Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15565/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; egg OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno di conferma della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen..

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui è contestata l'omessa valutazione di una prova decisiva quale l'annotazione della [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2018, da cui si ricaverebbe la mancanza di indizi per ricondurre l'agire delittuoso all'imputato, è inedito nella sua specificità in quanto non dedotto con l'atto di appello, oltre ad essere manifestamente infondato, come si evince dalle indicazioni argomentative contenute nella sentenza impugnata (vedi pag. 11), in cui si prende in esame detta annotazione e si valorizza il dato del ritrovamento, nell'abitazione del ricorrente, di strumenti informatici idonei a forzare l'accesso a reti wi-fi altrui protette che, unito agli altri elementi di prova, compone un quadro di gravità indiziaria che la Corte territoriale ha ritenuto solido.

Il ricorso si limita, al riguardo, a richiamare l'esito negativo delle indagini quanto alla verifica informatica dell'accesso abusivo dei due soggetti, vicini di casa dell'imputato, vittime dell'hackeraggio di rete secondo la ricostruzione dei giudici di merito, ma tale circostanza di per sé non è decisiva a destrutturare il tessuto argomentativo della sentenza di condanna, che si fonda su un dato centrale di prova: il profilo facebook dell'imputato è quello da cui è risultato che sia stato commesso il reato di accesso abusivo, così pure l'indicazione della email di cd.

"recupero" corrisponde a quella dell'imputato; egli era in possesso di apparecchiature idonee al depistaggio delle indagini informatiche e non è decisivo in suo favore che non sia stata trovata traccia dell'accesso abusivo alle reti dei vicini di casa da parte.

In ultima analisi, il ricorso si risolve in una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; egg OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno di conferma della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui è contestata l'omessa valutazione di una prova decisiva quale l'annotazione della [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2018, da cui si ricaverebbe la mancanza di indizi per ricondurre l'agire delittuoso all'imputato, è inedito nella sua specificità in quanto non dedotto con l'atto di appello, oltre ad essere manifestamente infondato, come si evince dalle indicazioni argomentative contenute nella sentenza impugnata (vedi pag. 11), in cui si prende in esame detta annotazione e si valorizza il dato del ritrovamento, nell'abitazione del ricorrente, di strumenti informatici idonei a forzare l'accesso a reti wi-fi altrui protette che, unito agli altri elementi di prova, compone un quadro di gravità indiziaria che la Corte territoriale ha ritenuto solido. Il ricorso si limita, al riguardo, a richiamare l'esito negativo delle indagini quanto alla verifica informatica dell'accesso abusivo dei due soggetti, vicini di casa dell'imputato, vittime dell'hackeraggio di rete secondo la ricostruzione dei giudici di merito, ma tale circostanza di per sé non è decisiva a destrutturare il tessuto argomentativo della sentenza di condanna, che si fonda su un dato centrale di prova: il profilo facebook dell'imputato è quello da cui è risultato che sia stato commesso il reato di accesso abusivo, così pure l'indicazione della email di cd. "recupero" corrisponde a quella dell'imputato; egli era in possesso di apparecchiature idonee al depistaggio delle indagini informatiche e non è decisivo in suo favore che non sia stata trovata traccia dell'accesso abusivo alle reti dei vicini di casa da parte. In ultima analisi, il ricorso si risolve in una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 15565/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris