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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 settembre 2021

Cassazione n. 42667/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che venga disposta la correzione.

FATTO e DIRITTO Questa Corte, con sentenza del 2/2/2021, rigettava il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 28/9/2020, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] una pena patteggiata.

Dopo il deposito della motivazione della sentenza, il Presidente del Collegio si avvedeva che nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza era stata erroneamente disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'errore materiale veniva segnalato dal presidente del collegio al presidente della sezione e questi disponeva la fascicolazione dell'atto e l'apertura di un procedimento di correzione, ex art. 130 cod. proc. penale.

Tanto premesso, si rileva che l'errore segnalato è effettivo e che può essere corretto con la procedura di correzione degli errori materiali, non essendo prevista la condanna del Pubblico Ministero al pagamento delle spese processuali, e che alla correzione può addivenirsi con procedura de plano, stante l'illegittimità della statuizione e l'impossibilità della sua esecuzione.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza in relazione alla sentenza n. 23719 del 2 febbraio 2021 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che deve eliminarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per le annotazioni del caso.

Così deciso il 3/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] 6 Pr sidente (AntOioiS (G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che venga disposta la correzione. FATTO e DIRITTO Questa Corte, con sentenza del 2/2/2021, rigettava il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 28/9/2020, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] una pena patteggiata. Dopo il deposito della motivazione della sentenza, il Presidente del Collegio si avvedeva che nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza era stata erroneamente disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'errore materiale veniva segnalato dal presidente del collegio al presidente della sezione e questi disponeva la fascicolazione dell'atto e l'apertura di un procedimento di correzione, ex art. 130 cod. proc. penale. Tanto premesso, si rileva che l'errore segnalato è effettivo e che può essere corretto con la procedura di correzione degli errori materiali, non essendo prevista la condanna del Pubblico Ministero al pagamento delle spese processuali, e che alla correzione può addivenirsi con procedura de plano, stante l'illegittimità della statuizione e l'impossibilità della sua esecuzione. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza in relazione alla sentenza n. 23719 del 2 febbraio 2021 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che deve eliminarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le annotazioni del caso. Così deciso il 3/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] 6 Pr sidente (AntOioiS (G
Sentenza Cassazione n. 42667/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris