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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44129/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'insufficienza della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, non è deducibile in questa sede, non solo per genericità, ma anche per manifesta infondatezza del motivo, a fronte della completezza della motivazione, che dà conto della determinazione della pena base detentiva nel minimo edittale e di quella pecuniaria con scostamento di poco superiore al minimo edittale nonché dell'impossibilità di sostituire la pena detentiva in pecuniaria per mancata allegazione di elementi favorevoli e genericità della richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere ensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'insufficienza della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, non è deducibile in questa sede, non solo per genericità, ma anche per manifesta infondatezza del motivo, a fronte della completezza della motivazione, che dà conto della determinazione della pena base detentiva nel minimo edittale e di quella pecuniaria con scostamento di poco superiore al minimo edittale nonché dell'impossibilità di sostituire la pena detentiva in pecuniaria per mancata allegazione di elementi favorevoli e genericità della richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere ensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44129/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris