CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio dei ministri rappresentata ex lege dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la stessa domiciliata ex lege come daindirizzo pec indicato,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 323/2025 della CORTE d'APPELLO diBrescia pubblicata il 31.3.2025;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29.4.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOPag. 1 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/20261. Il Tribunale di Brescia, con sentenza pubblicata il 17.5.2023,rigettava la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, volta ad ottenere il risarcimentodei danni patrimoniali, quantificati in euro 60.000,00, e non patrimoniali,che l’attore assumeva essergli stati cagionati da errori ascritti a magistratidel distretto di Milano con le sentenze n. 9151/2014 (Tribunale di Milano,pubblicata il 9.7.2014) e n. 3310/2017 (Corte d’appello di Milano,pubblicata il 14.7.2017), rese in un distinto giudizio da lui promosso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.p.a.L’attore aveva dedotto che nel procedimento incardinato presso ilTribunale di Milano aveva convenuto le indicate società per l’accertamentodel tentativo fraudolento di messa in vendita della propria imbarcazione,per il risarcimento dei danni da mala gestio da parte delle convenute e perla fissazione di un termine per la consegna dell’imbarcazione; checostituitesi le società convenute, [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.p.a. avevaproposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di canoni dilocazione del posto barca; che il Tribunale di Milano aveva rigettato ledomande attoree e accolto la domanda riconvenzionale, nonostantel’incompetenza funzionale del giudice adito e la carenza di legittimazionepassiva dell’attore, tant’è che la convenuta aveva ottenuto un decretoingiuntivo per le medesime ragioni contro [OSCURATO:SOCIETA].; che la Corted’appello di Milano, investita dell’impugnazione avverso la sentenza delprimo grado, aveva rigettato il gravame ignorando le sue censure.Nel giudizio ex lege n. 117/1988, incardinato innanzi al Tribunale diBrescia, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri si era costituita e avevaeccepito l’inammissibilità della domanda per il mancato esperimento ditutti i mezzi ordinari di impugnazione, soggiungendo, comunque, che ladomanda era generica, confusa e manifestamente infondata. Inparticolare, aveva osservato che: a) l’incompetenza del Tribunale di Milanonon era stata eccepita dall’attore in relazione alla domandariconvenzionale, essendo stata, piuttosto, la controparte a prospettare laPag. 2 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026competenza del Tribunale di Udine; b) l’attore non aveva evocato ingiudizio [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era amministratore, con riguardo al temadella locazione del posto barca.Il Tribunale di Brescia, disposta la comunicazione del procedimentoai magistrati interessati ai fini dell’eventuale intervento e senza dar corsoad attività istruttoria, aveva disatteso l’eccezione di inammissibilità e, nelmerito, osservato che la responsabilità civile del magistrato può sussisteresolo ove concorrano, da un lato, un presupposto negativo (che ladoglianza non investa attività di interpretazione di norme di diritto ovalutazione delle prove), dall’altro, una grave violazione di leggedeterminata da negligenza inescusabile. Osservava il Tribunale che l’attorenon aveva specificato il contenuto dei citati profili di colpa, essendosilimitato a formule generiche quali “… atti ignorati … fantasiose illazioni …evidenza disattesa”.2. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 31.3.2025,rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava allarifusione delle spese del grado, nonché al pagamento di euro 2.000 aisensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., e di ulteriori euro 2.000 infavore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma quarto,cod. proc. civ., dando altresì atto dei presupposti per l’applicazionedell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.La Corte d’appello osservava, preliminarmente, che i sette motivid’impugnazione, esaminati congiuntamente, erano “manifestamenteinfondati, ai limiti dell’inammissibilità”, poiché l’atto era “estremamenteconfuso e privo [di] ordine logico” e solo di rado si confrontava con lamotivazione di primo grado.Premetteva la corte territoriale, sulla base degli atti prodotti, chel’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva citato in giudizio innanzi al Tribunale diMilano [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.p.a. esponendo diaver depositato presso i cantieri di quest’ultima, in località ApriliaMarittima di Latisana, l’imbarcazione denominata “Laboriosa”, concessa inPag. 3 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026godimento a [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era stato socio sino al 2007) e di averscoperto che l’imbarcazione era stata messa in vendita senza il suoconsenso; aveva lamentato la violazione degli obblighi di custodia,danneggiamenti di vario genere e la carenza del telo pioggia del valore dieuro 1.800,00, chiedendo la fissazione di un termine per la restituzionedell’imbarcazione e la condanna al risarcimento del danno; che [OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita proponendo domandariconvenzionale per il pagamento dei canoni connessi all’uso del postobarca e il Tribunale adito, con sentenza ex art. 281-sexies cod. proc. civ.,aveva rigettato le domande attoree e aveva accolto la riconvenzionale perl’importo di euro 12.474,00 con condanna dell’attore a rifondere alleconvenute le spese di lite; che la Corte d’Appello di Milano, con sentenzan. 3310/2017 del 14.7.2017, aveva confermato la sentenza di primogrado, osservando che:- lo stesso appellante aveva ammesso i presupposti fattuali del creditodella convenuta, ossia di essere proprietario dell’imbarcazione, diaverla depositata e di non aver pagato i canoni di occupazione;- con riguardo al tentativo di messa in vendita dell’imbarcazione, nessundanno era stato provato e l’iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.p.a.,quand’anche considerata accertata, si era arrestata in un tentativoimproduttivo di conseguenze;- il tema della richiesta di fissazione del termine esulava dal contenziosoper espressa volontà dell’appellante;- non era stato dimostrato il subentro di [OSCURATO:SOCIETA]. nel pagamentodei canoni di locazione e che nessuna prova era stata fornita in ordine auna presunta disdetta del contratto di concessione, non essendo affattonotorio che detti contratti siano sottoposti a rinnovo espresso anno peranno;- non esistevano i presupposti per ritenere applicabile alla lite de qua ilrito locatizio, trattandosi di una concessione di un posto barca a terra,Pag. 4 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026e comunque l’adozione del rito ordinario non aveva determinato alcunacompromissione dei diritti di difesa;- le doglianze dell’appellante erano ripetitive e infondate, prive diadeguata argomentazione critica verso la sentenza gravata.Tanto premesso, la Corte d’appello di Brescia precisava che l’oggettodel giudizio non era un ulteriore riesame del merito delle decisioni delgiudizio presupposto, bensì la verifica dell’esistenza di dolo o di colpagrave, tipizzata dall’art. 2 L. n. 117/1988, con esclusione dellaresponsabilità per l’attività di interpretazione delle norme di diritto e divalutazione del fatto e delle prove; l’appellante si era limitato a censurareil merito delle pronunce dei giudici rese nel procedimento presupposto,senza allegare e dimostrare specifici profili di colpa qualificata rilevanti aifini risarcitori; la responsabilità civile ricorre solo quando la decisione nonsia frutto di un consapevole processo interpretativo e debordi nelprovvedimento abnorme o nel diritto libero e che la colpa grave ex art. 2L. 117/1988 richiede una negligenza inescusabile, connotata da violazioneevidente, grossolana e macroscopica, lettura illogica, scelte aberranti nellaricostruzione della volontà legislativa, manipolazione arbitraria del testo osconfinamento nel diritto libero; il mero discostamento da unorientamento dominante non integra, di per sé, colpa rilevante, benpotendo la parte interessata proporre impugnazione; nessun profilo dicolpa era dato rinvenire nelle citate pronunce, che erano pervenute aconclusioni condivisibili sulla base del materiale a disposizione e che,quand’anche errate, pur dovendo dare atto che non era stato propostoricorso per cassazione, nessun profilo di colpa era stato allegato, stante lagenericità delle allegazioni, del tutto inidonee a fondare un giudizio diresponsabilità; non ricorreva neppure un travisamento delle prove ol’affermazione di un fatto la cui esistenza era inoppugnabilmente esclusadagli atti o la negazione di un fatto la cui esistenza eraincontrastabilmente evidente dagli atti processuali; non era suo compitosvolgere un ulteriore giudizio di merito sulle decisioni rese, non già perPag. 5 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026l’indisponibilità degli atti e dei documenti necessari, per essere diversa lacausa petendi, ossia l’esistenza di una colpa qualificata ai sensi dell’art. 2l. 117/1988, “nel caso concreto insussistente”.Da ultimo, la Corte d’appello riteneva sussistenti i presupposti perl’applicazione dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.: l’azioneera palesemente generica e inconsistente per i motivi già espressi dalTribunale e i motivi di appello erano parimenti fumosi limitandosi ariproporre difese più volte disattese e pretendendo di ottenere in diversasede quanto negato dai giudici milanesi con motivazioni condivisibili;l’appellante aveva proposto un’impugnazione all’evidenza infondata, senzaconfrontarsi con le motivazioni del primo giudice, senza criticare la ratiodella decisione gravata, e aveva sostenuto tesi difensive già reputatemanifestamente infondate dal primo giudice, la cui inconsistenza giuridicaavrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante con un minimo didiligenza in modo da evitare inutile dispendio di energie processuali.3. Per la cassazione della sentenza indicata ricorre [OSCURATO:PERSONA],sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei ministri.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti non hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata ”violazione dell’art. 360, n. 5,c.p.c. in relazione all’art. 96 c.p.c.”Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, pur avendo disposto lacondanna ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., non ne haesplicitato i presupposti. La Corte d’appello non ha dichiaratol’inammissibilità dell’appello, ma ha affermato che sarebbe mancatonell’atto la critica alla sentenza di primo grado, ma “la critica esiste ed èPag. 6 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026puntuale, basta leggere l’atto di appello”. Quanto alla pretesariproposizione di tesi ritenute manifestamente infondate, essa riguardavasolo le domande omesse, ma in ogni caso la motivazione espressa nellasentenza è ad avviso del ricorrente carente, per essersi espressa la corteterritoriale in termini di mancanza del “minimo di diligenza” senza indicarequali atti o valutazioni la rappresenterebbero.1.1. Il motivo è infondato.In disparte il limite del sindacato di legittimità nel ristrettoperimetro segnato dalle Sezioni Unite di questa Corte in termini diriduzione al «minimo costituzionale» del sindacato sulla motivazione - èdenunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazioneapparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» enella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione» (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054;Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., sez. III, 12 ottobre2017, n. 23940; Cass., Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598; Cass.,sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090) -, la Corte d’appello ha adeguatamenteesplicato i presupposti per l’affermata responsabilità ex art. 96, commiterzo e quarto, cod. proc. civ.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che «Laresponsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenzadi quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede ladomanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul pianosoggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza chePag. 7 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità dellapropria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anchemanifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpagrave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suocomplesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abusodello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal dannoprocurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso dipretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed allagiurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridicao la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»(Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9912).Il ricorrente ascrive alla Corte d’appello di non aver dichiaratol’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., ma diessersi espressa in termini di assenza di critica alla decisione di primogrado.La Corte d’appello al riguardo ha scritto: “Anche l’atto di appello, alpari della citazione introduttiva, è estremamente confuso e privo di ordinelogico nell’esposizione della materia e di rado si confronta con lamotivazione della gravata sentenza” (da pagina 6, ultima riga, a pagina 7,fino alla seconda riga). Quanto si legge nel passo citato dal ricorrente, aproposito dello svolgimento di un appello “all’evidenza infondato, senzaconfrontarsi con le motivazioni del primo giudice, senza criticare la ratiodella decisione gravata”, non è affatto in contrasto con la riconosciutaresponsabilità ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.Detta responsabilità è stata dalla Corte d’appello collegata allaproposizione di un’azione “palesemente generica e inconsistente per imotivi già espressi dal Tribunale e i motivi di appello sono parimentifumosi limitandosi a riproporre difese più volte disattese e pretendendo diottenere in questa sede quanto negato dai giudici milanesi con motivazionicondivisibili” (pagina 12, ultimo capoverso).Pag. 8 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026Il ricorrente in questa sede in modo assertivo sostiene che la criticaalla sentenza del primo grado era puntualmente contenuta nell’atto diimpugnazione, ma di tale atto riproduce genericamente alcuni passi,riferiti al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, limitatamente allaparte c.d. “volitiva” delle questioni contestate, ma non a quellaargomentativa. Con il che si rende evidente come il passo censurato siinserisca all’interno di un percorso argomentativo pienamente esplicativodell’affermata responsabilità, là dove l’abuso del processo è stato ancoratoal tentativo di conseguire mediante l’azione di responsabilità ex lege117/1988, basata su requisiti tipizzati, quanto negato dai giudici milanesi,senza neppur aver esperito tutti i mezzi di impugnazione. Azione, quella diresponsabilità, esercitata sulla base della mera riproposizione di tesilegate al giudizio presupposto, “la cui inconsistenza giuridica avrebbepotuto essere apprezzata con un minimo di diligenza in modo da evitareinutile dispendio di energie processuali” (v. da pagina 12, ultima riga, apagina 13, prima riga).2. Con il secondo motivo è denunciata “Violazione dell’art. 360, n. 3,c.p.c. in relazione all’art. 91 c.p.c. e all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002”.Il ricorrente si duole della statuizione relativa all’applicazionedell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, deducendo che“l’appellante è esonerato dal pagamento del contributo unificato e, quindi,“non può subire l’art. 13 comma I, d.P.R. 115/2002”.2.1. Il motivo è inammissibile.Il motivo si limita a enunciare che “l’appellante è esonerato dalpagamento del contributo unificato e, quindi, “non può subire l’art. 13comma I, d.P.R. 115/2002”. Per comprendere il senso della censuraoccorre leggere quanto riportato a pagina 2 del ricorso, dove è riportato:“il presente giudizio è instaurato con l’esenzione dal contributo unificato,in quanto si tratta di un giudizio volto ad accertare la responsabilità deimagistrati per i soggetti con un reddito inferiore a € 38.514,03, chePag. 9 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026appunto è esente da contributo unificato. Quindi il contributo unificato èpari a zero, di conseguenza la condanna è volta a pagare il medesimoimporto ovvero zero”.È stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “L'ulterioreimporto del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parteimpugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti dicui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura didebito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificatoiniziale ed è volto a ristorare l'amministrazione della Giustizia dei costisopportati per la trattazione della controversia; ne consegue che laquestione circa la sua debenza è estranea alla cognizione dellagiurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudicetributario” (v. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).Da tanto consegue che “la declaratoria della sussistenza deipresupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggettodel contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolarel'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non precludela contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazioneovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione” (v.Cass., sez. III, 2 luglio 2024, n. 18191).3. Con il terzo motivo è denunciata “Violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c.in relazione all’art. 1597 c.c.”Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia affermato chel’azione di responsabilità sia stata avanzata al fine di svolgere un ulterioregiudizio di merito, ma non ha considerato la violazione dell’art. 1957 cod.civ. in cui sono incorsi il Tribunale e la Corte d’appello di Milano per averritenuto che il contratto originario del 2005, relativo al posto barca, sifosse rinnovato. Il ricorrente è proprietario dell’imbarcazione e fino alPag. 10 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/20262006 ha corrisposto i canoni dovuti, ma avendo ceduto l’usodell’imbarcazione a [OSCURATO:SOCIETA]. nel marzo del 2006, quest’ultimanell’aprile dello stesso anno aveva stipulato un nuovo contratto, cosìescludendo il rinnovo tacito del contratto iniziale del 2005. Per contro,nell’aprile 2007, non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. liberato il posto barca, ilcontratto a essa facente capo si era rinnovato, pertanto, il ricorrente nonsarebbe stato tenuto al pagamento del canone, tanto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dellacompagine societaria.3.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, mette conto sottolineare che il ricorrente ha omessodi indicare la motivazione oggetto di critica. Quanto riportato nel ricorso(da pagina 8, ultimo capoverso, a pagina 9, primo capoverso) è un passoin cui la Corte d’appello di Brescia riporta la decisione resa dalla Corted’appello di Milano, che, nel confermare la sentenza di primo grado, hadato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] “aveva ammesso i presupposti fattuali delcredito della convenuta, ossia di essere proprietario dell’imbarcazione, diaverla depositata e di non aver pagato i canoni di occupazione”.Ad ogni modo, la Corte d’appello, dopo aver riassunto lo svolgimentoe l’esito del giudizio presupposto, ha evidenziato che l’azione diresponsabilità promossa “si traduce in buona sostanza in una reiterazionedelle medesime doglianze e in una sorta di prosecuzione del giudizio dimerito iniziato innanzi al Tribunale di Milano con la riproposizione dellestesse argomentazioni, peraltro non corredate da valida argomentazionegiuridica. Invero, l’oggetto del presente giudizio è quello di verificare sericorrono i presupposti per invocare la responsabilità risarcitoriaconseguente ad un comportamento, un atto o un provvedimentogiudiziario posto in essere da un magistrato per dolo o per colpa grave […]Come già rilevato dal Tribunale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a censurare ilmerito della decisione dei giudici milanesi (invero assolutamentecondivisibile alla luce di quanto rinvenuto agli atti), ma non ha allegatoPag. 11 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026alcun specifico profilo di colpa rilevante ai fini del risarcimento” (dapagina 9, riga 5, a pagina 10, primo fino a riga 2); e ha proseguitoaffermando che “Nessun profilo di colpa, nei termini sopra riassunti, sirinviene nelle sentenze milanesi che anzi hanno raggiunto una conclusionedel tutto condivisibile con il materiale a loro disposizione. Va ribadito che,pure a voler ritenere quelle decisioni sbagliate nel merito (dandosi attoche l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto ricorso per cassazione) nessun profilodi colpa nel senso sopra illustrato è stato allegato e dimostrato” (dapagina 10, ultimo capoverso, a pagina 11, secondo capoverso).La Corte d’appello, dopo aver riportato il tenore testuale dellecontestazioni mosse con l’atto di citazione (pagina 11, terzo capoverso),ha, conclusivamente, enunciato: “Neppure esiste un travisamento delleprove o l’affermazione di un fatto la cui esistenza è inoppugnabilmenteesclusa dagli atti o la negazione di un fatto la cui esistenza èincontrastabilmente evidente dagli atti processuali. Questa Corte ritieneche non sia suo compito svolgere un ulteriore grado di merito sulla bontàdelle decisioni assunte dai giudici milanesi (sulla natura del contratto diconcessione del posto barca, sul rito applicabile, sulla necessità diconcedere un termine per la consegna dell’imbarcazione, sull’obbligo e sulsoggetto su cui incombe l’obbligazione di pagamento del canone per ilposto barca ecc.) non tanto per il fatto che questo collegio non disponedegli atti e dei documenti necessari, ma soprattutto perché chiamato adecidere su una diversa causa petendi, ossia sull’esistenza di una colpaqualificata che giustifichi l’azione di risarcimento del danno ex art. 2 legge117/1988, nel caso concreto insussistente” (da pagina 11, penultimocapoverso, a pagina 12, primo capoverso).Così riportati per completezza di esposizione gli snodi argomentativiespressi dalla sentenza di merito qui impugnata, assumendo che lacensura si riferisca a essi, il motivo non contiene una critica pertinenterispetto alla ratio decidendi. Ciò comporta la violazione del consolidatoprincipio di diritto secondo cui il motivo è ammissibile solo laddovePag. 12 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026identifichi l'errore del giudice, offrendone una rappresentazione critica especifica. Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni delladecisione, il motivo si configura come inammissibile (principio costante: siveda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., Sez.Un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n.22478; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass. 6 aprile 2025, n. 9059).Il ricorrente non svolge una critica pertinente rispetto alla specificaragione della decisione espressa dalla Corte d’appello, ma, sottol’apparente deduzione della violazione dell’art. 1597 cod. civ.,asseritamente commessa nel giudizio presupposto, sollecita un riesamedel fatto in ordine a chi fosse il soggetto tenuto al pagamento del canoneper la locazione del posto barca, secondo una prospettiva critica nonconsentita in sede di legittimità, peraltro del tutto svincolata dallasentenza impugnata, risultando così il motivo privo di decisività.4. Con il quarto motivo è denunciata “Violazione dell’art. 360, n. 3,c.p.c. in relazione all’art. 2930 c.c. e agli artt. 605 c.p.c. e ss.”Il ricorrente lamenta non essere stata esaminata la richiestaformulata nel giudizio presupposto in primo e secondo grado di fissazionedi un termine per la consegna dell’imbarcazione, rispetto alla quale laCorte d’appello di Milano ha affermato che tale domanda era estranea alcontenzioso per espressa volontà dell’appellante. La Corte d’appello diBrescia, incorrendo a sua volta in un travisamento del fatto, ha sostenutodi essere in presenza di una mera reiterazione del giudizio di merito. Talenon era l’intento alla base dell’azione di responsabilità, perché i giudicimilanesi “non hanno seguito alcun principio giurisprudenziale”, siaincorrendo in una violazione di legge per non aver esaminato la domandadi fissazione di un termine per la consegna dell’imbarcazione, siatravisando i fatti.4.1. Per quanto il ricorrente abbia indicato la motivazione criticata, ilmotivo non si sottrae a un rilievo in termini di inammissibilità.Pag. 13 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026A parte un passo, per vero incomprensibile, là dove si legge: “(NONè VERO hai prodotto 1. La sentenza di appello, 2. La citazione di primogrado, 3. La prima memoria 183 4. La citazione in appello 5 una citazionedal giudizio di rinvio della cassazione contro [OSCURATO:PERSONA])” (pagina 15, da riga 11a riga 13), il ricorrente in modo del tutto apodittico afferma: “È chiaro chei giudici milanesi non hanno seguito alcun principio giurisprudenziale, edhanno palesemente violato la legge a partire dal non esaminare e quindiconcedere il termine per la consegna dell’imbarcazione. La C.T. nondoveva affatto condividere la decisione dei giudici milanesi; dovevagiudicare il travisamento dei fatti a partire dalla mancata individuazionedel termine di consegna, e dell’evidenza del difetto di legittimazionepassiva per un debito altri ([OSCURATO:PERSONA]).” (pagina 17, da riga 6 a riga 12).Il ricorrente, nuovamente, non sviluppa una censura in diritto che sicontrapponga alla decisione resa in termini di assenza di colpa grave neitermini enunciati dalla Corte d’appello. In modo del tutto assertivo (v.pagina 17 del ricorso) il Palmieri non spiega in iure la pretesa violazionedegli artt. 2930 cod. civ. e 605 cod. proc. civ. e come questa si correli alledomande svolte nel giudizio presupposto, sulla cui base poi prospettarel’addebito per colpa grave a carico dei magistrati del distretto milanese.5. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MPag. 14 di 15Numero registro generale 12699/2025Numero sezionale 1539/2026Numero di raccolta generale 18832/2026Data pubblicazione 10/06/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida ineuro 6.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate e prenotande adebito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 29 aprile 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 15 di 15