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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39270/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 0.9 dicembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Tivoli, emessa in data 18 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo d).

Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la mancata riqualificazione nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. proc. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate. dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sul dolo, anche eventuale, in ragione delle caratteristiche della res ricettata, trattandosi di bene mobile registrato recante il numero di telaio abraso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 0.9 dicembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Tivoli, emessa in data 18 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo d). Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la mancata riqualificazione nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. proc. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate. dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sul dolo, anche eventuale, in ragione delle caratteristiche della res ricettata, trattandosi di bene mobile registrato recante il numero di telaio abraso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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