Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12206/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Ritenuto in fatto

1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza n. 1012 del 09/10/2018 - 10/01/2019 della I sezione di questa Corte, il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 10/03- 17/03/2021 ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] bella.

2. Nell'interesse di quest'ultimo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità rilevando che sia la notifica dell'avviso di deposito del ricorso del Procuratore generale dal quale era scaturita la sentenza di annullamento con rinvio sopra ricordata sia la comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza camerale dinanzi alla Corte di Cassazione, sia la notifica dell'estratto della sentenza di annullamento sia ancora la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio dinanzi al Tribunale di sorveglianza in sede di rinvio erano state effettuate presso l'indirizzo pec dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non quello del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA].

In conseguenza di ciò si era determinata una nullità assoluta ed insanabile.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione osservando che la questione dell'inesattezza della notifica era stata sollevata dinanzi al Tribunale di sorveglianza con due memorie difensive depositate in data 22/05/2019 e 18/03/2020, senza che il giudice la prendesse in considerazione alcuna.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Il ricorrente pone una questione di diritto, relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio.

Ora, come anche di recente ribadito da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).Si tratta, dunque, di affrontare la questione sollevata, indipendentemente dalla motivazione - esistente o non che sia - del provvedimento impugnato.

Ciò posto, si osserva, innanzi tutto, che, ai sensi dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non possono rilevarsi nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi.

Ne discende che, attesa la scelta processuale del ricorrente, le questioni relative all'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità sono precluse in questa sede, ossia attraverso l'impugnazione del provvedimento adottato dal giudice del rinvio.

Quanto al tema degli adempimenti successivi alla pronuncia della sentenza di annullamento e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio dinanzi al Tribunale di sorveglianza, occorre considerare che, con atto depositato in cancelleria in data 22/05/2019, il difensore di fiducia, nel rilevare di non avere ricevuto la notifica dell'avviso, aveva chiesto un rinvio della trattazione, provvedendo a designare un sostituto processuale.

E sempre un sostituto processuale è comparso all'udienza in camera di consiglio del 10/03/2021, all'esito della quale il procedimento è stato trattenuto per la decisione.

Ne discende che il procedimento stesso, indipendentemente dalle originarie modalità di instaurazione, si è svolto regolarmente, avendo la volontaria partecipazione del difensore reso inutile l'attività di rinnovazione della notifica che si sarebbe altrimenti imposta.

Proprio la partecipazione del difensore di fiducia, sia pure a mezzo di sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. - così come risulta dal verbale del 10/03/2021 - dimostra la non sovrapponibilità della presente vicenda a quella della quale si è occupata la non massimata Sez. 1, n. 12780 del 24/02/2021, ricordata dal P.G. nelle sue conclusioni.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza n. 1012 del 09/10/2018 - 10/01/2019 della I sezione di questa Corte, il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 10/03- 17/03/2021 ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] bella. 2. Nell'interesse di quest'ultimo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità rilevando che sia la notifica dell'avviso di deposito del ricorso del Procuratore generale dal quale era scaturita la sentenza di annullamento con rinvio sopra ricordata sia la comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza camerale dinanzi alla Corte di Cassazione, sia la notifica dell'estratto della sentenza di annullamento sia ancora la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio dinanzi al Tribunale di sorveglianza in sede di rinvio erano state effettuate presso l'indirizzo pec dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non quello del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA]. In conseguenza di ciò si era determinata una nullità assoluta ed insanabile. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione osservando che la questione dell'inesattezza della notifica era stata sollevata dinanzi al Tribunale di sorveglianza con due memorie difensive depositate in data 22/05/2019 e 18/03/2020, senza che il giudice la prendesse in considerazione alcuna. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza. Il ricorrente pone una questione di diritto, relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio. Ora, come anche di recente ribadito da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).Si tratta, dunque, di affrontare la questione sollevata, indipendentemente dalla motivazione - esistente o non che sia - del provvedimento impugnato. Ciò posto, si osserva, innanzi tutto, che, ai sensi dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non possono rilevarsi nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi. Ne discende che, attesa la scelta processuale del ricorrente, le questioni relative all'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità sono precluse in questa sede, ossia attraverso l'impugnazione del provvedimento adottato dal giudice del rinvio. Quanto al tema degli adempimenti successivi alla pronuncia della sentenza di annullamento e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio dinanzi al Tribunale di sorveglianza, occorre considerare che, con atto depositato in cancelleria in data 22/05/2019, il difensore di fiducia, nel rilevare di non avere ricevuto la notifica dell'avviso, aveva chiesto un rinvio della trattazione, provvedendo a designare un sostituto processuale. E sempre un sostituto processuale è comparso all'udienza in camera di consiglio del 10/03/2021, all'esito della quale il procedimento è stato trattenuto per la decisione. Ne discende che il procedimento stesso, indipendentemente dalle originarie modalità di instaurazione, si è svolto regolarmente, avendo la volontaria partecipazione del difensore reso inutile l'attività di rinnovazione della notifica che si sarebbe altrimenti imposta. Proprio la partecipazione del difensore di fiducia, sia pure a mezzo di sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. - così come risulta dal verbale del 10/03/2021 - dimostra la non sovrapponibilità della presente vicenda a quella della quale si è occupata la non massimata Sez. 1, n. 12780 del 24/02/2021, ricordata dal P.G. nelle sue conclusioni. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Amm
Sentenza Cassazione n. 12206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris