CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 settembre 2023
Cassazione n. 38453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione dell'estinzione dei reati per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 23 settembre 2023 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 20 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Lecce aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati aggravati di lesioni personali (perché commesse con armi) e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e lo aveva condannato alla pena di otto mesi quattro di reclusione, al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore del Giorgione. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 550 cod. proc. pen. poiché nel caso di specie l'imputato sarebbe stato tratto a giudizio con citazione diretta, nonostante gli sia stato contestato il delitto di lesioni personali aggravate, procedibile d'ufficio. 2.2. Con il secondo motivo è stato addotto il vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale non avrebbe argomentato sulla prescrizione del reato prospettata in sede di conclusioni dal Procuratore generale distrettuale, senza indicare gli eventuali periodi di sospensione che avrebbero impedito lo spirare del termine di sette anni e sei mesi all'atto della decisione di secondo grado (intervenuta dopo otto anni, quattro mesi e venti giorni dal fatto), così vulnerando il diritto dell'imputato di verificare la correttezza della decisione e imponendogli di impugnare sul punto (cfr. motivo seguente). 2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 157 cod. pen, in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei reati. 2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la mancanza di motivazione rispetto alle censure mosse con l'atto di appello relative alla condanna per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata: avrebbe ignorato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente (non per questo meno attendibile della persona offesa, intrinsecamente inattendibile), la quale avrebbe offerto una ricostruzione pienamente compatibile con i riscontri probatori che porterebbe ad attribuire le lesioni alla caduta della persona offesa (nella concitazione del diverbio) e al tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di disarmarla; e quanto alla presenza di un bastone, pacificamente di proprietà della persona offesa, avrebbe illogicamente dedotto che sia stato il [OSCURATO:PERSONA] ad utilizzarlo e non anche lo stesso offeso. 2.6. Con il sesto motivo sono state prospettate la violazione degli artt. 62 -bis e 69 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione, in quanto le stesse ragioni che hanno indotto i Giudici di merito a riconoscere la sospensione condizionale (ossia la personalità e l'incensuratezza dell'imputato) avrebbero dovuto condurre alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. 3. Il ricorso è fondato agli effetti penali, nei termini che seguono, in relazione all'intervenuta prescrizione dei reati in imputazione anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (cfr. secondo e terzo motivo), rimanendo assorbito il sesto motivo relativo al trattamento sanzionatorio; ed è inammissibile agli effetti civili. 3.1. Quanto alla prescrizione dei delitti di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile, è dirimente considerare che il tempo di commissione di essi è il 3 maggio 2014; e il termine massimo di prescrizione previsto, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.), pur considerando il tempo in cui è rimasto sospeso, pari a 301 giorni (dal 12 giugno 2017 al 10 gennaio 2018 e dal 23 novembre 2018 al 12 marzo 2019 in ragione dell'adesione dei difensori all'astensione indetta dagli organismi di categoria, non potendosi tenere conto del differimento dal 20 febbraio 2019 al 13 marzo 2019 disposto su richiesta della parte civile, né di quello dal 27 aprile 2022 al 23 settembre 2022, disposto per l'indisponibilità del servizio di stenotipia) è spirato il 31 agosto 2022, ossia anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, resa il 16 novembre 2022 (ma successivamente a quella di primo grado in data 20 marzo 2019). Pertanto, difettando i presupposti di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali. 3.2. Essendovi stata condanna civile dell'imputato, deve darsi conto dell'inammissibilità nel resto del ricorso. 3.2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per quel che qui rileva, a mente dell'art. 550, comma 1, cod. proc. pen. si procede con citazione diretta per i reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, dovendosi tenere conto al fine della determinazione di essa (in forza del rimando all'art. 4 cod. proc. pen.) solo delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale; all'imputato è stato contestato il delitto di lesioni personali (art. 582, comma 1, cod. pen.), la cui pena massima è tre anni di reclusione, aggravato perché commesso con armi, circostanza per cui è previsto un aumento fino a un terzo della detta pena (art. 585, comma 1, cod. pen.) e, dunque, non rientra tra quelle contemplate dall'art. 4 cit. Ragion per cui correttamente l'imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione diretta. 3.2.2. Il quarto motivo è inammissibile per la dirimente considerazione che, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., l'atto di appello (incentrato, a ben vedere, sul numero di «righe» spese dal primo Giudice: cfr. p. 6 atto di appello) aveva mosso censure del tutto generiche inidonee a sollecitare un vaglio critico da parte della Corte territoriale (artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); e tale inammissibilità può essere qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.). 3.2.3. Il quinto motivo è inammissibile perché ha prospettato in maniera dei tutto generica il travisamento per omissione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (senza dar conto con la necessaria specificità del dato probatorio da lei offerto e che sarebbe stato ignorato dai Giudici di merito), ha perorato irritualnnente un diverso apprezzamento di merito da parte di questa Corte, non si è compiutamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata che ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto attendibile la Morlino ed ha indicato gli elementi di prova sulla scorta dei quali ha ricostruito la dinamica del fatto (richiamando le certificazioni mediche ed esponendo le ragioni per cui ha ritenuto credibile la persona offesa), ritenendo non veridica la versione dell'imputato e pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. D