CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 04261/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e deducenti vizi di motivazione in un ricorso ammesso per la sola violazione di legge. Nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Nel giudizio di cassazione, pertanto, è esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre il ricorrente ha la possibilità di denunciare un vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso (e sono in tal caso), si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone sempre l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Questo vizio è ravvisabile solo quando la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure quando le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Nel caso di specie, le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, essendo inerenti a vizi di motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che persisteva l'attualità della pericolosità sociale di Marongiu nei termini accertati dal Tribunale di Nuoro con decreto del 13 luglio 2017, rimasto ineseguito a motivo dello stato custodiale. Lo stesso, infatti, il 2 gennaio 2018 era stato attinto da ordinanza cautelare del G.i.p. del Tribunale di Lanusei quale promotore e capo di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi clandestine (da guerra e comuni), oltre che di materiale esplosivo, tra marzo 2017 e gennaio 2018. Nel decreto confermativo della pericolosità sociale del 21 giugno 2021, sì era evidenziato che Marongiu era stato fermato a Cagliari in compagnia di soggetti già segnalati dalle Forze di polizia all'Autorità giudiziaria. Per la Corte di appello, pertanto, appariva non significativa la dedotta revoca del provvedimento cautelare, caratterizzata da diversi presupposti applicativi (anche collegati a insuperabili termini temporali), in quanto marginale e irrilevante a fronte della spiccata pericolosità sociale ravvisata nel provvedimento impositivo e confermata nuovamente a seguito di ulteriori e gravi vicende. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca