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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 17891/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 21152/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici di questi ultimi in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilio digitale -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 133, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale ; [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente – avverso la sentenza n. 355/2021 del Tribunale di Campobasso , depositata i n data 7.5.2021; N. 21152/21R.G. udita la relazione sulla causa svolta nella adunanza camerale del 17aprile 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 20 .12. 2016 la Regione Molise propose opposizione avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il g.e. presso il Tribunale diCampobasso, ad esito dellaprocedura esecutiva R.G.E. n. 735/16, aveva assegnato in pagamento allaA.[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 1.024.492,48, portata dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 384/2016 del 17.6.2016, munito di formulaesecutiva il 22.6.2016 e così notificato il 23.6.2016 (con conseguente vanodecorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996).

Il g.e. denegò la chiesta sospensione, assegnando il termine per l’instaurazione del giudizio di merito ; espletato l’incombente, e costituitasi l’opposta, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 355/21, rigettò l’opposizione, rilevando in particolare che, “ non avendo la Regione Molise replicato alla comparsa di costituzione avversa né ritenuto di depositare le memorie di cuiall'a rt. 183 VI comma c.p.c. o fatto richiesta dì mezzi istruttori, sideve prendere atto che neanche in questa sede ha fornito la dimostrazioneche, dopo la delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 435 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i mandati di pagamento emessi fino al perfezionamento del pignoramento (agevolmente producibili dall'ente pagatore) furono rispettosi delledestinazioni impresse alle somme vincolate con la suddetta delibera edell'ordine di ricezione delle fatture o delle delibere di spesa”.

Avverso detta sentenza la Regione Molise ricorre per cassazione, sulla scorta di sette motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria.

Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il N. 21152/21R.G.

Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –In via preliminare, occorre evidenziare che il controricorso e la memoria di [OSCURATO:SOCIETA]. sonostati firmat i anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che non risulta iscritto allo speciale albo per gli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Benché da tanto non discenda l’inammissibilità del controricorso - stante la condivisione del mandato difensivo da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha pure firmato detti atti ed ha autenticato la procura speciale rilasciata dalla società controricorrente - occorre comunque procedere alla segnalazione dell’occorso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, per quanto di competenza, trattandosi di questione avente rilevanza disciplinare, nonché alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, per quanto possa ravvisarsi anche di penalmente rilevante. 2.1 –Ciò posto, non mette conto illustrare i motivi del ricorso, giacché esso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata il 7.5.2021, che la ricorrenteafferma esserle stata notificata in data 31.5.2021.

La difesa dellaricorrente ha infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico e attestata conforme all’originale contenuto nello stesso, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti.

N. 21152/21R.G. 2.2 –In proposito, deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva N. 21152/21R.G. l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio”.

Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez.

Un.,n. 21349/2022). 2.3- N ella specie , peraltro, il ricorso della Regione Molise risulta essere stato notificato il 30.7.2021 e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Campobasso , avvenuta in data 7 . 5 .202 1 , così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza (e della relata, se la prima è stata notificata) individuata fin da Cass. n. 17066/2013;né una copia notificata della sentenza stessa, ritualmente formata , risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 3.1 -In definitiva, il ricorso è improcedibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), sempre per il caso in cui l’iniziale versamento del contributo fosse dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge .

Dispone la N. 21152/21R.G. trasmissione della presente ordinanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ed alla Procura Generale della Repubblica, per quanto di eventuale competenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 21152/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici di questi ultimi in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilio digitale -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 133, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale ; [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente – avverso la sentenza n. 355/2021 del Tribunale di Campobasso , depositata i n data 7.5.2021; N. 21152/21R.G. udita la relazione sulla causa svolta nella adunanza camerale del 17aprile 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 20 .12. 2016 la Regione Molise propose opposizione avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il g.e. presso il Tribunale diCampobasso, ad esito dellaprocedura esecutiva R.G.E. n. 735/16, aveva assegnato in pagamento allaA.[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 1.024.492,48, portata dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 384/2016 del 17.6.2016, munito di formulaesecutiva il 22.6.2016 e così notificato il 23.6.2016 (con conseguente vanodecorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996). Il g.e. denegò la chiesta sospensione, assegnando il termine per l’instaurazione del giudizio di merito ; espletato l’incombente, e costituitasi l’opposta, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 355/21, rigettò l’opposizione, rilevando in particolare che, “ non avendo la Regione Molise replicato alla comparsa di costituzione avversa né ritenuto di depositare le memorie di cuiall'a rt. 183 VI comma c.p.c. o fatto richiesta dì mezzi istruttori, sideve prendere atto che neanche in questa sede ha fornito la dimostrazioneche, dopo la delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 435 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i mandati di pagamento emessi fino al perfezionamento del pignoramento (agevolmente producibili dall'ente pagatore) furono rispettosi delledestinazioni impresse alle somme vincolate con la suddetta delibera edell'ordine di ricezione delle fatture o delle delibere di spesa”. Avverso detta sentenza la Regione Molise ricorre per cassazione, sulla scorta di sette motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il N. 21152/21R.G. Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –In via preliminare, occorre evidenziare che il controricorso e la memoria di [OSCURATO:SOCIETA]. sonostati firmat i anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che non risulta iscritto allo speciale albo per gli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Benché da tanto non discenda l’inammissibilità del controricorso - stante la condivisione del mandato difensivo da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha pure firmato detti atti ed ha autenticato la procura speciale rilasciata dalla società controricorrente - occorre comunque procedere alla segnalazione dell’occorso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, per quanto di competenza, trattandosi di questione avente rilevanza disciplinare, nonché alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, per quanto possa ravvisarsi anche di penalmente rilevante. 2.1 –Ciò posto, non mette conto illustrare i motivi del ricorso, giacché esso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata il 7.5.2021, che la ricorrenteafferma esserle stata notificata in data 31.5.2021. La difesa dellaricorrente ha infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico e attestata conforme all’originale contenuto nello stesso, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti. N. 21152/21R.G. 2.2 –In proposito, deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva N. 21152/21R.G. l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio”. Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un.,n. 21349/2022). 2.3- N ella specie , peraltro, il ricorso della Regione Molise risulta essere stato notificato il 30.7.2021 e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Campobasso , avvenuta in data 7 . 5 .202 1 , così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza (e della relata, se la prima è stata notificata) individuata fin da Cass. n. 17066/2013;né una copia notificata della sentenza stessa, ritualmente formata , risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 3.1 -In definitiva, il ricorso è improcedibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), sempre per il caso in cui l’iniziale versamento del contributo fosse dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge . Dispone la N. 21152/21R.G. trasmissione della presente ordinanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ed alla Procura Generale della Repubblica, per quanto di eventuale competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste
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