CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 febbraio 2021
Cassazione n. 36314/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/06/2020 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 giugno 2020 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 maggio 2019 dal Tribunale di Bologna, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico 'ufficiale perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena nei suoi confronti in 10 mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione, in relazione agli art. 110, 114, 132 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990. La circostanza richiamata, cioè che si trovasse alla guida di un veicolo di terzi, in compagnia di altro soggetto, trasportato, dileguatosi, non consentiva di affermare che la fuga fosse correlata alla consapevolezza di detenere sostanza stupefacente, tra l'altro occultata in modo non percepibile per l'occasionale conducente. Lamenta l'illegittima applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato. Lamenta altresì l'entità della pena, distante dal criterio di proporzionalità sanzionatoria. Censura l'errata applicazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e la motivazione illogica per la conferma dell'espulsione dal territorio dello Stato. In particolare, il Giudice di merito non aveva considerato la disponibilità del titolo di soggiorno, del rapporto mnfuu di coniugio conVcittadina italiana, della nascita di un figlio cittadino italiano, tutti elementi nuovi rilevanti sia sulla valutazione di attualità della pericolosità sia sulla pronosticabile probabilità di reinserimento socio-economico, a fronte di riferimenti stabili e positivi sul territorio dello Stato, tali da incrinare il giudizio negativo e sommario, a fronte della lieve entità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato in merito all'accertamento di responsabilità. I Giudici hanno ricostruito in fatto che l'imputato are alla guida di una Lancia Y che conduceva a velocità sostenuta. Pertanto, gli operanti si erano messi all'inseguimento ed erano riusciti ad arrestare il veicolo. Sia il conducente che il passeggero erano fuggiti a piedi, il primo era stato preso, era stato trovato in possesso di euro 1655 e di due telefoni cellulari, in udienza aveva dichiarato di non svolgere attività lavorativa e aveva confessato il trasporto di stupefacente, anche se non ne conosceva la quantità. La condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è quindi immune da censure, anche perché la Corte territoriale ha richiamato la testimonianza di un suo cliente abituale, secondo cui avevano preso appuntamento proprio quel giorno, il che esclude la connivenza non punibile di un fatto detentivo altrui o il favoreggiamento. E' fondato il ricorso, invece, in merito all'applicazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per l'avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Cass., Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257 - 01), bilanciamento che, nel caso in esame, è stato del tutto pretermesso.In definitiva, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla possibilità di applicare l'espulsione, mentre dev'essere dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'espulsione disposta ex art. 86 d.P.R. 309/90 con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 26 febbraio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]