CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15310/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 24680/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portocihesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di incorporante per fusione della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].inle del Lazio n. 1349/1/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TH5060400320 1: 3 correlato all'atto di contestazione TJBC00400112. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pEri ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo con ria dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 4/5)2022_ [OSCURATO:PERSONA] t9 DEPC%[OSCURATO:PERSONA] 1 3 MAG 202?, [OSCURATO:PERSONA]