CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva rispetto ai reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Catania del 21 luglio 2020 (irrevocabile il 4 dicembre 2020) per i reati di cui agli artt.416-bis cod. peri., 73 e 74 d.P.R. n.309/90 commessi in Adrano dal 2014 al luglio del 2017; 2) sentenza della Corte di appello di Catania del 16 giugno 2009 (irrevocabile il 23 aprile 2010) per quattro rapine, tre furti aggravati, detenzione e porto illegale di armi; 3) sentenza della Corte di appello di Firenze del 2 novembre 2009 (irrevocabile il 22 ottobre 2010) per ricettazione, rapina e porto d'armi. 1.1. La Corte territoriale, dopo avere evidenziato l'avvenuto riconoscimento della continuazione tra tutti i reati giudicati nell'ambito dello stesso procedimento in sede di cognizione e che per i reati sub 2) e 3) era stata già riconosciuta la continuazione in sede esecutiva, ha però escluso di potere riconoscere l'unicità del disegno criminoso tra i reati di cui alle sentenze sub 2) e 3) con quelli di cui alla sentenza sub 1). 1.2. In particolare, ha osservato che i reati di cui allEi sentenza sub 1) riguardavano 7- 10 di diversa tipologia ed un periodo lontano rispetto a quelli giudicati con le altre due sentenze e che il Salicola, all'epoca delle rapine da lui commesse, non faceva parte delle due associazioni accertate con la prima sentenza come emerso in sede processuale e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione e sostiene che la sua idea di far parte dell'associazione di stampo mafioso era nata prima ancora di commettere le rapine e che, con la loro commissione, egli aveva acquisito quel rispetto sperato per potere realizzare il programma di entrare a far parte dell'associazione medesima. Pertanto, secondo il ricorrente, l'unico programma criminoso sarebbe iniziato con le rapine e poi terminato, senza soluzione di continuità, con il suo ingresso nel sodalizio criminoso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte territoriale, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha osservato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che osta al riconoscimento della continuazione con riferimento alle tre condanne di cui all'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione delle rapine di cui alle prime due condanne avesse programmato - nonostante il periodo intermedio trascorso di vari anni, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. - anche quello di entrare a far parte dell'associazione di stampo mafioso e di quella ex art.74 d.P.R. n.309/90, in considerazione della diversità del reato e delle differenti modalità e finalità perseguite dall'autore. In tale contesto i reati commessi sono stati, coerentemente, considerati riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di Favore. Inoltre, si osserva che la deduzione difensiva secondo la quale le rapine sarebbero state commesse dal Salicola per acquistare 'rispetto' al fine del suo successivo ingresso nel gruppo mafioso risulta generica e priva di qualsiasi riscontro e non tiene conto, tra l'altro, che l'entrare a far parte di un simile sodalizio non viene deciso autonomamente da chi intende aderirvi, ma piuttosto dai vertici dell'associazione medesima. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de