Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48716/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'unico motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportato da memoria difensiva successivamente depositata, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché non scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito.

Invero, il Giudice dell'esecuzione ha adeguatamente argomentato in ordine alla valenza, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, delle affermazioni rese dai collaboratori di giustizia nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza resa dal GUP di Catania il 12/12/2018 (confermata dalla Corte di appello di Catania), escludendola, in quanto considerate nella stessa sentenza generiche e non idonee a provare il fatto (e, quindi, che Rapisarda si fosse occupato di stupefacenti nel contesto mafioso).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'unico motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportato da memoria difensiva successivamente depositata, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché non scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, il Giudice dell'esecuzione ha adeguatamente argomentato in ordine alla valenza, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, delle affermazioni rese dai collaboratori di giustizia nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza resa dal GUP di Catania il 12/12/2018 (confermata dalla Corte di appello di Catania), escludendola, in quanto considerate nella stessa sentenza generiche e non idonee a provare il fatto (e, quindi, che Rapisarda si fosse occupato di stupefacenti nel contesto mafioso). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 48716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris