CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 25369/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Genova in data 26/2/2025 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Genova rigettava l'istanza proposta dal difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] intesa alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa in data 18/10/2023 dal Tribunale di Massa, irrevocabile a seguito di declaratoria d'inammissibilità dell'appello, inviato ad un indirizzo PEC non riferibile, per errata digitazione, al Tribunale che aveva emesso il provvedimento impugnato. Il 29/1/2025 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa emetteva ordine di esecuzione, notificato il 30/1/2025, per l'espiazione della condanna ad anni due, mesi otto di reclusione oltre multa inflitta alla Salzano per il delitto di rapina pluriaggravata ascrittole. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della condannata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 175 cod.proc.pen. e il correlato vizio di motivazione, sostenendo che l'errore materiale nella digitazione dell'indirizzo di destinazione dell'atto ([OSCURATO:EMAIL] ) sia da ascrivere a caso fortuito, in presenza della dimostrata volontà di impugnare della ricorrente, che aveva all'uopo rilasciato specifico mandato, e della buona fede del legale che era incorso nella fase di deposito in un mero errore esecutivo, i cui effetti non possono ricadere sulla condannata. Il difensore aggiunge che la svista deve ritenersi causata dalla farraginosità del sistema di deposito degli atti e rimarca l'avvenuta accettazione da parte del sistema dell'impugnazione inoltrata senza che fosse segnalata alcuna anomalia nella consegna, circostanza che ha indotto nel mittente la ragionevole convinzione di aver correttamente depositato l'atto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. La Corte territoriale ha ritenuto che la mancata proposizione di valida impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunziata in primo grado nei confronti della Salzano sia da ascrivere alla protratta omessa verifica da parte del difensore dell'avvenuta consegna della PEC cui era allegato l'atto di appello, pur non avendo il sistema generato il giorno dell'invio il relativo messaggio confermativo. Escludeva, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per accedere alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare. 1.1 Alla luce del risalente e consolidato insegnamento giurisprudenziale il caso fortuito si identifica in un'accidentalità che opera come causa non conoscibile, ineliminabile con l'uso delle comuni prudenza e diligenza e, trattandosi di avvenimento eccezionale ed atipico, lo stesso deve verificarsi in modo del tutto improvviso, imprevisto ed imprevedibile, tale cioè da impedire all'agente di adeguare tempestivamente la propria condotta alla situazione creatasi (Sez. 5, n. 65 del 20/01/1969, Cagna, Rv. 110735-01; Sez. 4, n. 1058 del 07/05/1973, dep. 1974, Tabanelli, Rv. 126097- 01; n. 756 del 05/05/1975, dep. 1976, Scivolone, Rv. 131923 - 01). Il caso fortuito si caratterizza, pertanto, per l'esistenza del nesso di causalità materiale fra la condotta e l'evento, e per il difetto di colpa, in quanto l'agente non ha voluto l'evento, né lo ha causato per negligenza o imprudenza (Sez. 5, n. 12072 del 31/03/1978, Lauro, Rv. 140090-01; Sez. 4, n. 5096 del 17/10/2007, dep. 2008, Bertolotto, Rv. 238584-01).A\ 1.2 La giurisprudenza ha, altresì, affermato con orientamento costante che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione, segnalando ulteriormente la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 5, n. 43277 del 06/07/2011, Mangano, Rv. 251695-01; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438-01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738-01; Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660-01; Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667-01). Nella specie, alla luce delle allegazioni difensive, non ricorre alcuna circostanza suscettibile di essere ricondotta al fortuito quale evento eccezionale ed imprevedibile, quanto piuttosto un difetto di diligenza nell'esecuzione degli adempimenti telematici e nella verifica del positivo esito del deposito alla luce delle peculiari scansioni della procedura informatica. 2.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]