CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28226/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice di Appello, che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto continuato di cui all'art. 595 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione, è del tutto a-specifico rispetto alle censure mosse alla sentenza impugnata e, soprattutto, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; dato atto che la parte civile ha depositato memoria di costituzione con la quale ha argomentato in merito alla infondatezza del ricorso, concludendo per il suo rigetto/inammissibilità, e chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, come da nota spese depositata; ritenuto che il ricorrente deve anche essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 25 giugno 2024