CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; 1/4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 17/12/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza di condanna del 15/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, commessi in concorso e in continuazione, di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., all'art. 648 cod. pen., agli artt. 61, n. 2), e 497-ter cod. pen. e all'art. 707 cod. pen. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01); Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, che contesta il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione in quanto il motivo con cui si chiedeva la concessione delle predette attenuanti è già stato oggetto di rinuncia in grado appello e, in ogni caso, la pena concordata inflitta non può ritenersi illegale; Considerato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.