CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37464/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale; deposita conclusioni e nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Potenza, con la decisione in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Matera il 9.7.2019, all'esito di rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di tre anni e quattro giorni di reclusione, nonché di 2.400 euro di multa, in relazione ai reati di furto in abitazione, aggravato dall'uso di mezzi fraudolenti e dalla destrezza, oltre che dal danno patrimoniale di rilevante gravità, e di utilizzo indebito di carte di credito, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato, cugino e vicino di casa della persona offesa, ha riprodotto la chiave della serratura della casa della vittima, approfittando del fatto che costei era solita lasciarla nella toppa per brevi periodi nel corso della giornata e, grazie ad essa, si è introdotto, nella sua abitazione, diverse volte, in orario notturno, senza mai essere scoperto, impossessandosi del bancomat e del codice "pin" della donna, con i quali ha effettuato nel tempo numerosi prelievi (ne sono stati accertati ben 123) presso sportelli bancari, causando un consistente ammanco di danaro, pari ad oltre 60.000 euro, nel periodo da giugno ad agosto 2017, somma solo in parte restituita. Ogni volta, l'imputato aveva cura di riporre la borsa e il bancomat prelevato al posto da dove li aveva sottratti, di modo che la vittima non si accorgesse di nulla, ed in tale accorgimento i giudici di merito hanno ritenuto si configurasse l'aggravante della destrezza. Il mezzo fraudolento è integrato, invece, dall'utilizzo della chiave contraffatta. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo, tramite il difensore, due distinti motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di mancanza di motivazione relativamente alle ragioni d'appello proposte dal ricorrente e riferite all'impossibilità di configurare nella sua condotta plurimi reati di furto in abitazione, essendo evidente il suo interesse a rimettere al loro posto i bancomat della vittima al fine di poter continuare a prelevare danaro senza essere scoperto, sicchè mancherebbe la volontà di sottrarre la res e di impossessarsene. Inoltre, si contesta la circostanza che la vittima non si fosse resa conto di quanto stava avvenendo, vista la reiterazione delle sottrazioni di danaro e la tardività delle denunce. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia mancanza di motivazione del provvedimento impugnato quanto all'omessa valutazione dell'attendibilità della persona offesa, mai effettivamente sottoposta a verifica, ma solo apoditticamente affermata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. La sentenza impugnata è ben costruita dal punto di vista storico e logico; la sintesi della vicenda è chiara, secondo le linee già riportate in precedenza. Il ricorrente, invece, ripropone sostanzialmente al Collegio i motivi di appello ai quali si è già risposto in sentenza, ricalcandoli anche graficamente. 2.1. Quanto al primo motivo, le questioni proposte sono, in sintesi, quelle già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione. Si tratta, dunque, di motivi in gran parte da considerare non specifici, in quanto la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso, tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). È inammissibile, in conclusione, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425). La Corte territoriale motiva adesivamente rispetto a quanto già affermato dal giudice di primo grado e spiega l'infondatezza palese della richiesta di riqualificazione dei reati in furto d'uso, alla luce del divieto normativo posto dall'art. 626, comma secondo, cod. pen., che esclude l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma primo, n. 1, della medesima disposizione se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente e, nel caso all'esame del Collegio, sono state ritenute sussistenti sia l'aggravante del mezzo fraudolento (costituito dall'utilizzo della chiave di casa della vittima, abusivamente duplicata), sia quella della destrezza (ritenuta sussistente per le modalità della condotta, accorte nell'introdursi in casa mentre la vittima era momentaneamente assente ovvero dormiva e nell'evitare che ella si accorgesse di qualsiasi spostamento della propria borsa o delle proprie cose, rimettendo tutto nella medesima posizione precedente all'appropriazione). La conclusione è ineccepibile e con essa il ricorrente non si confronta, limitandosi a ripetere l'obiezione relativa al fatto che sarebbe mancata la volontà di appropriazione della res, poiché il bancomat veniva prelevato da casa della vittima, con la prospettiva, ogni volta, di riportarlo in sede affinchè la persona offesa non si accorgesse di nulla, dimenticando, in ogni caso, che l'uso momentaneo che caratterizza la fattispecie tipica del furto d'uso deve essere conforme alla natura e alla destinazione della cosa sottratta (Sez. 5, n. 42048 del 26/6/2017, Angiolosanto, Rv. 271425); e non può sostenersi che l'utilizzo indebito di quest'ultimo da parte di un soggetto che non ne sia titolare, al fine di appropriarsi di danaro dell'intestatario del conto corrente, costituisca un uso conforme ovvero corrisponda alla destinazione della res. In definitiva, così come nel caso di furto aggravato dalla violenza sulle cose (Sez. 2, n. 1663 del 4/12/1970, dep. 1971, Cartini, Rv. 117701), anche nelle ipotesi di furto aggravato dalla destrezza o dall'uso del mezzo fraudolento, in forza del testuale disposto del secondo comma dell'art. 626 cod. pen., il furto d'uso non è giuridicamente configurabile. Ed in generale, il furto d'uso, punibile a querela dell'offeso, non è configurabile quando ricorre una delle aggravanti prescritte nei primi quattro numeri dell'art. 625 cod. pen. (Sez. 2, n. 18 del 7/10/1975, dep. 1976, Lardara, Rv. 131696). Del resto, in ipotesi con qualche punto di contatto con quella in esame, in cui l'eccezione difensiva verte su un'invocata (quanto fantasiosa) "acquiescenza" della persona offesa all'impossessamento del suo bancomat da parte dell'autore del reato, è stato affermato che l'eventuale autorizzazione dell'avente diritto all'utilizzo del bancomat da parte di terzi per compiere operazioni di prelievo assumerà rilevanza solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto (attraverso la dimostrazione dei rapporti esistenti tra le parti e delle circostanze in cui sia intervenuta tale autorizzazione) che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisce solo nell'interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l'uso della carta di credito, su disposizione del titolare legittimo (cfr. Sez. 2, n. 17453 del 22/02/2019, Pautasso, Rv. 276422; Sez. 2, n. 18609 del 16/2/2021, Chiuchiolo, Rv. 281286). Infine, già in epoca risalente questa Corte ha chiarito che per la configurabilità del reato di furto d'uso è necessario che l'impossessamento sia stato tale da incidere sul preesistente rapporto di detenzione nel senso di interromperne la continuità: e ciò si verifica quando la cosa venga rimossa per un certo lasso di tempo e per una apprezzabile distanza di spazio dal luogo in cui si trovava (Sez. 2, n. 1859 del 17/12/1965, dep. 1966, Pitter, Rv. 102021; Sez. 5, n. 7251 del 22/4/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 190989). Del tutto assertiva, poi, ed in fatto - dunque, inammissibile - è la tesi secondo cui la vittima non avrebbe perso mai effettivamente il controllo del bancomat, poiché non sarebbe possibile che ella non si sia avveduta dei numerosissimi prelievi indebiti, sicchè se ne ipotizza l'acquiescenza ad essi: la persona offesa, infatti, ha riferito candidamente che ella non aveva l'abitudine di controllare gli estratti conto che la banca inviava periodicamente e di aver scoperto gli ammanchi solo per caso, quando, con stupore, si era accorta di aver esaurito il limite di prelievo mensile, abilitato fino alla consistente somma di settemila euro.2.2. Egualmente privo di qualsiasi pregio è l'argomento difensivo che attacca la valutazione di attendibilità della persona offesa, che sarebbe mancante. Il motivo non è stato proposto in appello, sicchè è formulato per la prima volta dinanzi al Collegio e, pertanto, inammissibile. Invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame e sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr. ex multis Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto motivo nuovo quello relativo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno rispetto a quello che in appello si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; analogo principio è stato affermato anche in tema di misure cautelari: cfr. Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. 3.1. Deve essere disposta, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nella presente fase di giudizio, che si ritiene congruo liquidare, alla luce della nota spese, nella misura di 3.500 euro, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ch