CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inamnnissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento chiede l'infondatezza/ inammissibilità del ricorso con conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMILIANO dopo il dibattimento chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 marzo 2018 dal Tribunale di Cagliari per i reati di cui agli articoli 640 e 56 - 610 cod pen. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA]' Massimiliano con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità e alla ritenuta sussistenza del tentativo di violenza privata di cui al capo B) dell'imputazione. In particolare, i mezzi utilizzati risulterebbero non finalizzati a coartare la volontà altrui posto che l'intenzione dell'imputato non era di impedire alle persone offese di risolvere il contratto ma di liberarsi delle molestie di costoro. Secondo la difesa, l'imputato non avrebbe minacciato la persona offesa "di farla saltare in aria se l'avesse querelato (...) ma unicamente se non avesse lasciato in pace" (così testualmente il ricorso) 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di truffa. Infatti, secondo il ricorrente, il fatto di avere contraffatto il certificato di proprietà risulterebbe irrilevante anche perché condotta successiva alla manifestazione di volontà e non adeguatamente dimostrato perché riferito solo da un testimone e non verificato documentalnnente. Inoltre, il fatto che l'automobile non fosse funzionante determinerebbe la presenza esclusivamente di un aliud pro alio di cui le persone offese sarebbero state pienamente a conoscenza tanto da avere ottenuto uno sconto dell'originario prezzo di 1500 C. Sul punto, risulterebbe ulteriormente irrilevante la richiesta di svolgere le riparazioni dell'automobile prima della stipula. Ancora, l'intera vicenda risulterebbe qualificata dal fatto che il prezzo risultava talmente sproporzionato rispetto all'effettivo valore dell'auto da dover essere necessariamente ricondotto alla presenza di vizi sostanziali della stessa. Mancherebbe quindi il nesso di correlazione tra condotta dell'agente e induzione in errore. Sussisterebbe comunque una grave negligenza della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi di ricorso risultano proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. In particolare, quanto al capo B), il tentativo di distinguere la finalità di liberarsi da riferite molestie dal fatto che le richieste delle persone offese si ricollegavano dall'essere stati ingannati all'atto della stipula di un contratto costituisce elemento assolutamente artificioso. Sul punto, risulta per contro pienamente logica l'interpretazione dei giudici del merito che hanno valorizzato il fatto che le richieste fossero collegate al tentativo della persona offesa di tutelarsi rispetto alla truffa subita e che la reazione fosse un ulteriore tentativo da parte dell'imputato di ottenere l'impunità degli illeciti posti in essere. Quanto al capo A), il fatto che l'imputato si fosse impegnato a svolgere le riparazioni sul mezzo risulta essere stato logicamente valutato dai giudici del merito alla stregua di raggiro che si traduceva nel tentativo di coprire la natura effettiva dei vizi dell'auto e risulta pienamente coerente dalla condotta successiva tesa a "liberarsi" delle persone offese. 3. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima congrua nella misura di euro tremila. L'imputato deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli articoli 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Così de