CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, in sede di giudizio di rinvio da parte della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 18370 del 28/04/2021, non massimata), ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio di applicazione della .misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo G). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per Cassazione av- verso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 309 e 311 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che il provvedimento impugnato doveva essere ritenuto abnorme, per- ché il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter esaminare nel merito la richiesta di riesame, sebbene la Corte di Cassazione - con la sentenza di annullamento con rinvio - avesse dato atto che la prima ordinanza di inammissibilità del Tribunale del riesame era del tutto illegittima, stante la mancata notifica dell'avviso al difensore d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] era stato pacificamente privato del diritto di ottenere una disamina dell'istanza di riesame nei termini perentori previsti dal legislatore. L'art. 309 cod. proc. pen., infatti, prevede termini perentori entro quali deve essere depositata l'ordinanza del Tribunale del riesame. L'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede termini pe- rentori anche nei casi di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte, per cui il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare la caducazione della misura. 2.2. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 nonchè mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà dell'apparato giustificativo, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si osserva che la posizione dell'indagato era stata trattata in maniera solo appa- rente e gli indizi a suo carico consistevano solo in quattro intercettazioni, tra loro vicine nel tempo, effettuate nel dicembre 2017, a fronte di una condotta contestata come commessa da settembre 2017 a febbraio 2018, dal contenuto che si assume inidoneo a fondare il giudizio in tema di gravità indiziaria circa la consapevole parte- cipazione dello stesso ad un gruppo criminale con vincolo durevole, la cui prova sa- rebbe affidata solo al sintetico richiamo alla "entità delle transazioni [...ed alla] loro frequenza". In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa struttu- rata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Caso- ria, Rv. 258645, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio un provvedimento cautelare personale in cui i gravi indizi di colpevolezza erano desunti da due sole conversazioni telefoniche concernenti la ricerca di "canali di rifornimento della droga" e la partecipazione ad uno specifico acquisto di sostanza stupefacente)». L'ordinanza inoltre non distingueva tra partecipazione associativa e concorso di persone nel reato. Lo stesso Tribunale del riesame ha rilevato l'insorgenza di contrasti di natura economica tra il fornitore e gli spacciatori. 2.3. Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che il Tribunale non ha indicato da quali elementi desume il pericolo di recidiva né ha valutato il rilevante periodo di tempo trascorso dalla data del fatto, per cui doveva escludersi la sussistenza di esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato - risalente alle pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 2 del 12/02/1993, Piccioni, Rv. 193414 e Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195356) - il condivisibile principio, per cui, in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare a norma dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. si verifica soltanto nel caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, e non invece allorché il Tribunale abbia comunque pronunciato sulla richiesta di riesame, sia dichiarandone l'inammissibilità, sia decidendo sulla sua fondatezza, e ciò anche nel caso in cui la relativa pronuncia sia affetta da nullità e sia stata effettivamente annullata (con rinvio) dalla Corte di cassazione (Sez. 1 n. 4652 del 21/10/1994, Andreozzi, Rv. 199769), come avvenuto nel caso di specie. La doglianza con cui il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale del riesame di Catania sulla legittimità della misura cautelare applicata a suo carico per il delitto di omicidio prima della scadenza dei termini 4~1~eflia=wattglate, in conseguenza dell'annullamento con rinvio (pronunciato da questa Corte) dell'ordi- nanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso l'or- dinanza genetica, è dunque priva di fondamento, proprio perché una pronuncia del Giudice del riesame - per quanto annullata - è comunque tempestivamente interve- nuta. La declaratoria di inefficacia dflrd1Tfl , infatti, segue alla mancata, tempe- stiva, decisione e non già alla eventuale erroneità della stessa.Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, dalla lettura della moti- vazione e del dispositivo della sentenza rescindente emerge chiaramente che l'annul- lamento era stato disposto senza rinvio con contestuale restituzione atti "per l'ulte- riore corso, per cui non ricorre nessuna ipotesi di presunta abnormità. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, contenente censure in punto di gravità indiziaria, va ricordato che, secondo l'orientamento pacifico di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risol- vono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il ricorrente si limita a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi in- diziari rispetto alle considerazioni lineari e coerenti rinvenibili all'interno dell'ordi- nanza impugnata (pagg. 4 - 10). In particolare, dopo avere affermato l'esistenza del sodalizio (alle pag. 2 - 4: sul punto non v'è contestazione difensiva), il Tribunale del riesame ha ricostruito la partecipazione del ricorrente, analizzando il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche (intercorse tra il 5 ed il 25 dicembre 2017) alle quali, con ragionamento non illogico né incongruo, ha attribuito portata indiziaria, valorizzando anche l'esito di alcuni controlli di polizia, effettuati anche mediante ap- parecchi elettronici, ed il contenuto dei tabulati telefonici, che evidenziavano i contatti con altri coindagati (pag. 4 - 10). L'eventuale brevità della partecipazione non costituisce, di per sé, motivo per escludere l'intraneità associativa. In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefa- centi, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02). Né la presenza di contrasti interni rappresenta un tema idoneo ad escludere la sussistenza o la permanenza dell'associazione (Sez. 6, n. 2666 del 21/11/1988, Gua- dalugi, Rv. 180569).3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va premesso che in tema di delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 feb- braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cau- telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe- cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione asso- luta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferi- mento a coloro che, come il ricorrente, sono imputati del citato delitto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non vin- cibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insus- sistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure. L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possi- bilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scade), Rv. 256388; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634). Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio circa la gravità delle esigenze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia presunzione relativa. Il Tribunale ha ritenuto concreto ed attuale il rischio di reiterazione criminosa sulla base dei seguenti elementi: a) il ruolo di fornitore dall'estero; b) la lunga lati- tanza del Kalaj, protrattasi per oltre un anno; la gravità dei reati contestati. Inoltre, ha evidenziato che anche una misura gradata appariva insufficiente, in quanto avrebbe consentito di riallacciare i contatti con la consorteria di appartenenza e coi circuiti criminosi attivi nel settore specifico. Si tratta di motivazione lineare e coerente, con la quale il ricorrente non si con- L fronta. Gli elementi al proposito addotti nel gravame di merito dalla difesa dell'inda-gato sono stati compiutamente esaminati e logicamente ritenuti inidonei ad inficiare la doppia presunzione relativa di legge.Il Tribunale rappresenta molteplici elementi sintomatici della sussistenza del pe- ricolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, che consentono di ritenere supe- rata la questione sollevata in relazione alla non recente epoca di consumazione dell'ultimo reato fine contestato (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria p