CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 27151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento delprovvedimento con rinvio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 04/12/2025, il Tribunale di sorveglianza di Romaha respinto l’istanza di concessione della misura dell’affidamento in prova alservizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], e lo ha ammesso alla detenzionedomiciliare con le modalità e le prescrizioni in essa meglio specificate.La misura dell’affidamento veniva ritenuta non concedibile alla luce deiplurimi reati per i quali lo stesso era stato condannato, taluni perpetrati in epocarecente, e delle svariate violazioni alle prescrizioni poste in essere durante lafruizione della misura degli arresti domiciliari, tali da determinare il diniego delbeneficio della liberazione anticipata per il periodo interessato e da renderenecessaria una diffida al rispetto puntuale delle prescrizioni.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diAyoub [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi.2.1. Con il primo lamenta violazione degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., aisensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per omessa notificadell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore nominato per la fasedell’esecuzione.Il Tribunale di sorveglianza non ha, difatti, notificato l’avviso di fissazionedell’udienza almeno dieci giorni dalla sua celebrazione, come previsto dall’art.666, comma 3, cod. proc. pen., e così non ha consentito al difensore diparteciparvi e dare conto del positivo inserimento del condannato nel laboratoriodi falegnameria gestito dalla “Arpjtetto ETS onlus”, circostanza che poteva esseredecisiva per la valutazione dei presupposti dell’istanza.Sussiste quindi un vizio che integra una nullità di ordine generale ai sensidegli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo deduce nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per motivazione apparente ecomunque contraddittoria.Nel rilevare le violazioni alle prescrizioni enumerate nelle informative delleforze dell’ordine, il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di valutare lesuccessive autorizzazioni concesse dallo stesso Magistrato di sorveglianza equindi di verificare l’effettiva incidenza che tali condotte potevano avere sullaprognosi funzionale alla concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali.Non aveva inoltre motivato sull’idoneità della misura alternativa a contribuire alreinserimento sociale del condannato.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento delprovvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza inaccoglimento del primo motivoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. E’ in particolare fondato il primo motivo.Come annota il Procuratore Generale, l'avviso di fissazione per l’udienza del04/12/2025 fu notificato non all’avv. [OSCURATO:PERSONA], espressamente nominato difiducia per la fase dell'esecuzione (cfr. nomina in atti del 13 aprile 2025), bensìall’avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro con studio legale ubicato presso indirizzodiverso da quello di pertinenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].All'udienza prevista, inoltre, non fu presente alcun difensore di fiducia, bensìl'avvocato di ufficio di turno appositamente convocato dal Tribunale, dopo avereconstatato l’assenza del difensore, ma senza avere rilevato la nullità dellanotifica.Ciò ha determinato la nullità assoluta del provvedimento conclusivo, ai sensidegli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 666 cod. proc. pen. per la mancatanotifica al difensore del condannato del decreto di fissazione dell’udienzacamerale ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen.3. Il vizio rilevato ha, quindi, prodotto la nullità dell’intero procedimento edel provvedimento che lo ha concluso e che va, pertanto, annullato con rinvioperché il Tribunale di sorveglianza di Roma proceda a nuovo giudizio.Ogni altra questione rimane assorbita P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]