CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 2022
Cassazione n. 29292/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], Avvocato generale della Procura generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 settembre 2022, Il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta, ex art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa il 10 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Toleugali, perché ritenuto raggiunto, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, commesso in concorso con altri. Il Tribunale basava la propria ricostruzione sulle dichiarazioni rese da alcuni soggetti migranti, cittadini extracomunitari, sull'avvenuto riconoscimento fotografico dell'indagato e sulle fotografie che lo ritraevano alla guida dell'imbarcazione sulla quale detti migranti erano trasportati. Quanto alle esigenze cautelari, il giudice del riesame condivideva le valutazioni già offerte dal Giudice per le indagini preliminari, ravvisando il concreto pericolo di recidiva, in base alle specifiche modalità e circostanze del fatto, in particolare del consistente numero, 87, di migranti trasportati. Veniva ritenuto che l'indagato, una volta guadagnata la libertà, avrebbe potuto rimettersi a disposizione per nuovi trasbordi. Veniva altresì condiviso il rischio di inquinamento probatorio, in base alla considerazione che i migranti escussi avevano riferito che gli scafisti avevano loro chiesto di dire alle Forze dell'ordine che gli stessi scafisti erano fuggiti. Quanto alla scelta della misura cautelare, posto che l'indagato era privo di fissa dimora in Italia, il giudice del riesame escludeva la possibilità di applicazione della misura domiciliare, e valutava quella carceraria come l'unica idonea e adeguata a soddisfare le plurime e pregnanti esigenze cautelari ravvisate. 2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cui, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. criticando l'ordinanza impugnata per mancanza di esposizione ed autonoma valutazione in ordine alle esigenze cautelari. In particolare, la difesa lamenta l'assenza di un giudizio circa il pericolo attuale che l'indagato possa commettere altri reati, la cui sussistenza deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quello di attualità e viceversa. Afferma che la prospettazione in base alla quale l'indagato potrebbe avvicinare gli altri migranti con lo scopo di fargli cambiare versione, non è convincente, poiché è pressoché pacifico che i migranti ben presto fanno perdere le loro tracce e così le loro dichiarazioni diventano irripetibili e quindi acquisibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità, in tema di esigenze cautelari, ha affermato che il pericolo di recidiva è attuale ogni qualvolta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366-01). 1.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il Tribunale, in aderenza alle valutazioni esposte nell'ordinanza genetica, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari mediante un autonomo giudizio, sorretto da un adeguato e coerente apparato motivazionale. In particolare, il giudice del riesame ha evidenziato come il pericolo di recidiva emerge dai diversi elementi fattuali e dalla spiccata pericolosità sociale dell'indagato, che, una volta rimesso in libertà, potrebbe continuare a compiere dei trasbordi clandestini. Quanto al rischio di inquinamento probatorio, il Tribunale ha sottolineato che, secondo i migranti escussi, gli scafisti avevano già chiesto ai migranti di riferire alle Forze dell'ordine, una volta giunte sul luogo, che gli scafisti stessi erano fuggiti. Le censure difensive si risolvono in una mera prospettazione in fatto, non ammessa in sede di legittimità, di un giudizio alternativo a quello reso dal Tribunale di Catanzaro. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emergono i vizi dedotti dalla difesa. Il giudice del riesame, con autonoma valutazione, ha esposto con coerenza e ragionevolezza gli elementi dai quali ha ricavato la sussistenza delle esigenze cautelari. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui [OSCURATO:PERSONA] è ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peri. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma,