sulla base di una pena detentiva, o condizionale , come nel caso di una pena detentiva sospesa.

Tale argomento depone a favore della posizione del governo portoghese e della [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali la pena detentiva e la pena detentiva sospesa sono due pene di natura distinta.

47. Nel contesto della presente causa, sembrerebbe che il giudice portoghese, dopo aver dichiarato la colpevolezza di XY, abbia ritenuto opportuno che egli scontasse una pena detentiva.

Se avesse ritenuto opportuno sospendere la pena detentiva, esso avrebbe potuto pronunciare una condanna a pena sospesa ( 19 ).

Il reciproco riconoscimento, su cui si basa la cooperazione in materia penale, esige che le autorità dello Stato di esecuzione accettino la dichiarazione di colpevolezza e la decisione sulla pena adeguata così come effettuati dal giudice dello Stato di emissione.

48. Ne consegue che la sospensione di una pena detentiva da parte del giudice spagnolo ha modificato la natura della pena detentiva decisa dal giudice portoghese, che non prevedeva una sospensione.

Poiché l’ordinamento giuridico spagnolo riconosce pene detentive di sei mesi, il Regno di Spagna, in quanto Stato di esecuzione, non può invocare l’articolo 8, paragrafo 2, né l’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 per sospendere l’esecuzione di tale pena.

2. Argomenti basati sull’articolo 17 della decisione quadro 2008/909

49. L’articolo 17 della decisione quadro 2008/909 riguarda l’esecuzione della pena, che, in linea di principio, è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

I paragrafi 3 e 4 di tale disposizione concernono la questione della liberazione condizionale.

50. A tal riguardo, il governo spagnolo ha sostenuto che una pena detentiva sospesa è analoga alla liberazione anticipata o condizionale.

In entrambi i casi, la pena detentiva non viene scontata affatto o viene scontata solo parzialmente.

In entrambi i casi, inoltre, una decisione di sospensione o di cessazione anticipata di una pena detentiva è strettamente connessa alla situazione personale e al comportamento del condannato e può essere concepita nel senso che contribuisce a un migliore reinserimento sociale di quest’ultimo.

51. La liberazione anticipata o condizionale è considerata dall’articolo 17 della decisione quadro 2008/909 come una modalità di esecuzione di una pena detentiva e, secondo il governo spagnolo, tenuto conto delle analogie, lo stesso dovrebbe valere per la sospensione di una pena detentiva.

52. Se è vero che l’argomento dedotto dal governo spagnolo ha una certa forza, è tuttavia altrettanto chiaro che, sebbene la decisione quadro 2008/909 si occupi, al suo articolo 17, della liberazione anticipata, essa non fa riferimento alle pene detentive sospese.

53. Il motivo per cui tale decisione disciplina la questione della liberazione anticipata risiede, probabilmente, nel fatto che il legislatore ha constatato notevoli differenze tra le norme in materia di liberazione anticipata esistenti nei vari Stati membri.

Allo stesso tempo, la liberazione anticipata interviene necessariamente dopo l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva e, quindi, è difficile concepirla come qualcosa di diverso da una modalità di esecuzione di una pena.

Per rispondere agli eventuali problemi che potrebbero scaturire da ciò, l’articolo 17, paragrafo 3, prevede l’obbligo dello Stato di esecuzione di informare lo Stato di emissione delle sue norme in materia di liberazione anticipata o condizionale e autorizza lo Stato di emissione a ritirare il certificato qualora non concordi con la politica dello Stato di esecuzione in materia di liberazione anticipata ( 20 ).

Il ritiro di un certificato non è possibile, ai sensi dell’articolo 13 della decisione quadro 2008/909, dopo l’inizio dell’esecuzione nello Stato di esecuzione.

È quindi necessario prevedere una soluzione legislativa che consenta allo Stato membro di emissione di opporsi alla politica in materia di liberazione anticipata dello Stato membro di esecuzione prima dell’inizio dell’esecuzione in quest’ultimo.

54. Il legislatore dell’Unione non ha previsto siffatta facoltà in caso di sospensione della pena detentiva.

55. A mio avviso, e contrariamente all’argomento del governo spagnolo, la scelta legislativa di affrontare, all’articolo 17, i problemi derivanti dalle differenze tra le norme in materia di liberazione anticipata, ma non in materia di pene detentive sospese, offre un argomento (testuale) che depone a favore del rigetto della tesi secondo cui la sospensione di una pena detentiva è una modalità di esecuzione di tale pena.

Ciò indica, piuttosto, che il legislatore dell’Unione non ha inteso la sospensione di una pena detentiva come una modalità di esecuzione di tale pena, bensì come una pena diversa.

56. Siffatta conclusione è rafforzata dal contesto più ampio in cui si inserisce la decisione quadro 2008/909.

3. Argomenti basati sul contesto

57. Nello stesso anno in cui ha adottato la decisione quadro 2008/909, il legislatore dell’Unione ha adottato anche la decisione quadro 2008/947/GAI ( 21 ), applicabile alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

58. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], queste due decisioni quadro hanno ambiti di applicazione diversi e si escludono a vicenda.

Se la cooperazione giudiziaria implica il riconoscimento e l’esecuzione di una pena detentiva, le norme applicabili si rinvengono nella decisione quadro 2008/909.

Se la cooperazione giudiziaria concerne il riconoscimento e l’esecuzione di una pena detentiva sospesa, dette norme si rinvengono nella decisione quadro 2008/947.

59. Tale soluzione legislativa suggerisce che il legislatore dell’Unione concepisce le pene detentive sospese e non sospese come due tipi diversi di pena.

60. Nella presente causa, sia le autorità dello Stato di esecuzione sia quelle dello Stato di emissione hanno agito sulla base della decisione quadro 2008/909.

4. Argomenti basati sulla finalità della decisione quadro 2008/909

61. La conclusione secondo cui una pena detentiva non dovrebbe essere convertita dallo Stato di esecuzione in una pena detentiva sospesa è conforme alla finalità della decisione quadro 2008/909.

62. Tale strumento prevede, fra i suoi obiettivi, quello di permettere il reciproco riconoscimento delle pene nel settore del diritto penale.

Quando, sulla base del reciproco riconoscimento, uno Stato membro accetta di eseguire una sentenza emessa in un altro Stato membro e non invoca uno dei motivi di rifiuto dell’esecuzione di siffatta sentenza, l’esecuzione dovrebbe costituire, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], una mera continuazione del procedimento, quale avviato nello Stato di emissione ( 22 ).

63. Concordo.

Il fatto che l’esecuzione di una pena detentiva avvenga in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata irrogata la pena non dovrebbe modificarne l’esecuzione, così come una sentenza non verrebbe modificata se dovesse essere eseguita in una regione diversa dello stesso Stato e sotto la competenza di un giudice diverso da quello che ha irrogato la pena.

Anche se talune norme che disciplinano l’esecuzione possono essere diverse, l’esecuzione si presenta come una mera continuazione della condanna.

64. Di conseguenza, il principio del reciproco riconoscimento, quale sancito dalla decisione quadro 2008/909, dovrebbe, in pratica, condurre all’automaticità della cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione della legge.

Esso dovrebbe comportare l’obbligo, per lo Stato di esecuzione, di eseguire una sentenza straniera senza esaminare la questione se tale sentenza sarebbe stata emessa ove il procedimento si fosse svolto conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione ( 23 ).

65. Di conseguenza, una valutazione, da parte dello Stato di esecuzione, della questione se la pena irrogata nello Stato di emissione corrisponda a quella che sarebbe stata irrogata per lo stesso reato nello Stato di esecuzione dovrebbe essere considerata contraria alla finalità e allo spirito della decisione quadro 2008/909 ( 24 ).

66. Nonostante, come spiegato dal governo spagnolo, la sospensione di una pena detentiva in Spagna sia possibile in due fasi, ossia i) l’irrogazione di una pena detentiva e ii) la sua sospensione, la seconda fase interferisce con la valutazione della colpevolezza e la condanna adeguata da parte del giudice dello Stato di emissione.

67. Di conseguenza, lo Stato di esecuzione non dovrebbe essere autorizzato a decidere sulla sospensione della pena detentiva qualora il giudice dello Stato di emissione non abbia irrogato una tale pena.

5. Argomenti basati sulla giurisprudenza

68. Infine, devo riflettere sugli argomenti del governo spagnolo, presentati nelle sue osservazioni scritte e confermati in udienza, in base ai quali le sentenze nelle cause Ardic ( 25 ) e Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) ( 26 ) suffragano la sua tesi secondo cui la decisione di sospendere una pena detentiva costituisce una modalità di esecuzione di tale pena, e non una sua modifica.

69. In tali sentenze, la Corte ha dichiarato che la decisione di revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta in precedenza non incide né sulla natura, né sul quantum delle pene detentive inflitte dalle sentenze anteriori di condanna definitiva dell’interessato ( 27 ).

70. Il governo portoghese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto che tali cause non siano pertinenti nel caso di specie, in quanto aventi ad oggetto una questione diversa.

Non posso condividere questo punto di vista.

Anche se tali cause hanno richiesto alla Corte di interpretare la nozione di «processo terminato con [una] decisione», di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, esse vertevano su un problema simile: se la revoca della sospensione rientrasse nella condanna o, piuttosto, nella mera esecuzione della pena già irrogata.

Di conseguenza, ritengo che tali cause siano effettivamente pertinenti ai fini del caso di specie.

71. Tuttavia, al pari della [OSCURATO:PERSONA], sono dell’avviso che la decisione di sospendere la pena detentiva, di cui alla presente causa, e la revoca della sospensione, di cui a tali cause, siano di natura diversa.

Mentre la decisione di sospendere una pena detentiva si inserisce nel procedimento di condanna, che comporta una decisione sulla colpevolezza e sulla pena adeguata, la revoca della sospensione implica l’esecuzione della pena detentiva sospesa, le cui condizioni sono già state determinate nella fase della condanna.

72. Per tale ragione, il fatto che la Corte abbia considerato la revoca della sospensione di una pena detentiva come una modalità di esecuzione della pena non osta alla conclusione secondo cui, di converso, la decisione di sospendere una pena detentiva fa parte della condanna.

6. Conclusione provvisoria

73. In conclusione, ritengo che, ai sensi del diritto dell’Unione, una pena detentiva sospesa e una pena detentiva non sospesa siano due tipi di pena diversi.

Di conseguenza, lo Stato di esecuzione non può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva a titolo di modalità di esecuzione di una pena che si è impegnato a riconoscere.

Siffatta sospensione non rientra nell’esecuzione disciplinata dall’articolo 17 della decisione quadro 2008/909.

Di converso, essa modifica la natura della pena ed è, in linea di principio, vietata dall’articolo 8 della decisione quadro 2008/909.

74. In questo caso specifico, se lo Stato di esecuzione non intende eseguire la pena detentiva, esso ha la possibilità di eseguire il MAE e di consegnare la persona condannata allo Stato di emissione affinché detta persona sconti la pena in tale Stato.

75. Tuttavia, dopo aver rifiutato di eseguire il MAE ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, a causa del luogo di residenza del condannato, e dopo aver riconosciuto la sentenza di condanna, lo Stato di esecuzione non può invocare l’applicazione del suo diritto interno per sospendere la pena detentiva effettiva inflitta dallo Stato di emissione.

76. Avendo deciso di sospendere la pena detentiva giudicata proporzionata dal giudice portoghese per il reato fiscale commesso da YX, il giudice spagnolo non ha dato avvio all’esecuzione della pena, ma l’ha modificata, in violazione dell’articolo 8 della decisione quadro 2008/909.

Poiché l’esecuzione della pena non è ancora iniziata, le autorità portoghesi possono ancora decidere di ritirare il certificato.

IV. Conclusione

77. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia, Portogallo), nei seguenti termini: 1) Gli articoli 8 e 17 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, devono essere interpretati come segue. – Dopo aver rifiutato di eseguire un mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, a causa del luogo di residenza del condannato, e dopo aver riconosciuto la sentenza di condanna, lo Stato di esecuzione non può invocare l’applicazione del suo diritto interno per sospendere la pena detentiva effettiva inflitta dallo Stato di emissione. – L’organo giudiziario dello Stato di esecuzione può modificare la decisione dell’organo giudiziario dello Stato di emissione, passata in giudicato, soltanto nei casi previsti dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2008/909.

A tal riguardo, lo Stato di esecuzione può sostituire una pena con un’altra pena di natura diversa soltanto se la natura della pena originariamente inflitta dal giudice dello Stato di emissione non è riconosciuta dall’ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione. 2) L’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso non consente allo Stato di esecuzione di concedere una sospensione della pena detentiva effettiva, applicando le condizioni previste dal suo diritto interno, qualora le autorità competenti dello Stato di emissione non lo abbiano fatto conformemente al diritto di tale Stato. 3) Alla luce delle risposte fornite alle questioni precedenti, non è necessario rispondere alla quarta questione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) V., ad esempio, sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) ( C‑314/18 , EU:C:2020:191 , punto 51 ). ( 3 ) Decisione quadro del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ; in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»). ( 4 ) Siffatta sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria è possibile, come spiegato nella decisione di rinvio, sulla base dell’articolo 45 del codice penale portoghese. ( 5 ) A tal riguardo, la decisione di rinvio fa riferimento all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 49, paragrafo 3, del codice penale portoghese. ( 6 ) Il governo portoghese ha inoltre spiegato, in udienza, che, in una situazione di questo tipo, il giudice portoghese non aveva altra scelta se non quella di ripristinare la pena detentiva originaria.

Come spiegato, in quel momento non era più possibile, per il giudice, decidere di sospendere la pena detentiva. ( 7 ) Decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). ( 8 ) Tale disposizione consente ai giudici di disporre la sospensione della pena per un periodo da due a cinque anni nel caso di una pena detentiva inferiore a due anni. ( 9 )

V. sentenza del 29 giugno 2017, Popławski ( C‑579/15 , EU:C:2017:503 , punti da 22 a 24 ). ( 10 ) Pertanto, se l’incompatibilità è dovuta alla durata, la pena adattata non può essere inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione (articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909).

Se l’incompatibilità è dovuta alla natura della pena, la pena o misura adattata deve corrispondere il più possibile alla pena irrogata nello Stato di emissione e, in ogni caso, non può essere convertita in una sanzione pecuniaria (articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909). ( 11 ) Nel chiarire la nozione di processo terminato con una decisione, ai fini dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, la Corte ha dichiarato che la nozione di «decisione» ivi menzionata si riferisce alla decisione giurisdizionale con la quale si è statuito definitivamente, dopo un esame della causa tanto in fatto quanto in diritto, sulla colpevolezza di una persona e, se del caso, sulla pena privativa della libertà che le è inflitta.

V. sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic (

C‑571/17 PPU

, EU:C:2017:1026 , punto 67 ). ( 12 )

V. sentenza dell’8 novembre 2016 ( C‑554/14 , EU:C:2016:835 , punto 36 ).

La Corte ha confermato tale conclusione in una causa sorta in un contesto analogo, concernente l’applicazione dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, e non dell’articolo 4, punto 1, di quest’ultima, nella sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello stato di esecuzione) ( C‑314/18 , EU:C:2020:191 , punto 65 ).

V. anche sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) ( C‑221/19 , EU:C:2021:278 , punto 35 ). ( 13 )

V. sentenza dell’11 settembre 2008, CEPSA C‑279/06 , EU:C:2008:485 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 14 ) V., ex multis , sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia) ( C‑203/20 , EU:C:2021:1016 , punto 46 ); sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali) ( C‑292/23 , EU:C:2025:255 , punto 36 ). ( 15 )

V. articolo 4 e allegato I della decisione quadro 2008/909. ( 16 ) Articolo 13 della decisione quadro 2008/909. ( 17 ) Un aspetto poco chiaro della presente causa è se le autorità dello Stato di emissione abbiano già emesso un certificato. ( 18 ) V., a tal riguardo, sentenza del 3 aprile 2025, MA ( C‑743/24 , EU:C:2025:230 , punto 26 ) (Alchaster II).

V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa SH ( C‑798/23 , EU:C:2025:265 , paragrafo 68 ), nelle quali egli fa riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) del 10 novembre 2022, Kupinskyy c.

Ucraina (CE:ECHR:2022:1110JUD000508418, § 49 e giurisprudenza citata). ( 19 ) Tuttavia, a quanto risulta, dopo aver ripristinato la pena detentiva a seguito dell’imposizione di una pena pecuniaria sostitutiva non pagata, il giudice portoghese non poteva, per legge, disporre la sospensione della pena detentiva originaria (v. paragrafo 7 e nota 6 delle presenti conclusioni). ( 20 ) Ciò significa che il legislatore dell’Unione riconosce che lo Stato di emissione può rifiutare l’esecuzione in un altro Stato membro della pena inflitta da un suo giudice, qualora ciò determini la liberazione in un momento anteriore rispetto a quanto previsto dalla pena e nella legge che disciplina la liberazione anticipata nello Stato di emissione. ( 21 ) Decisione quadro del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ( GU 2008, L 337, pag. 102 ; in prosieguo: la «decisione quadro 2008/947»). ( 22 ) [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato tale requisito come principio della prosecuzione dell’esecuzione. ( 23 ) V., a tal riguardo, Mitsilegas, V., EU [OSCURATO:PERSONA] after Lisbon – Rights, Trust and the Transformation of Justice in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 128; [OSCURATO:PERSONA], P.,

[OSCURATO:PERSONA]

.

A Jurisprudence of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag.

16. ( 24 ) V., a tal riguardo, relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare (COM(2014) 57 final, pag. 8). ( 25 ) Sentenza del 22 dicembre 2017 (

C‑571/17 PPU

, EU:C:2017:1026 ). ( 26 ) Sentenza del 23 marzo 2023 ( C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 ). ( 27 ) Sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic (

C‑571/17 PPU

, EU:C:2017:1026 , punto 78 ). La Corte ha confermato tale posizione nella sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) ( C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , punto 53 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0215 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate il 5 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑215/24 [Fira] ( i ) YX, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia, Portogallo)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Decisione quadro 2002/584/GAI – Principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Sospensione della pena detentiva da parte delle autorità giudiziarie in conformità al diritto interno dello Stato di esecuzione» I. Introduzione 1. Nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, una persona condannata a una pena detentiva in uno Stato membro può scontare la durata di tale pena in un altro Stato membro, in particolare se ciò favorisce il reinserimento sociale di tale persona ( 2 ). 2. La presente causa concerne una persona condannata per un reato in Portogallo, che ora risiede in Spagna. Sulla base della decisione quadro 2008/909/GAI ( 3 ), le autorità spagnole hanno deciso di riconoscere ed eseguire la pena detentiva inflitta dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia, Portogallo; in prosieguo: il «giudice portoghese»). 3. Tuttavia, lo [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 1 de Madrid (Tribunale penale centrale n. 1 di Madrid, Spagna; in prosieguo: il «giudice spagnolo») ha modificato la pena inflitta, sospendendo l’esecuzione della pena detentiva di sei mesi per un periodo di due anni. 4. Il giudice portoghese, giudice del rinvio, chiede se siffatta modifica sia consentita ai sensi della decisione quadro 2008/909. 5. Il disaccordo tra le parti verte essenzialmente sulla questione se la decisione di sospendere una pena possa rientrare nell’esecuzione di una sentenza, come sostenuto dal governo spagnolo, o se essa modifichi la natura di tale sentenza, come dedotto dal governo portoghese e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. II. Fatti di cui al procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 6. Il 9 ottobre 2018 YX è stato condannato a una pena detentiva di sei mesi in Portogallo, per aver commesso il reato di frode fiscale, previsto e punito dal Decreto-Lei n. 20-A/90 (decreto-legge n. 20-A/90) del 15 gennaio 1990. Tale pena è stata convertita in una pena sostitutiva pari a 180 giorni di pena pecuniaria ( 4 ). 7. Tuttavia, YX non ha provveduto al pagamento di tale pena, né ha dimostrato che il mancato pagamento non gli fosse imputabile. Per tale motivo, conformemente al [OSCURATO:PERSONA] (codice penale portoghese) ( 5 ), il giudice del rinvio ha revocato la pena sostitutiva e ha disposto l’esecuzione della pena detentiva originaria ( 6 ). 8. Tuttavia, detta pena detentiva non ha potuto essere eseguita in Portogallo, a causa dell’impossibilità di rintracciare YX al fine di eseguire il mandato d’arresto in tale Stato membro. Di conseguenza, egli è stato dichiarato latitante ai fini della pena inflitta. 9. Alcuni anni più tardi, YX è stato rintracciato in Spagna. Pertanto, il 22 febbraio 2022, le autorità portoghesi competenti hanno emesso, sulla base della decisione quadro 2002/584/GAI ( 7 ), un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»), chiedendo la consegna di YX ai fini dell’esecuzione della pena detentiva di sei mesi. 10. L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 prevede un motivo di diniego facoltativo dell’esecuzione di un MAE nel caso in cui la persona la cui consegna è richiesta risieda legalmente nello Stato di esecuzione e intenda scontare la pena in detto Stato. Sulla base di tale motivo, le autorità spagnole hanno rifiutato l’esecuzione del MAE e si sono impegnate a riconoscere la pena inflitta dal giudice portoghese e ad eseguirla in Spagna. 11. L’11 ottobre 2023, ai sensi dell’articolo 80 del [OSCURATO:PERSONA] (codice penale spagnolo) ( 8 ), il giudice spagnolo ha sospeso, per un periodo di due anni, la pena detentiva di sei mesi inflitta a YX e ha informato le autorità portoghesi di tale decisione. 12. [OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero portoghese) non ha concordato con la decisione di sospensione del giudice spagnolo. Esso ha quindi adito il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia), giudice del rinvio nella presente causa. Nell’ambito di tale procedimento, il pubblico ministero portoghese ha chiesto che fosse sottoposta alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale. 13. Il giudice del rinvio ritiene che il giudice dello Stato di esecuzione non possa modificare la decisione del giudice dello Stato di emissione, sostituendo con la propria decisione quella del giudice che ha inflitto la pena. Il giudice del rinvio dichiara inoltre che accettare siffatta modifica della pena sarebbe in contrasto con i principi del riconoscimento e della fiducia reciproci. Secondo tale giudice, rifiutando l’esecuzione del MAE, le autorità giudiziarie spagnole si sono dichiarate disposte a farsi carico dell’esecuzione della pena nella sua interezza, senza possibilità di trasformare la pena detentiva in una misura sostitutiva. 14. Il giudice del rinvio ritiene inoltre che, in ogni caso, le autorità giudiziarie spagnole avrebbero dovuto informare previamente lo Stato di emissione della possibilità che la pena detentiva fosse sospesa, al fine di consentire a quest’ultimo di reagire. 15. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se lo Stato di esecuzione, dopo aver rifiutato di eseguire [un MAE] ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, a causa del luogo di residenza del condannato, e dopo aver riconosciuto la sentenza di condanna, possa invocare l’applicazione del suo diritto interno e la sua competenza in quanto Stato di esecuzione per sospendere la pena privativa della libertà effettiva inflitta dallo Stato di emissione, qualora il procedimento di esecuzione di tale sentenza sia già avviato. 2) Se l’organo giudiziario dello Stato di esecuzione possa modificare la decisione dell’organo giudiziario dello Stato di emissione, debitamente passata in giudicato, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 8 e dall’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909. 3) Se l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che esso consente allo Stato di esecuzione di concedere una sospensione della pena detentiva effettiva, applicando le condizioni previste dal suo diritto interno, qualora le autorità competenti dello Stato di emissione non lo abbiano fatto conformemente al loro diritto. In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni: 4) Se, tenuto conto delle disposizioni degli [articoli 12 e 13 e dell’articolo 17, paragrafo 3], della decisione quadro 2008/909, le autorità giudiziarie spagnole (Stato di esecuzione) non avrebbero dovuto, piuttosto, previamente informare lo Stato di emissione del loro punto di vista relativamente alla possibilità di sospendere la pena detentiva alla quale il ricercato è stato condannato». 16. I governi spagnolo e portoghese, nonché la [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. 17. Il 19 marzo 2025 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale tali parti hanno svolto difese orali. III. Analisi A. Premessa 18. Uno Stato membro può rifiutare di eseguire un MAE ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva soltanto qualora si impegni ad eseguire la pena quale inflitta dal giudice dello Stato di emissione. 19. Se, per qualsiasi motivo, lo Stato di esecuzione non è in grado di eseguire la pena quale inflitta dal giudice dello Stato di emissione, esso è tenuto ad eseguire il MAE ( 9 ). 20. Le uniche eccezioni che consentono allo Stato di esecuzione di discostarsi dalla pena inflitta dal giudice dello Stato di emissione sono previste all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2008/909. Tali eccezioni trovano applicazione qualora la pena inflitta nello Stato di emissione sia incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione a causa della sua durata o della sua natura. In una situazione di tal genere, la pena adattata deve riflettere il più possibile la pena originaria, entro i limiti consentiti dalla legislazione dello Stato di esecuzione ( 10 ). 21. Di conseguenza, la dichiarazione di colpevolezza e la valutazione della proporzionalità della pena sono effettuate nello Stato di emissione e non possono essere riesaminate dallo Stato di esecuzione ( 11 ). 22. Per tale ragione, la Corte ha dichiarato, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Ognyanov, che l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato restrittivamente e che esso lascia allo Stato di esecuzione soltanto possibilità limitate di modificare la natura o la durata della pena quale definita dal giudice dello Stato di emissione ( 12 ). 23. Mentre la condanna (ossia l’accertamento della colpevolezza e la fissazione di una pena proporzionata) spetta allo Stato di emissione, l’esecuzione della pena rientra, come indicato all’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, nella competenza dello Stato di esecuzione. 24. Pertanto, il principio del reciproco riconoscimento, così come riflesso nella decisione quadro 2008/909, viene applicato in due modi: lo Stato di esecuzione è tenuto, in linea di principio, a riconoscere la pena inflitta dai giudici dello Stato di emissione, mentre lo Stato di emissione deve, in linea di principio, riconoscere le norme relative all’esecuzione delle pene in vigore nello Stato di esecuzione. 25. Il punto centrale della controversia nella presente causa consiste nel fatto che, secondo il Regno di Spagna, una decisione di sospensione di una pena detentiva attiene all’esecuzione di detta pena, mentre la Repubblica portoghese, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], la considera come una decisione relativa alla condanna. 26. La risposta alla questione se la sospensione di una pena detentiva costituisca una modifica o un’esecuzione di tale pena, che si colloca al centro delle prime tre questioni pregiudiziali, dipende dall’interpretazione della decisione quadro 2008/909, in particolare dei suoi articoli 8 e 17. Analizzerò quindi queste tre questioni congiuntamente, nella sezione C delle presenti conclusioni. 27. Se la sospensione di una pena detentiva costituisce una modifica della natura della pena detentiva originaria, ne consegue che l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 trova applicazione e vieta alle autorità spagnole di esecuzione di adattare la pena detentiva trasformandola in una pena detentiva sospesa. Se, tuttavia, la sospensione di una pena detentiva costituisce una modalità di esecuzione di siffatta pena, l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 non trova applicazione. Di converso, lo Stato di esecuzione potrebbe decidere di sospendere la pena detentiva nell’ambito della sua esecuzione in forza dell’articolo 17 di detta decisione. 28. Prima di procedere a tale analisi, esaminerò brevemente l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno di Spagna (B). 29. La quarta questione è subordinata a una risposta affermativa alle prime tre questioni. Poiché proporrò alla Corte di rispondere a tali questioni in senso negativo, non sarà necessario rispondere alla quarta questione. B. Ricevibilità 30. Il governo spagnolo ha contestato la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. A suo avviso, non è possibile comprendere quale tipo di procedimento sia pendente dinanzi al giudice del rinvio, né il motivo per cui le risposte della Corte siano rilevanti ai fini del procedimento principale. 31. Secondo una giurisprudenza costante, la Corte può rispondere a una questione pregiudiziale soltanto qualora fornisca al giudice del rinvio una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia per la quale viene adito ( 13 ). 32. Allo stesso tempo, sempre secondo una giurisprudenza costante, le questioni di interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dai giudici nazionali godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su questioni di tal genere è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con l’oggetto della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio ( 14 ). 33. Nell’ambito della procedura disciplinata dalla decisione quadro 2008/909, le autorità dello Stato di emissione devono acconsentire a che la pena detentiva sia eseguita dallo Stato di esecuzione, mediante l’emissione di un certificato ( 15 ). Tale certificato può essere revocato fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata ( 16 ). 34. Quindi, anche se, purtroppo, il giudice del rinvio nella presente causa non ha spiegato, nella decisione di rinvio, quale sia esattamente l’oggetto del procedimento avviato dinanzi ad esso dal pubblico ministero portoghese, la presunzione di ricevibilità non è stata confutata. La risposta fornita dalla Corte potrebbe aiutare il giudice del rinvio a decidere se il certificato debba essere emesso o revocato (qualora sia già stato emesso) ( 17 ). 35. Pertanto, non risulta in modo manifesto che le risposte alle questioni proposte non siano necessarie ai fini della decisione, da parte del giudice del rinvio, della controversia dinanzi ad esso pendente. Suggerisco dunque alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali. C. Sospensione della pena detentiva come modifica di tale pena 36. Ritengo che una decisione di sospensione di una pena detentiva ne modifichi la natura. 37. Pertanto, condivido a tal riguardo gli argomenti del governo portoghese e della [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno sostenuto che la pena detentiva e la pena detentiva sospesa sono due tipi di pena diversi. 38. La decisione di sospendere una pena detentiva non è quindi una questione relativa alla sua esecuzione, ma costituisce, invece, una modifica di siffatta pena. Essa non rientra, quindi, nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 della decisione quadro 2008/909. Di converso, l’articolo 8 di tale decisione vieta al Regno di Spagna di sospendere l’esecuzione di una pena detentiva inflitta dal giudice portoghese. 39. Sosterrò la mia posizione esaminando il tenore letterale delle disposizioni pertinenti della decisione quadro 2008/909 nonché il loro contesto e la loro finalità, rispondendo al contempo agli argomenti delle parti del presente procedimento. 1. Argomenti basati sull’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 40. La discussione concernente la «natura» della pena scaturisce dall’articolo 8 della decisione quadro 2008/909. Ai sensi del suo paragrafo 1, lo Stato di esecuzione è tenuto, in linea di principio, a riconoscere ed eseguire la pena quale irrogata dal giudice dello Stato di emissione. Soltanto qualora il suo ordinamento giuridico non riconosca pene detentive di una determinata durata (articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909) o natura (articolo 8, paragrafo 3, della medesima decisione) lo Stato di esecuzione può «adattare» la pena (v. paragrafo 20 delle presenti conclusioni). 41. In linea di principio, una pena detentiva di sei mesi è riconosciuta dal diritto penale spagnolo. Pertanto, la sospensione, che modifica la natura di siffatta pena, non può essere giustificata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909. 42. Inoltre, se lo Stato di esecuzione ritiene necessario adattare la pena conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 della decisione quadro 2008/909, sulla base dell’articolo 12, paragrafo 1, di quest’ultima, esso deve informare lo Stato di emissione della sua decisione quanto prima possibile. Così facendo, esso permette allo Stato di emissione di decidere di ritirare il certificato, qualora non concordi con tali adattamenti. 43. Nel caso di specie, le autorità spagnole non hanno fornito siffatte informazioni alle autorità portoghesi sulla base dell’articolo 12 della decisione quadro 2008/909, poiché esse non hanno ritenuto di aver modificato la natura della pena riconosciuta ai sensi dell’articolo 8 di tale decisione. Tuttavia, esse hanno informato le autorità portoghesi di aver sospeso l’esecuzione della pena detentiva. 44. La distinzione tra una misura che costituisce una condanna e una misura relativa all’esecuzione o all’applicazione della pena non è sempre netta ( 18 ). 45. Così, nella presente causa, il governo spagnolo sostiene che la sospensione non abbia modificato la «natura» della pena. Continua a trattarsi di una pena detentiva della durata di sei mesi, anche se la sua esecuzione è sospesa condizionalmente per un periodo di due anni. 46. Ritengo che si possano ricavare indicazioni sulla questione se la «natura» di una pena sia mutata chiedendosi se il contenuto della pena privativa della libertà personale sia stato modificato. A tal riguardo, a mio avviso, ciò che fa la differenza è se la privazione della libertà sia inevitabile , come avviene sulla base di una pena detentiva, o condizionale , come nel caso di una pena detentiva sospesa. Tale argomento depone a favore della posizione del governo portoghese e della [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali la pena detentiva e la pena detentiva sospesa sono due pene di natura distinta. 47. Nel contesto della presente causa, sembrerebbe che il giudice portoghese, dopo aver dichiarato la colpevolezza di XY, abbia ritenuto opportuno che egli scontasse una pena detentiva. Se avesse ritenuto opportuno sospendere la pena detentiva, esso avrebbe potuto pronunciare una condanna a pena sospesa ( 19 ). Il reciproco riconoscimento, su cui si basa la cooperazione in materia penale, esige che le autorità dello Stato di esecuzione accettino la dichiarazione di colpevolezza e la decisione sulla pena adeguata così come effettuati dal giudice dello Stato di emissione. 48. Ne consegue che la sospensione di una pena detentiva da parte del giudice spagnolo ha modificato la natura della pena detentiva decisa dal giudice portoghese, che non prevedeva una sospensione. Poiché l’ordinamento giuridico spagnolo riconosce pene detentive di sei mesi, il Regno di Spagna, in quanto Stato di esecuzione, non può invocare l’articolo 8, paragrafo 2, né l’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 per sospendere l’esecuzione di tale pena. 2. Argomenti basati sull’articolo 17 della decisione quadro 2008/909 49. L’articolo 17 della decisione quadro 2008/909 riguarda l’esecuzione della pena, che, in linea di principio, è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. I paragrafi 3 e 4 di tale disposizione concernono la questione della liberazione condizionale. 50. A tal riguardo, il governo spagnolo ha sostenuto che una pena detentiva sospesa è analoga alla liberazione anticipata o condizionale. In entrambi i casi, la pena detentiva non viene scontata affatto o viene scontata solo parzialmente. In entrambi i casi, inoltre, una decisione di sospensione o di cessazione anticipata di una pena detentiva è strettamente connessa alla situazione personale e al comportamento del condannato e può essere concepita nel senso che contribuisce a un migliore reinserimento sociale di quest’ultimo. 51. La liberazione anticipata o condizionale è considerata dall’articolo 17 della decisione quadro 2008/909 come una modalità di esecuzione di una pena detentiva e, secondo il governo spagnolo, tenuto conto delle analogie, lo stesso dovrebbe valere per la sospensione di una pena detentiva. 52. Se è vero che l’argomento dedotto dal governo spagnolo ha una certa forza, è tuttavia altrettanto chiaro che, sebbene la decisione quadro 2008/909 si occupi, al suo articolo 17, della liberazione anticipata, essa non fa riferimento alle pene detentive sospese. 53. Il motivo per cui tale decisione disciplina la questione della liberazione anticipata risiede, probabilmente, nel fatto che il legislatore ha constatato notevoli differenze tra le norme in materia di liberazione anticipata esistenti nei vari Stati membri. Allo stesso tempo, la liberazione anticipata interviene necessariamente dopo l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva e, quindi, è difficile concepirla come qualcosa di diverso da una modalità di esecuzione di una pena. Per rispondere agli eventuali problemi che potrebbero scaturire da ciò, l’articolo 17, paragrafo 3, prevede l’obbligo dello Stato di esecuzione di informare lo Stato di emissione delle sue norme in materia di liberazione anticipata o condizionale e autorizza lo Stato di emissione a ritirare il certificato qualora non concordi con la politica dello Stato di esecuzione in materia di liberazione anticipata ( 20 ). Il ritiro di un certificato non è possibile, ai sensi dell’articolo 13 della decisione quadro 2008/909, dopo l’inizio dell’esecuzione nello Stato di esecuzione. È quindi necessario prevedere una soluzione legislativa che consenta allo Stato membro di emissione di opporsi alla politica in materia di liberazione anticipata dello Stato membro di esecuzione prima dell’inizio dell’esecuzione in quest’ultimo. 54. Il legislatore dell’Unione non ha previsto siffatta facoltà in caso di sospensione della pena detentiva. 55. A mio avviso, e contrariamente all’argomento del governo spagnolo, la scelta legislativa di affrontare, all’articolo 17, i problemi derivanti dalle differenze tra le norme in materia di liberazione anticipata, ma non in materia di pene detentive sospese, offre un argomento (testuale) che depone a favore del rigetto della tesi secondo cui la sospensione di una pena detentiva è una modalità di esecuzione di tale pena. Ciò indica, piuttosto, che il legislatore dell’Unione non ha inteso la sospensione di una pena detentiva come una modalità di esecuzione di tale pena, bensì come una pena diversa. 56. Siffatta conclusione è rafforzata dal contesto più ampio in cui si inserisce la decisione quadro 2008/909. 3. Argomenti basati sul contesto 57. Nello stesso anno in cui ha adottato la decisione quadro 2008/909, il legislatore dell’Unione ha adottato anche la decisione quadro 2008/947/GAI ( 21 ), applicabile alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. 58. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], queste due decisioni quadro hanno ambiti di applicazione diversi e si escludono a vicenda. Se la cooperazione giudiziaria implica il riconoscimento e l’esecuzione di una pena detentiva, le norme applicabili si rinvengono nella decisione quadro 2008/909. Se la cooperazione giudiziaria concerne il riconoscimento e l’esecuzione di una pena detentiva sospesa, dette norme si rinvengono nella decisione quadro 2008/947. 59. Tale soluzione legislativa suggerisce che il legislatore dell’Unione concepisce le pene detentive sospese e non sospese come due tipi diversi di pena. 60. Nella presente causa, sia le autorità dello Stato di esecuzione sia quelle dello Stato di emissione hanno agito sulla base della decisione quadro 2008/909. 4. Argomenti basati sulla finalità della decisione quadro 2008/909 61. La conclusione secondo cui una pena detentiva non dovrebbe essere convertita dallo Stato di esecuzione in una pena detentiva sospesa è conforme alla finalità della decisione quadro 2008/909. 62. Tale strumento prevede, fra i suoi obiettivi, quello di permettere il reciproco riconoscimento delle pene nel settore del diritto penale. Quando, sulla base del reciproco riconoscimento, uno Stato membro accetta di eseguire una sentenza emessa in un altro Stato membro e non invoca uno dei motivi di rifiuto dell’esecuzione di siffatta sentenza, l’esecuzione dovrebbe costituire, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], una mera continuazione del procedimento, quale avviato nello Stato di emissione ( 22 ). 63. Concordo. Il fatto che l’esecuzione di una pena detentiva avvenga in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata irrogata la pena non dovrebbe modificarne l’esecuzione, così come una sentenza non verrebbe modificata se dovesse essere eseguita in una regione diversa dello stesso Stato e sotto la competenza di un giudice diverso da quello che ha irrogato la pena. Anche se talune norme che disciplinano l’esecuzione possono essere diverse, l’esecuzione si presenta come una mera continuazione della condanna. 64. Di conseguenza, il principio del reciproco riconoscimento, quale sancito dalla decisione quadro 2008/909, dovrebbe, in pratica, condurre all’automaticità della cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione della legge. Esso dovrebbe comportare l’obbligo, per lo Stato di esecuzione, di eseguire una sentenza straniera senza esaminare la questione se tale sentenza sarebbe stata emessa ove il procedimento si fosse svolto conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione ( 23 ). 65. Di conseguenza, una valutazione, da parte dello Stato di esecuzione, della questione se la pena irrogata nello Stato di emissione corrisponda a quella che sarebbe stata irrogata per lo stesso reato nello Stato di esecuzione dovrebbe essere considerata contraria alla finalità e allo spirito della decisione quadro 2008/909 ( 24 ). 66. Nonostante, come spiegato dal governo spagnolo, la sospensione di una pena detentiva in Spagna sia possibile in due fasi, ossia i) l’irrogazione di una pena detentiva e ii) la sua sospensione, la seconda fase interferisce con la valutazione della colpevolezza e la condanna adeguata da parte del giudice dello Stato di emissione. 67. Di conseguenza, lo Stato di esecuzione non dovrebbe essere autorizzato a decidere sulla sospensione della pena detentiva qualora il giudice dello Stato di emissione non abbia irrogato una tale pena. 5. Argomenti basati sulla giurisprudenza 68. Infine, devo riflettere sugli argomenti del governo spagnolo, presentati nelle sue osservazioni scritte e confermati in udienza, in base ai quali le sentenze nelle cause Ardic ( 25 ) e Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) ( 26 ) suffragano la sua tesi secondo cui la decisione di sospendere una pena detentiva costituisce una modalità di esecuzione di tale pena, e non una sua modifica. 69. In tali sentenze, la Corte ha dichiarato che la decisione di revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta in precedenza non incide né sulla natura, né sul quantum delle pene detentive inflitte dalle sentenze anteriori di condanna definitiva dell’interessato ( 27 ). 70. Il governo portoghese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto che tali cause non siano pertinenti nel caso di specie, in quanto aventi ad oggetto una questione diversa. Non posso condividere questo punto di vista. Anche se tali cause hanno richiesto alla Corte di interpretare la nozione di «processo terminato con [una] decisione», di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, esse vertevano su un problema simile: se la revoca della sospensione rientrasse nella condanna o, piuttosto, nella mera esecuzione della pena già irrogata. Di conseguenza, ritengo che tali cause siano effettivamente pertinenti ai fini del caso di specie. 71. Tuttavia, al pari della [OSCURATO:PERSONA], sono dell’avviso che la decisione di sospendere la pena detentiva, di cui alla presente causa, e la revoca della sospensione, di cui a tali cause, siano di natura diversa. Mentre la decisione di sospendere una pena detentiva si inserisce nel procedimento di condanna, che comporta una decisione sulla colpevolezza e sulla pena adeguata, la revoca della sospensione implica l’esecuzione della pena detentiva sospesa, le cui condizioni sono già state determinate nella fase della condanna. 72. Per tale ragione, il fatto che la Corte abbia considerato la revoca della sospensione di una pena detentiva come una modalità di esecuzione della pena non osta alla conclusione secondo cui, di converso, la decisione di sospendere una pena detentiva fa parte della condanna. 6. Conclusione provvisoria 73. In conclusione, ritengo che, ai sensi del diritto dell’Unione, una pena detentiva sospesa e una pena detentiva non sospesa siano due tipi di pena diversi. Di conseguenza, lo Stato di esecuzione non può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva a titolo di modalità di esecuzione di una pena che si è impegnato a riconoscere. Siffatta sospensione non rientra nell’esecuzione disciplinata dall’articolo 17 della decisione quadro 2008/909. Di converso, essa modifica la natura della pena ed è, in linea di principio, vietata dall’articolo 8 della decisione quadro 2008/909. 74. In questo caso specifico, se lo Stato di esecuzione non intende eseguire la pena detentiva, esso ha la possibilità di eseguire il MAE e di consegnare la persona condannata allo Stato di emissione affinché detta persona sconti la pena in tale Stato. 75. Tuttavia, dopo aver rifiutato di eseguire il MAE ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, a causa del luogo di residenza del condannato, e dopo aver riconosciuto la sentenza di condanna, lo Stato di esecuzione non può invocare l’applicazione del suo diritto interno per sospendere la pena detentiva effettiva inflitta dallo Stato di emissione. 76. Avendo deciso di sospendere la pena detentiva giudicata proporzionata dal giudice portoghese per il reato fiscale commesso da YX, il giudice spagnolo non ha dato avvio all’esecuzione della pena, ma l’ha modificata, in violazione dell’articolo 8 della decisione quadro 2008/909. Poiché l’esecuzione della pena non è ancora iniziata, le autorità portoghesi possono ancora decidere di ritirare il certificato. IV. Conclusione 77. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia, Portogallo), nei seguenti termini: 1) Gli articoli 8 e 17 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, devono essere interpretati come segue. – Dopo aver rifiutato di eseguire un mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, a causa del luogo di residenza del condannato, e dopo aver riconosciuto la sentenza di condanna, lo Stato di esecuzione non può invocare l’applicazione del suo diritto interno per sospendere la pena detentiva effettiva inflitta dallo Stato di emissione. – L’organo giudiziario dello Stato di esecuzione può modificare la decisione dell’organo giudiziario dello Stato di emissione, passata in giudicato, soltanto nei casi previsti dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2008/909. A tal riguardo, lo Stato di esecuzione può sostituire una pena con un’altra pena di natura diversa soltanto se la natura della pena originariamente inflitta dal giudice dello Stato di emissione non è riconosciuta dall’ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione. 2) L’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso non consente allo Stato di esecuzione di concedere una sospensione della pena detentiva effettiva, applicando le condizioni previste dal suo diritto interno, qualora le autorità competenti dello Stato di emissione non lo abbiano fatto conformemente al diritto di tale Stato. 3) Alla luce delle risposte fornite alle questioni precedenti, non è necessario rispondere alla quarta questione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) V., ad esempio, sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) ( C‑314/18 , EU:C:2020:191 , punto 51 ). ( 3 ) Decisione quadro del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ; in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»). ( 4 ) Siffatta sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria è possibile, come spiegato nella decisione di rinvio, sulla base dell’articolo 45 del codice penale portoghese. ( 5 ) A tal riguardo, la decisione di rinvio fa riferimento all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 49, paragrafo 3, del codice penale portoghese. ( 6 ) Il governo portoghese ha inoltre spiegato, in udienza, che, in una situazione di questo tipo, il giudice portoghese non aveva altra scelta se non quella di ripristinare la pena detentiva originaria. Come spiegato, in quel momento non era più possibile, per il giudice, decidere di sospendere la pena detentiva. ( 7 ) Decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). ( 8 ) Tale disposizione consente ai giudici di disporre la sospensione della pena per un periodo da due a cinque anni nel caso di una pena detentiva inferiore a due anni. ( 9 ) V. sentenza del 29 giugno 2017, Popławski ( C‑579/15 , EU:C:2017:503 , punti da 22 a 24 ). ( 10 ) Pertanto, se l’incompatibilità è dovuta alla durata, la pena adattata non può essere inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione (articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909). Se l’incompatibilità è dovuta alla natura della pena, la pena o misura adattata deve corrispondere il più possibile alla pena irrogata nello Stato di emissione e, in ogni caso, non può essere convertita in una sanzione pecuniaria (articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909). ( 11 ) Nel chiarire la nozione di processo terminato con una decisione, ai fini dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, la Corte ha dichiarato che la nozione di «decisione» ivi menzionata si riferisce alla decisione giurisdizionale con la quale si è statuito definitivamente, dopo un esame della causa tanto in fatto quanto in diritto, sulla colpevolezza di una persona e, se del caso, sulla pena privativa della libertà che le è inflitta. V. sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic ( C‑571/17 PPU , EU:C:2017:1026 , punto 67 ). ( 12 ) V. sentenza dell’8 novembre 2016 ( C‑554/14 , EU:C:2016:835 , punto 36 ). La Corte ha confermato tale conclusione in una causa sorta in un contesto analogo, concernente l’applicazione dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, e non dell’articolo 4, punto 1, di quest’ultima, nella sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello stato di esecuzione) ( C‑314/18 , EU:C:2020:191 , punto 65 ). V. anche sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) ( C‑221/19 , EU:C:2021:278 , punto 35 ). ( 13 ) V. sentenza dell’11 settembre 2008, CEPSA C‑279/06 , EU:C:2008:485 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 14 ) V., ex multis , sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia) ( C‑203/20 , EU:C:2021:1016 , punto 46 ); sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali) ( C‑292/23 , EU:C:2025:255 , punto 36 ). ( 15 ) V. articolo 4 e allegato I della decisione quadro 2008/909. ( 16 ) Articolo 13 della decisione quadro 2008/909. ( 17 ) Un aspetto poco chiaro della presente causa è se le autorità dello Stato di emissione abbiano già emesso un certificato. ( 18 ) V., a tal riguardo, sentenza del 3 aprile 2025, MA ( C‑743/24 , EU:C:2025:230 , punto 26 ) (Alchaster II). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa SH ( C‑798/23 , EU:C:2025:265 , paragrafo 68 ), nelle quali egli fa riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) del 10 novembre 2022, Kupinskyy c. Ucraina (CE:ECHR:2022:1110JUD000508418, § 49 e giurisprudenza citata). ( 19 ) Tuttavia, a quanto risulta, dopo aver ripristinato la pena detentiva a seguito dell’imposizione di una pena pecuniaria sostitutiva non pagata, il giudice portoghese non poteva, per legge, disporre la sospensione della pena detentiva originaria (v. paragrafo 7 e nota 6 delle presenti conclusioni). ( 20 ) Ciò significa che il legislatore dell’Unione riconosce che lo Stato di emissione può rifiutare l’esecuzione in un altro Stato membro della pena inflitta da un suo giudice, qualora ciò determini la liberazione in un momento anteriore rispetto a quanto previsto dalla pena e nella legge che disciplina la liberazione anticipata nello Stato di emissione. ( 21 ) Decisione quadro del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ( GU 2008, L 337, pag. 102 ; in prosieguo: la «decisione quadro 2008/947»). ( 22 ) [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato tale requisito come principio della prosecuzione dell’esecuzione. ( 23 ) V., a tal riguardo, Mitsilegas, V., EU [OSCURATO:PERSONA] after Lisbon – Rights, Trust and the Transformation of Justice in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 128; [OSCURATO:PERSONA], P., [OSCURATO:PERSONA] . A Jurisprudence of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag. 16. ( 24 ) V., a tal riguardo, relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare (COM(2014) 57 final, pag. 8). ( 25 ) Sentenza del 22 dicembre 2017 ( C‑571/17 PPU , EU:C:2017:1026 ). ( 26 ) Sentenza del 23 marzo 2023 ( C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 ). ( 27 ) Sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic ( C‑571/17 PPU , EU:C:2017:1026 , punto 78 ). La Corte ha confermato tale posizione nella sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) ( C‑514/21 e C‑515/21 , EU:C:2023:235 , punto 53 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris