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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 44675/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano (NA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 27/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, in accoglimento del quinto motivo di ricorso ed il rigetto nel resto; lette le conclusioni scritte, inviate a mezzo pec in data 16/09/2022 dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in composizione monocratica - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., confermava, nel resto, la sentenza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali, sancite pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 546 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. c), cod. proc. pen., in quanto il primo giudice ha omesso di considerare - nella parte dedicata allo svolgimento del processo - che la contestazione della recidiva era stata effettuata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, nella stessa udienza, era stato depositato verbale di remissione di querela con dichiarazione di avvenuto risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], da questi accettato; quindi, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato disposto un rinvio preliminare al fine di consentire il risarcimento del danno, individuato nella somma, ritenuta congrua, di circa 100,00 euro, comunque inferiore a quella indicata nell'assegno emesso in favore della persona offesa, di importo superiore; solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi, l'imputato era stato ammesso al rito abbreviato, con la conseguenza che il risarcimento del danno era intervenuto prima della scelta del rito abbreviato, proprio allo scopo di rendere applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; il non aver tenuto conto di tale andamento processuale, quindi, vizia la motivazione della sentenza rendendola del tutto carente, avendo la Corte di merito perseverato in tale errore; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 6 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'errata ricostruzione del processo ha comportato l'esclusione dell'applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., questione su cui la Corte di merito ha eluso ogni motivazione, non avendo neanche considerato l'accettazione della somma da parte della persona offesa; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 162-ter cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'intervenuto risarcimento dei danni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento avrebbe dovuto far dichiarare l'estinzione del reato per le intervenute condotte riparatorie;2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 99, comma quarto, cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., quanto al riconoscimento della recidiva a fronte di un reato tentato, quale quello in imputazione; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., quanto alla determinazione della pena, che non è stata in alcun modo diminuita nonostante l'esclusione di una circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.Quanto al primo motivo di ricorso, va ricordato che - come emerge dai verbali di udienza trasmessi a questa Corte - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata avanzata, con riserva, istanza di rito abbreviato e l'imputato aveva formulato istanza di risarcimento dei danni nella misura di 100,00 euro, chiedendo rinvio per poter procedere al risarcimento, stante l'assenza della persona offesa; il processo, quindi, era stato rinviato.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato prodotto un verbale di remissione di querela con allegata documentazione attestante il risarcimento del danno (dichiarazione del Cappello di essere stato risarcito integralmente per tutti i danni); nella medesima udienza il pubblico ministero aveva proceduto alla contestazione della recidiva nei confronti dell'imputato.

Infine, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata avanzata istanza di rito abbreviato.

Tanto premesso, nessuna nullità può essere ravvisata nel caso in cui la motivazione della sentenza indichi in maniera non corretta la scansione processuale verificatasi, risolvendosi tale erronea indicazione, al più, in una irregolarità della motivazione che, senza alcun dubbio, non incide sui diritti della difesa.

Non si comprende, infatti, alla luce dell'imprescindibile principio di tassatività delle nullità, quale dei casi di nullità si sarebbe, nel caso, verificato; ugualmente, nessun caso di inutilizzabilità risulta integrato„ né, tanto meno, alcun vizio motivazionale, posto che la sentenza impugnata ha poi motivato in merito alla non congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, con conseguente genericità del motivo.

2. In relazione al secondo motivo di ricorso va osservato che la sentenza impugnata ha escluso la congruità del risarcimento del danno, operando una complessiva valutazione del danneggiamento alla serratura del portellone dell'autocarro e del notevole paterna d'animo e preoccupazione sofferte dalla persona offesa.

Tale motivazione non solo non risulta contrastata in alcun modo dalla difesa, ma, soprattutto, appare del tutto coerente con il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui "Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua conòruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti." (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714).

3. Pacificamente infondato è il terzo motivo di ricorso, posto che, anche escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., il reato di furto tentato resta perseguibile a querela di parte per la incontestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen., il che esclude l'applicabilità 162-ter cod. pen. 4.

La motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla contestata recidiva, si fonda sulla presenza dei precedenti penali dell'imputato, circostanza che non viene contestata dalla difesa.

Tale motivazione appare del tutto in linea con i principi sanciti da questa Corte regolatrice (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv.

Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130), secondo cui l'applicazione della recidiva richiede uno specifico onere motivazionale, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, come quando si dia conto, attraverso il richiamo ai precedenti penali, della ricorrenza del requisito di riprovevolezza della condotta e della pericolosità del suo autore.

5. Quanto alla determinazione della pena, la Corte territoriale ha, del tutto logicamente, motivato, attraverso la considerazione secondo cui le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse come equivalenti, sicché la pena, già estremamente mite, non poteva essere ulteriormente ridotta, nonostante l'intervenuta esclusione di una circostanza aggravante.

Dal rigetto del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano (NA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 27/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, in accoglimento del quinto motivo di ricorso ed il rigetto nel resto; lette le conclusioni scritte, inviate a mezzo pec in data 16/09/2022 dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in composizione monocratica - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., confermava, nel resto, la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali, sancite pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 546 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. c), cod. proc. pen., in quanto il primo giudice ha omesso di considerare - nella parte dedicata allo svolgimento del processo - che la contestazione della recidiva era stata effettuata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, nella stessa udienza, era stato depositato verbale di remissione di querela con dichiarazione di avvenuto risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], da questi accettato; quindi, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato disposto un rinvio preliminare al fine di consentire il risarcimento del danno, individuato nella somma, ritenuta congrua, di circa 100,00 euro, comunque inferiore a quella indicata nell'assegno emesso in favore della persona offesa, di importo superiore; solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi, l'imputato era stato ammesso al rito abbreviato, con la conseguenza che il risarcimento del danno era intervenuto prima della scelta del rito abbreviato, proprio allo scopo di rendere applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; il non aver tenuto conto di tale andamento processuale, quindi, vizia la motivazione della sentenza rendendola del tutto carente, avendo la Corte di merito perseverato in tale errore; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 6 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'errata ricostruzione del processo ha comportato l'esclusione dell'applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., questione su cui la Corte di merito ha eluso ogni motivazione, non avendo neanche considerato l'accettazione della somma da parte della persona offesa; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 162-ter cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'intervenuto risarcimento dei danni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento avrebbe dovuto far dichiarare l'estinzione del reato per le intervenute condotte riparatorie;2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 99, comma quarto, cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., quanto al riconoscimento della recidiva a fronte di un reato tentato, quale quello in imputazione; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., quanto alla determinazione della pena, che non è stata in alcun modo diminuita nonostante l'esclusione di una circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.Quanto al primo motivo di ricorso, va ricordato che - come emerge dai verbali di udienza trasmessi a questa Corte - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata avanzata, con riserva, istanza di rito abbreviato e l'imputato aveva formulato istanza di risarcimento dei danni nella misura di 100,00 euro, chiedendo rinvio per poter procedere al risarcimento, stante l'assenza della persona offesa; il processo, quindi, era stato rinviato. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato prodotto un verbale di remissione di querela con allegata documentazione attestante il risarcimento del danno (dichiarazione del Cappello di essere stato risarcito integralmente per tutti i danni); nella medesima udienza il pubblico ministero aveva proceduto alla contestazione della recidiva nei confronti dell'imputato. Infine, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata avanzata istanza di rito abbreviato. Tanto premesso, nessuna nullità può essere ravvisata nel caso in cui la motivazione della sentenza indichi in maniera non corretta la scansione processuale verificatasi, risolvendosi tale erronea indicazione, al più, in una irregolarità della motivazione che, senza alcun dubbio, non incide sui diritti della difesa. Non si comprende, infatti, alla luce dell'imprescindibile principio di tassatività delle nullità, quale dei casi di nullità si sarebbe, nel caso, verificato; ugualmente, nessun caso di inutilizzabilità risulta integrato„ né, tanto meno, alcun vizio motivazionale, posto che la sentenza impugnata ha poi motivato in merito alla non congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, con conseguente genericità del motivo. 2. In relazione al secondo motivo di ricorso va osservato che la sentenza impugnata ha escluso la congruità del risarcimento del danno, operando una complessiva valutazione del danneggiamento alla serratura del portellone dell'autocarro e del notevole paterna d'animo e preoccupazione sofferte dalla persona offesa. Tale motivazione non solo non risulta contrastata in alcun modo dalla difesa, ma, soprattutto, appare del tutto coerente con il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui "Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua conòruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti." (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714). 3. Pacificamente infondato è il terzo motivo di ricorso, posto che, anche escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., il reato di furto tentato resta perseguibile a querela di parte per la incontestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen., il che esclude l'applicabilità 162-ter cod. pen. 4. La motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla contestata recidiva, si fonda sulla presenza dei precedenti penali dell'imputato, circostanza che non viene contestata dalla difesa. Tale motivazione appare del tutto in linea con i principi sanciti da questa Corte regolatrice (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130), secondo cui l'applicazione della recidiva richiede uno specifico onere motivazionale, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, come quando si dia conto, attraverso il richiamo ai precedenti penali, della ricorrenza del requisito di riprovevolezza della condotta e della pericolosità del suo autore. 5. Quanto alla determinazione della pena, la Corte territoriale ha, del tutto logicamente, motivato, attraverso la considerazione secondo cui le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse come equivalenti, sicché la pena, già estremamente mite, non poteva essere ulteriormente ridotta, nonostante l'intervenuta esclusione di una circostanza aggravante. Dal rigetto del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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