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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 43565/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha condannato [OSCURATO:PERSONA] Aleksander alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e DELAJ Edi alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.

2. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, all'esito della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti con sentenza emessa in data 28/10/2021.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Aleksander e DELAJ Edi lamenta, come unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 129 e 599 bis cod. proc. pen. 4.

Con procedura de plano ex art 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. va affermato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

La Corte di legittimità ha avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 implica che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti ad elementi circostanziali quali ad esempio l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infra quinquennale (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01).

Infatti, come già affermato da questa stessa Corte nella vigenza del regime del patteggiamento in appello abrogato dal D.L. 92/2008, nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020 Rv. 279504 - 01, Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 05 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha condannato [OSCURATO:PERSONA] Aleksander alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e DELAJ Edi alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa. 2. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, all'esito della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti con sentenza emessa in data 28/10/2021. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Aleksander e DELAJ Edi lamenta, come unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 129 e 599 bis cod. proc. pen. 4. Con procedura de plano ex art 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. va affermato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. La Corte di legittimità ha avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 implica che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti ad elementi circostanziali quali ad esempio l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infra quinquennale (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01). Infatti, come già affermato da questa stessa Corte nella vigenza del regime del patteggiamento in appello abrogato dal D.L. 92/2008, nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020 Rv. 279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 05 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]‘
Sentenza Cassazione n. 43565/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris