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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31024/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]pA; lette/sert-i4e le conclusioni del PG ) à,4‘.\.(-5c„ rtJ• ) ‘L S\4, •Q;:k\l'\i3n Us\ Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sentenza di condanna emessa 1'8 giugno 2011 dallo stesso Tribunale.

Ha a tal fine osservato che con detta sentenza la sospensione condizionale fu concessa per la terza volta, essendo già stata applicata con la sentenza di patteggiamento emessa il 20 novembre 2013 e con la sentenza di condanna emessa il 16 dicembre 2010, e ciò in violazione dell'art. 164, comma 4, e dell'art. 163, comma 1, cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli che ha provveduto era incompetente perché l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era stata emessa da altro giudice monocratico persona fisica dello stesso Tribunale.

Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il giudice dell'esecuzione non ha dato atto di aver preventivamente verificato, mediante l'esame del fascicolo processuale, se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio, adempimento necessario secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato per la semplice ragione che la determinazione di competenza quale giudice dell'esecuzione avviene, avendo riguardo non al giudice-persona fisica ma all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento da eseguire.

3. Il secondo motivo è generico.

Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione non ha dato atto di aver preso visione del fascicolo del giudice della cognizione, ma non dice se dalla consultazione di quel fascicolo si può ricavare l'esistenza delle condizioni di inammissibilità del beneficio invero concesso.

Si limita così a censurare l'omesso adempimento di un incombente meramente formale, senza aggiungere il dato capace di conferire concretezza alla doglianza, ossia che già il giudice della cognizione avrebbe potuto avvedersi dell'esistenza di impedimenti alla concessione del beneficio.

Ha in tal modo articolato una doglianza generica che, ove accolta, condurrebbe all'annullamento di un provvedimento in ipotesi pienamente conforme a legge, perché l'adempimento, della cui omissione il ricorrente si duole, ha un carattere esclusivamente strumentale e la sua mancanza non è di per sé produttiva di effetti lesivi nella sfera giuridica dell'interessato.

Si è già affermato nella giurisprudenza di legittimità che "il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, l'allegazione di elementi indicativi di una tale conoscenza" - Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, Rv. 282330 -.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]pA; lette/sert-i4e le conclusioni del PG ) à,4‘.\.(-5c„ rtJ• ) ‘L S\4, •Q;:k\l'\i3n Us\ Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sentenza di condanna emessa 1'8 giugno 2011 dallo stesso Tribunale. Ha a tal fine osservato che con detta sentenza la sospensione condizionale fu concessa per la terza volta, essendo già stata applicata con la sentenza di patteggiamento emessa il 20 novembre 2013 e con la sentenza di condanna emessa il 16 dicembre 2010, e ciò in violazione dell'art. 164, comma 4, e dell'art. 163, comma 1, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli che ha provveduto era incompetente perché l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era stata emessa da altro giudice monocratico persona fisica dello stesso Tribunale. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice dell'esecuzione non ha dato atto di aver preventivamente verificato, mediante l'esame del fascicolo processuale, se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio, adempimento necessario secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato per la semplice ragione che la determinazione di competenza quale giudice dell'esecuzione avviene, avendo riguardo non al giudice-persona fisica ma all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento da eseguire. 3. Il secondo motivo è generico. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione non ha dato atto di aver preso visione del fascicolo del giudice della cognizione, ma non dice se dalla consultazione di quel fascicolo si può ricavare l'esistenza delle condizioni di inammissibilità del beneficio invero concesso. Si limita così a censurare l'omesso adempimento di un incombente meramente formale, senza aggiungere il dato capace di conferire concretezza alla doglianza, ossia che già il giudice della cognizione avrebbe potuto avvedersi dell'esistenza di impedimenti alla concessione del beneficio. Ha in tal modo articolato una doglianza generica che, ove accolta, condurrebbe all'annullamento di un provvedimento in ipotesi pienamente conforme a legge, perché l'adempimento, della cui omissione il ricorrente si duole, ha un carattere esclusivamente strumentale e la sua mancanza non è di per sé produttiva di effetti lesivi nella sfera giuridica dell'interessato. Si è già affermato nella giurisprudenza di legittimità che "il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, l'allegazione di elementi indicativi di una tale conoscenza" - Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, Rv. 282330 -. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 lugl
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