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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16765/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 e agli artt. 582- 585 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine tre, quattro e cinque della sentenza impugnata); rilevato che non vi è alcuna violazione del principio della necessaria corrispondenza tra accusa e sentenza, come ben sottolineato a pagina sei della sentenza di primo grado; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiar P.Q.Mi • Mei e .Stinia 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 e agli artt. 582- 585 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine tre, quattro e cinque della sentenza impugnata); rilevato che non vi è alcuna violazione del principio della necessaria corrispondenza tra accusa e sentenza, come ben sottolineato a pagina sei della sentenza di primo grado; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiar P.Q.Mi • Mei e .Stinia 2
Sentenza Cassazione n. 16765/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris