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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36921/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di diffamazione commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della parte civile DEFILIPPI, è stato articolato un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al proposto motivo, laddove denunciano, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (in maniera già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), l'operata valutazione delle prove dichiarative (segnatamente, la deposizione della parte offesa costituitasi parte civile) documentali (segnatamente, il verbale di negoziazione e il contenuto di una mail inviata da Sammicheli a Chiodo), sotto il profilo del loro travisamento, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di diffamazione commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della parte civile DEFILIPPI, è stato articolato un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al proposto motivo, laddove denunciano, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (in maniera già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), l'operata valutazione delle prove dichiarative (segnatamente, la deposizione della parte offesa costituitasi parte civile) documentali (segnatamente, il verbale di negoziazione e il contenuto di una mail inviata da Sammicheli a Chiodo), sotto il profilo del loro travisamento, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore
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