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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35360/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza n. 276 del 4 febbraio 2022 e con sentenza n. 418 dell'8 marzo 2021.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso, dando conto con compiutezza di argomenti della irrilevanza del dato della vicinanza temporale tra i reati e del disagio psichico (disturbo dello spettro autistico) apprezzato dai medici in due occasioni; rilevato che il giudice dell'esecuzione ha spiegato le ragioni per le quali le sospensioni condizionali di cui alle sopra indicate sentenze furono concesse in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen.; rilevato che dagli atti risultato, a conferma della fondatezza dell'assunto, le date di inserimento nel Casellario dei titoli recanti le precedenti sospensioni condizionali; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 ns gliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza n. 276 del 4 febbraio 2022 e con sentenza n. 418 dell'8 marzo 2021. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso, dando conto con compiutezza di argomenti della irrilevanza del dato della vicinanza temporale tra i reati e del disagio psichico (disturbo dello spettro autistico) apprezzato dai medici in due occasioni; rilevato che il giudice dell'esecuzione ha spiegato le ragioni per le quali le sospensioni condizionali di cui alle sopra indicate sentenze furono concesse in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen.; rilevato che dagli atti risultato, a conferma della fondatezza dell'assunto, le date di inserimento nel Casellario dei titoli recanti le precedenti sospensioni condizionali; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 ns gliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 35360/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris