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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 14543/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. p [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza con decisione del 24 giugno 2021 ha confermato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 6.000,00 di multa relativamente al reato di cui al quinto comma degli art. 61, n. 11 quater cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup. perché sottoposto alla misura cautelare [...] presso il domicilio [...] deteneva illecitamente 17,5 grammi di cocaina - con la recidiva specifica e infraquinquennale, commesso il 3 maggio 2020 -.

2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 178, lettera C e 179 cod. proc. pen.).

In data 23 giugno 2021 la difesa presentava dichiarazione di astensione con il consenso al rinvio dell'imputato.

La Corte di appello non ha concesso il rinvio nonostante il consenso dell'imputato (alla sospensione dei termini massimi di custodia cautelare), comportando una nullità assoluta ex art. 178 e 179 cod. proc. pen.

La sentenza della Corte costituzionale 180 del 2018 disciplina solo il caso in cui l'imputato, sottoposto a misura cautelare, abbia manifestato la sua volontà alla celebrazione del processo. 2.

2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità.

La Corte di appello non ha motivato adeguatamente sulla responsabilità del ricorrente e non ha valutato la documentazione del SERD.

Non si comprende il ragionamento logico giuridico per l'affermazione della responsabilità per il reato contestato. 2.

3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto.

La Corte di appello ha negato l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. pacificamente applicabile negli episodi di piccolo spaccio.

La sentenza impugnata illogicamente ritiene che non possa trovare applicazione la particolare tenuità del fatto per i precedenti specifici dell'imputato.

Oggetto dell'accertamento della particolare tenuità dovrebbe essere solo la condotta dell'episodio in giudizio (cessione di 0,7 grammi, e non altro). 2.

4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.) e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

L'appello aveva specificamente indicato gli elementi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; infatti, l'imputato ha sempOre tenuto un buon comportamento processuale fornendo il proprio telefono cellulare alla P.G. per gli accertamenti.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile.

Il motivo processuale della nullità per l'omesso rinvio, per l'adesione del difensore all'astensione di categoria, risulta manifestamente infondato.

L'imputato era in stato di custodia cautelare e, pertanto, non rileva il consenso al rinvio prestato dallo stesso in relazione alla decisione della Corte costituzionale del 4 luglio 2018 n. 180 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 13 della Costituzione l'art. 2 bis della legge 146 del 1990, nella parte in cui consentiva che il codice di autoregolamentazione interferisse con la disciplina della libertà personale dell'imputato (riserva di legge assoluta, prevista dal quinto comma dell'art. 13 Costituzione: "La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva").

4. Generico il motivo sulla responsabilità, che non si confronta con la specifica e adeguata motivazione della sentenza impugnata e di quella del primo grado (in doppia conforme).

La sentenza evidenzia come D'Alfonso, fermato sotto casa del ricorrente, aveva una dose di cocaina (identica a quella sequestrata in casa al ricorrente) comprata da [OSCURATO:PERSONA] per euro 50,00 (come dichiarato dallo stesso alla P.G.).

Inoltre, alla perquisizione a casa all'imputato erano sequestrati la somma di euro 250,00 e altri 17,5 grammi di cocaina identica, come composizione, alla dose rinvenuta addosso a D'Alfonso.

Il ricorso non contesta la ricostruzione di questi fatti.

5. Relativamente al trattamento sanzionatorio e alla particolare tenuità del fatto la Corte di appello traiama le i precedenti specifici a carico dell'imputato, che escludono l'occasionalità della condotta e la sua particolare tenuità.

Inoltre, la pena irrogata è stata superiore di gran lunga al minimo edittale.

Per il trattamento sanzionatorio la Corte di appello evidenzia la congruità della pena, come irrogata dal giudice di primo grado tenendo conto della tipologia della sostanza ceduta e detenuta, della personalità dell'imputato a carico del quale risultano iscritti specifici precedenti penali, della intensità del dolo desumibile dal fatto che Leuci ha commesso i fatti mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

La motivazione suddetta implicitamente rigetta la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la pena è stata ritenuta congrua per i fatti in giudizio e non era possibile il minimo della pena.

Infatti, "La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta)" (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 - dep. 21/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27505701).

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. p [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza con decisione del 24 giugno 2021 ha confermato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 6.000,00 di multa relativamente al reato di cui al quinto comma degli art. 61, n. 11 quater cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup. perché sottoposto alla misura cautelare [...] presso il domicilio [...] deteneva illecitamente 17,5 grammi di cocaina - con la recidiva specifica e infraquinquennale, commesso il 3 maggio 2020 -. 2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 178, lettera C e 179 cod. proc. pen.). In data 23 giugno 2021 la difesa presentava dichiarazione di astensione con il consenso al rinvio dell'imputato. La Corte di appello non ha concesso il rinvio nonostante il consenso dell'imputato (alla sospensione dei termini massimi di custodia cautelare), comportando una nullità assoluta ex art. 178 e 179 cod. proc. pen. La sentenza della Corte costituzionale 180 del 2018 disciplina solo il caso in cui l'imputato, sottoposto a misura cautelare, abbia manifestato la sua volontà alla celebrazione del processo. 2. 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità. La Corte di appello non ha motivato adeguatamente sulla responsabilità del ricorrente e non ha valutato la documentazione del SERD. Non si comprende il ragionamento logico giuridico per l'affermazione della responsabilità per il reato contestato. 2. 3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di appello ha negato l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. pacificamente applicabile negli episodi di piccolo spaccio. La sentenza impugnata illogicamente ritiene che non possa trovare applicazione la particolare tenuità del fatto per i precedenti specifici dell'imputato. Oggetto dell'accertamento della particolare tenuità dovrebbe essere solo la condotta dell'episodio in giudizio (cessione di 0,7 grammi, e non altro). 2. 4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.) e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 62 n. 4 cod. pen. L'appello aveva specificamente indicato gli elementi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; infatti, l'imputato ha sempOre tenuto un buon comportamento processuale fornendo il proprio telefono cellulare alla P.G. per gli accertamenti. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile. Il motivo processuale della nullità per l'omesso rinvio, per l'adesione del difensore all'astensione di categoria, risulta manifestamente infondato. L'imputato era in stato di custodia cautelare e, pertanto, non rileva il consenso al rinvio prestato dallo stesso in relazione alla decisione della Corte costituzionale del 4 luglio 2018 n. 180 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 13 della Costituzione l'art. 2 bis della legge 146 del 1990, nella parte in cui consentiva che il codice di autoregolamentazione interferisse con la disciplina della libertà personale dell'imputato (riserva di legge assoluta, prevista dal quinto comma dell'art. 13 Costituzione: "La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva"). 4. Generico il motivo sulla responsabilità, che non si confronta con la specifica e adeguata motivazione della sentenza impugnata e di quella del primo grado (in doppia conforme). La sentenza evidenzia come D'Alfonso, fermato sotto casa del ricorrente, aveva una dose di cocaina (identica a quella sequestrata in casa al ricorrente) comprata da [OSCURATO:PERSONA] per euro 50,00 (come dichiarato dallo stesso alla P.G.). Inoltre, alla perquisizione a casa all'imputato erano sequestrati la somma di euro 250,00 e altri 17,5 grammi di cocaina identica, come composizione, alla dose rinvenuta addosso a D'Alfonso. Il ricorso non contesta la ricostruzione di questi fatti. 5. Relativamente al trattamento sanzionatorio e alla particolare tenuità del fatto la Corte di appello traiama le i precedenti specifici a carico dell'imputato, che escludono l'occasionalità della condotta e la sua particolare tenuità. Inoltre, la pena irrogata è stata superiore di gran lunga al minimo edittale. Per il trattamento sanzionatorio la Corte di appello evidenzia la congruità della pena, come irrogata dal giudice di primo grado tenendo conto della tipologia della sostanza ceduta e detenuta, della personalità dell'imputato a carico del quale risultano iscritti specifici precedenti penali, della intensità del dolo desumibile dal fatto che Leuci ha commesso i fatti mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La motivazione suddetta implicitamente rigetta la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la pena è stata ritenuta congrua per i fatti in giudizio e non era possibile il minimo della pena. Infatti, "La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta)" (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 - dep. 21/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27505701). 6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in fa
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