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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07324/2025

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ata 18/9/2024 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale Cosenza in data 18/9/2024 che aveva applicato nei sui confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di tentata rapina aggravata, in concorso. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale lamenta violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziarla.

Deduce che i testi Pietramala e Carpino che hanno consentito al Tribunale di ritenere che Perri fosse alla guida dell'autovettura a bordo della quale i rei fuggirono dopo la rapina, sarebbero incorsi in contraddizione poiché Carpino riferì che la persona alla guida aveva il volto travisato, mentre il teste Pietramala non fece menzione del travisamento, conseguentemente il riconoscimento fotografico da loro effettuato sarebbe privo di valenza dimostrativa.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di rispondere alle doglianze difensive con le quali si evidenziava l'incompatibilità temporale tra la data di consumazione del delitto e l'orario nel quale Perri si recò presso la Caserma dei Carabinieri a denunciare il furto dell'autovettura utilizzata dai rei per la fuga. 3.Con il secondo motivo si propongono vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di concretezza e attualità delle esigenze cautelari desunte, secondo la difesa, dalla sola gravità dei fatti e dai precedenti, assai datati, che gravano sull'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perchè basato su motivi generici oltre che manifestamente infondati. 2.In relazione alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).

Con riferimento al giudizio di attendibilità dei testi, il ricorrente si limita a reiterare doglianze già prospettate innanzi al Tribunale del riesame che il collegio ha superato con argomentazioni logico - giuridiche corrette (cfr. pag. 4 del'ordinanza impugnata).

2.2. In particolare, il Tribunale ha attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazioni dei testi ed al riconoscimento fotografico da essi effettuato, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 , Rv. 275548; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437), osservando come le pretese contraddizioni tra le due testimonianze fossero solo apparenti.

Infatti il teste Pietramala aveva notato Perri prima che si desse alla fuga, fuori dall'auto, con il volto scoperto (e per questo aveva potuto effettuare il riconoscimento), mentre il teste Carpino, che ha fornito il numero di targa dell'auto a bordo della quale fuggirono i malviventi, ha riferito di un uomo con occhiali scuri e viso coperto, "presumibilmente" da una mascherina, descrivendo Perri quando già si trovava alla guida dell'auto.

2.3. Il Tribunale, poi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ha indicato con precisione l'orario della rapina ( ore 14-14,10) spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto che la versione difensiva non smentisse tale ricostruzione posto che l'orario della denuncia di furto dell'autovettura sporta da Perri ( ad avviso della difesa incompatibile con l'orario della rapina), risultava pretestuosa alla luce delle tempistiche e delle modalità della denuncia stessa.

3. Quanto alla doglianza concernente le esigenze cautelari, rileva il collegio che il giudice del riesame ha desunto il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato dalle modalità della condotta, connotata da assoluta violenza e con strumenti atti a travisare il volto, svoltasi in pieno giorno in un piccolo centro, cioè posta in essere con modalità indicative di un elevato grado di professionalità criminale ed ha tenuto conto della personalità del soggetto gravato da diversi precedenti penali per rapina osservando come questi, seppur datati, non avessero sortito alcun effetto deterrente.

Si tratta di una valutazione che, in quanto ancorata a precisi elementi del fatto ed alla personalità della soggetto, appare conforme alla regola normativa di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., priva di illogicità e quindi non censurabile nella presente sede di legittimità dovendosi ribadire l'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto, ma sia desunto da elementi di fatto esistenti, mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242).

4. Tutte le suesposte considerazioni consentono di dichiarare inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata 18/9/2024 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale Cosenza in data 18/9/2024 che aveva applicato nei sui confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di tentata rapina aggravata, in concorso. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale lamenta violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziarla. Deduce che i testi Pietramala e Carpino che hanno consentito al Tribunale di ritenere che Perri fosse alla guida dell'autovettura a bordo della quale i rei fuggirono dopo la rapina, sarebbero incorsi in contraddizione poiché Carpino riferì che la persona alla guida aveva il volto travisato, mentre il teste Pietramala non fece menzione del travisamento, conseguentemente il riconoscimento fotografico da loro effettuato sarebbe privo di valenza dimostrativa. Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di rispondere alle doglianze difensive con le quali si evidenziava l'incompatibilità temporale tra la data di consumazione del delitto e l'orario nel quale Perri si recò presso la Caserma dei Carabinieri a denunciare il furto dell'autovettura utilizzata dai rei per la fuga. 3.Con il secondo motivo si propongono vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di concretezza e attualità delle esigenze cautelari desunte, secondo la difesa, dalla sola gravità dei fatti e dai precedenti, assai datati, che gravano sull'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perchè basato su motivi generici oltre che manifestamente infondati. 2.In relazione alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Con riferimento al giudizio di attendibilità dei testi, il ricorrente si limita a reiterare doglianze già prospettate innanzi al Tribunale del riesame che il collegio ha superato con argomentazioni logico - giuridiche corrette (cfr. pag. 4 del'ordinanza impugnata). 2.2. In particolare, il Tribunale ha attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazioni dei testi ed al riconoscimento fotografico da essi effettuato, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 , Rv. 275548; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437), osservando come le pretese contraddizioni tra le due testimonianze fossero solo apparenti. Infatti il teste Pietramala aveva notato Perri prima che si desse alla fuga, fuori dall'auto, con il volto scoperto (e per questo aveva potuto effettuare il riconoscimento), mentre il teste Carpino, che ha fornito il numero di targa dell'auto a bordo della quale fuggirono i malviventi, ha riferito di un uomo con occhiali scuri e viso coperto, "presumibilmente" da una mascherina, descrivendo Perri quando già si trovava alla guida dell'auto. 2.3. Il Tribunale, poi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ha indicato con precisione l'orario della rapina ( ore 14-14,10) spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto che la versione difensiva non smentisse tale ricostruzione posto che l'orario della denuncia di furto dell'autovettura sporta da Perri ( ad avviso della difesa incompatibile con l'orario della rapina), risultava pretestuosa alla luce delle tempistiche e delle modalità della denuncia stessa. 3. Quanto alla doglianza concernente le esigenze cautelari, rileva il collegio che il giudice del riesame ha desunto il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato dalle modalità della condotta, connotata da assoluta violenza e con strumenti atti a travisare il volto, svoltasi in pieno giorno in un piccolo centro, cioè posta in essere con modalità indicative di un elevato grado di professionalità criminale ed ha tenuto conto della personalità del soggetto gravato da diversi precedenti penali per rapina osservando come questi, seppur datati, non avessero sortito alcun effetto deterrente. Si tratta di una valutazione che, in quanto ancorata a precisi elementi del fatto ed alla personalità della soggetto, appare conforme alla regola normativa di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., priva di illogicità e quindi non censurabile nella presente sede di legittimità dovendosi ribadire l'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto, ma sia desunto da elementi di fatto esistenti, mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242). 4. Tutte le suesposte considerazioni consentono di dichiarare inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gen
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