CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualeprocuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA] TruckCompany LLC;intimateavverso la sentenza n. 1222/2024 depositata l’8 luglio 2024 della Cortedi appello di Firenze.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Con sentenza dell’8 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze,Sez. I – RG 4463/2025camera di consiglio 1.4.2026 1Numero registro generale 4463/2025Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 15193/2026Data pubblicazione 20/05/2026in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto ladomanda di nullità della fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] perl’esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi fusa perincorporazione in [OSCURATO:PERSONA] LLC, con riferimentoa un rapporto di conto corrente affidato, collegato a un conto anticipi,e ha rideterminato il saldo di tale conto, passivo per la correntista, ineuro 106.523,56.2. ─ [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione facendo valere due motividi ricorso, che non sono resistiti.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue.«[I]l primo motivo, che oppone la violazione o falsa applicazionedell’art. 115 e dell’art. 2697 c.c., è inammissibile;«anzitutto parte ricorrente non riproduce (nella loro integrità onelle parti reputate rilevanti) le allegazioni, relative al tema della nullitàdella fideiussione, che ebbe a formulare in primo grado e che siassumono non contestate: l'onere del rispetto del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione sussiste anche quando sireputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al themadecidendum, in quanto non contestata (Cass. 23 luglio 2009, n.17253);«non si trascrive, in particolare, il passaggio dell’atto introduttivoin cui sarebbe stato affermato che tra le parti ebbe a concludersi unafideiussione omnibus: profilo, questo, di innegabile rilievo, posto che lanatura anticoncorrenziale, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, di clausoledel modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto conSez. I – RG 4463/2025camera di consiglio 1.4.2026 2Numero registro generale 4463/2025Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 15193/2026Data pubblicazione 20/05/2026gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenticlausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la naturaanticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto aipossibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita efutura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenzenegative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza dellabanca; con la conseguenza che tale giudizio sfavorevole e laconseguente invalidità non si estendono anche alle fideiussioniordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (Cass. 2agosto 2024, n. 21841): solo in presenza della specifica allegazione delperfezionamento di una fideiussione omnibus (evenienza che in questasede avrebbe dovuto rappresentarsi attraverso la trascrizione delpertinente brano dell’atto di citazione) la mancata contestazione dellabanca avrebbe potuto determinare conseguenze favorevoli per iricorrenti (giacché, come si è detto, le fideiussioni semplici non sononulle per la presenza di una intesa restrittiva a monte);«il principio di non contestazione non ha potuto operare, poi,nemmeno con riguardo al provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia che haaccertato l’illecito antitrust, dal momento che la parte ricorrente non hadedotto di averne riprodotto il contenuto nel suo atto introduttivo etantomeno ha trascritto, in questa sede, lo stralcio della citazione chedarebbe ragione di tale allegazione: va osservato, al riguardo, che lanullità lamentata deve essere comprovata dalla documentazione deldetto provvedimento (oltre che dalla natura omnibus della fideiussioneprestata), come già sottolineato dalla S.C. (Cass. 25 gennaio 2025, n.1851, in motivazione); in conseguenza, a fronte della mancata provadella relativa produzione, il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia potevaessere preso in considerazione, da parte dei Giudici del merito, solo inpresenza di una specifica allegazione ― non contestata, appunto ―quanto all’esistenza e al preciso contenuto dell’atto in questione;Sez. I – RG 4463/2025camera di consiglio 1.4.2026 3Numero registro generale 4463/2025Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 15193/2026Data pubblicazione 20/05/2026«è escluso, del resto, che la Corte territoriale potesse trarreriscontro del provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ‘facendo applicazionedel principio della notorietà del fatto’; come già chiarito dal Giudice dilegittimità, non ha alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridicadi «notorio», ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di mediacultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatoriindirizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia alle banche, ed essendo viceversaprincipio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza(fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed alcontraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornitedalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, vainteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenzedella collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile edincontestabile (così la cit. Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851, inmotivazione, e giurisprudenza ivi citata);«il principio di non contestazione non può essere infine invocatoavendo riguardo a quanto occorso nel giudizio di gravame: infatti, aisensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma1, c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore afondamento della domanda opera unicamente per il convenutocostituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel qualesoltanto si definiscono irretrattabilmente thema decidendum e themaprobandum, sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenutadalle parti in appello (Cass. 4 novembre 2015, n. 22461);«pure inammissibile è il secondo mezzo, con cui si prospetta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 58 t.u.b., degli artt. 4 e 7 l. n.130 del 1999, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 111, 15 e 116 c.p.c.;«quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], societàche gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio fin dal primogrado, è sufficiente osservare che in caso di successione a titoloparticolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le partiSez. I – RG 4463/2025camera di consiglio 1.4.2026 4Numero registro generale 4463/2025Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 15193/2026Data pubblicazione 20/05/2026originarie, anche se la sentenza ha effetto pure contro il successore atitolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio,divenendone parte a tutti gli effetti (Cass. 6 aprile 2021, n. 9264): piùprecisamente, in ipotesi di successione a titolo particolare, il dantecausa è sempre, senza accezione alcuna, litisconsorte necessario sinoalla data della sua estromissione dal processo (Cass. 1 aprile 2003, n.4903);«per quel che concerne [OSCURATO:PERSONA] la questione relativa al suosubentro nella posizione obbligatoria dedotta in lite afferisce allatitolarità di una posizione giuridica (nella specie creditoria): infatti, lasuccessione nel diritto controverso non determina una questione dilegittimazione attiva o di legitimatio ad processum, ma una questionedi merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con ladecisione sulla fondatezza della domanda (Cass. 28 luglio 2017, n.18775; Cass. 16 marzo 2012, n. 4208);«la Corte di merito si è espressa sulla detta titolarità valorizzandopiù elementi cospiranti nel senso del perfezionamento della cessione delcredito (la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, contenente un rinvio aun analitico elenco dei crediti consultabili via internet e la condottaprocessuale di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], che non ha contestatodetta cessione);«tale accertamento, avendo natura fattuale, sfugge al sindacatodi legittimità: sicché invano gli istanti lamentano che all’indirizzo webche figura nella Gazzetta ufficiale ‘non vi è traccia della cessione’;«non può d’altro canto avere ingresso, nella presente sede, laquestione, pure posta col motivo, vertente sulla qualificazione delcredito ceduto come «sofferenza»; di tale questione la sentenzaimpugnata non si occupa e gli odierni istanti non spiegano, nel rispettodel principio dell’autosufficienza, se e come la abbiano fatto valereavanti alla Corte di appello: qualora, infatti, siano prospettate questionidi cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, aSez. I – RG 4463/2025camera di consiglio 1.4.2026 5Numero registro generale 4463/2025Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 15193/2026Data pubblicazione 20/05/2026pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principiodi autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedenteciò sia avvenuto (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018); del resto, nel giudiziodi cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni didiritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum edimplichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice dimerito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 30gennaio 2020, n. 2193)».2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa che le argomentazioni spese dal ricorrentenella sua memoria non consentano di superare il datodell’inammissibilità del proposto ricorso.Questo si profila carente di specificità con riguardo al tema dellanon contestazione: deve rilevarsi che anche di recente questa Corte harilevato che ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorsoper cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di noncontestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono statededotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'attola trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente,il contenuto della comparsa avversaria e degli ulteriori scritti difensivi,in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza deipresupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. 29maggio 2024, n. 15058).Va escluso, poi, che il principio di non contestazione possa trarreinnesco dalle allegazioni contenute nella comparsa conclusionale, dalmomento che, come è noto, tale atto difensivo ha uno scopo soloillustrativo e non è di certo deputato a definire il thema decidendum(come sarebbe se fosse idoneo ad ospitare nuove allegazioni in fatto,che la controparte abbia l’onere poi di contestare nella memoria direplica).L’impossibilità, da parte di questa Corte, di riconoscere,Sez. I – RG 4463/2025camera di consiglio 1.4.2026 6Numero registro generale 4463/2025Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 15193/2026Data pubblicazione 20/05/2026nell’operato dei Giudici di merito, una violazione del principio di noncontestazione trova poi ulteriore fondamento nel rilievo per cui l’odiernaparte istante non ha dedotto, nel ricorso per cassazione, di aver allegatoin primo grado, con la citazione, e nemmeno nei termini ex art. 183,comma 6, c.p.c., il contenuto del provvedimento n. 55 del 2005 dellaBanca d’Italia ― che la Corte di merito ha affermato non essere stato«nemmeno evocato» —, onde dar puntualmente ragione del fatto cheesso faceva riferimento alle stesse clausole che sarebbero state inseritenel contratto di fideiussione: e una allegazione in tal senso per certo siimponeva, visto che essa, al pari di quella vertente sul contenuto delleclausole contrattuali, valeva a conferire la necessaria specificità alladeduzione circa la nullità della garanzia prestata, la quale sarebbediscesa, secondo quanto oggi sostenuto, da un specifico accertamentodella competente autorità antitrust: si deve qui ricordare che a frontedi una generica deduzione da parte dell’attore, la difesa della parteconvenuta non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea afar permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass. 19aprile 2024, n. 10629; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21075). Al nominatoprovvedimento, che è atto amministrativo, non può del resto applicarsiil principio iura novit curia (Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851, cit., inmotivazione).Nella memoria si assume che «al momento della pronunciagiudiziale la legittimazione in capo a MPS era ormai venuta meno,essendosi trasferita in capo a GAIA, sicché il Giudice d’appello nonavrebbe dovuto statuire in favore della prima, come invece haerroneamente fatto»: dall’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. si ricava,però, che, in caso di successione nel diritto controverso la pronuncia èresa nei confronti dell’alienante, anche se ha effetto nei confrontidell’avente causa; secondo la giurisprudenza (di recente: Cass. 19aprile 2023, n. 10442), può pronunciarsi la condanna del convenutoall'adempimento direttamente in favore di detto cessionario,Sez. I – RG 4463/2025camera di consiglio 1.4.2026 7Numero registro generale 4463/2025Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 15193/2026Data pubblicazione 20/05/2026indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causadel cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domandain tal senso con l'adesione del cedente, sempre che non vi sianocontestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine alverificarsi della cessione stessa: ma il ricorso per cassazione, alle pagg.17 e 18, non illustra che nel giudizio di appello fu prospettata una taleevenienza, dovendosi anzi rimarcare che nelle conclusioni rassegnateavanti alla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] richiese laconferma integrale della pronuncia di primo grado (resa in giudizio dicui non era ancora parte Gaia SPV).È vero, da ultimo, che nel ricorso per cassazione risulta precisatoche la questione relativa alla mancata inclusione del credito tra quelli asofferenza venne effettivamente prospettata nelle note autorizzate del5 aprile 2024. Tuttavia, la Corte di merito non ha escluso che il creditoper cui è causa rientrasse tra le sofferenze, così negando un elementoche definiva il perimetro della cessione: come rilevato nella proposta, ilGiudice distrettuale ha piuttosto ritenuto che il subentro fosse provatoavendo riguardo all’avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzettaufficiale «con rinvio ad analitico elenco consultabile via internet» eall’«atteggiamento processuale della cedente [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a. già costituita in giudizio e che non ha contestato l’avvenutacessione»: ed è questo un accertamento di fatto, inerente non al temadella legittimazione, ma al merito, il quale, come tale, non è sindacabilenella presente sede. Infatti, in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58 t.u.b., stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda ilcredito oggetto del contendere è questione che compete al giudice dimerito (Cass. 24 dicembre 2025, n. 33966). L’assunto per cui lacensura relativa alla riconduzione del credito azionato al novero di quelliceduti, in quanto «sofferenza», concernerebbe il «governo delle regolesulla prova» e non la valutazione delle risultanze istruttorie, nonappare, poi, agevolmente comprensibile. Comunque, esso non giova alSez. I – RG 4463/2025camera di consiglio 1.4.2026 8Numero registro generale 4463/2025Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 15193/2026Data pubblicazione 20/05/2026ricorrente, visto che l’evocazione delle norme che dovrebbero riferirsi auna tale doglianza non è pertinente. Infatti, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio) mentre la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenzadi diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,(Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n.16016; cfr. pure Cass. 14 aprile 2025, n. 9731); la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360, n. 3, c.p.c., è infine configurabile soltanto nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbiasvolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092;Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.4. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali.Trova applicazione la statuizione di cui all’art. 96, comma 4,c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.MSez. I – RG 4463/2025camera di consiglio 1.4.2026 9Numero registro generale 4463/2025Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 15193/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delleammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 4463/2025camera di consiglio 1.4.2026 10