Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:109
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CC0201_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
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L' avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie conclusioni il 7 marzo 1991 (*). Egli ha suggerito alla Corte di dichiarare:
"1) Dall' esame della prima questione non risulta alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 4 settembre 1984, n. 2541, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcol etilico di origine agricola ottenuto in Francia, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 12 marzo 1985, n. 644.
2) Il regolamento (CEE) n. 2541/84 dev' essere interpretato nel senso che va riscossa la tassa di compensazione sull' alcol che è stato trasformato in prodotto finito in zona franca, senza essere sottoposto ad un regime doganale particolare, e che è destinato a circolare all' interno della Comunità".
(*) Lingua originale: il francese.