CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 12768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. S. Tocci, che ha chiesto la conversione del ricorso in opposizione. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revoca della confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre che di due altre imputate, per il reato di usura ai suoi danni. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la revoca della confisca dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] e l'assegnazione in suo favore del predetto immobile a titolo di risarcimento per i danni subiti. Osta all'accoglimento della richiesta l'effetto preclusivo del giudicato, determinatosi con l'irrevocabilità della sentenza che ha statuito anche sulla confisca. [OSCURATO:PERSONA] fu parte, come parte civile, del giudizio conclusosi con la sentenza divenuta irrevocabile e il fatto nuovo, della impossibilità di pervenire al ristoro dei danni per la carenza in capo agli imputati di altri beni aggredibili, non consente di disporre diversamente. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, specificamente della disposizione di cui all'art. 644, comma 6, cod. pen., data l'accertata impossibilità di ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno dai condannaCt in ragione della incapienza dei loro patrimoni. La menzionata disposizione normativa prescrive l'obbligatorietà della confisca del prezzo o del profitto del reato di usura ma fa salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il ricorrente non aveva il potere, quale parte civile del processo di cognizione, di proporre impugnazione avverso la statuizione di confisca, potendo impugnare soltanto i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile. Peraltro, la confisca ex art. 644, comma sesto, cod. pen. ha carattere essenzialmente sanzionatorio e quindi a maggior ragione non impugnabile dalla parte civile. Da qui la necessità di consentire la proposizione dell'incidente di esecuzione da parte del danneggiato, al fine di tutelare il proprio diritto risarcitorio. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. L'irrevocabilità della sentenza che ha disposto la confisca non può essere di ostacolo alla revoca della statuizione per mezzo dell'incidente di esecuzione. Senza il passaggio in giudicato la parte civile non avrebbe avuto alcun titolo a procedere contro la confisca e non è certamente soggetto avente la titolarità sul bene o l'interesse a promuovere impugnazione avverso la confisca. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la conversione del ricorso in opposizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione al provvedimento del Tribunale di Roma quale giudice dell'esecuzione. 2. Come affermato nella giurisprudenza di questa Corte, "in sede esecutiva, il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis"- Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 4083, Tabbì, C.E.D. Cass., n. 254812 -. Si rileva allora che, secondo quanto disposto dall'articolo 676 c.p.p., il giudice dell'esecuzione provvede, con ordinanza adottata senza formalità, anche in ordine alla confisca, e all'eventuale revoca, dei beni; ed è poi previsto dall'articolo 667, comma 4, c.p.p. che contro detta ordinanza è ammessa opposizione innanzi allo stesso giudice. 3. Il ricorso in esame deve pertanto essere qualificato, ai sensi dell'articolo 568, ult. co., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'opposizione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. Così deciso, il 28 febbraio 2022. Il con igl ere estensore Il presidente Gi