CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16872/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Stato.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA].– controricorrente –Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdella PUGLIA n. 784/2025 depositata in data 5 marzo 2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, recependo irilievi constatati nel p.v.c. redatto dalla GdF, per le annualità d’imposta2010 e 2011, emetteva, nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi diaccertamento nn. TVM010102296 e TVM010102298, con i quali venivanoaccertati ricavi non dichiarati per euro 466.253,00 per entrambi i periodiNumero registro generale 16121/2025Numero sezionale 4357/2026Numero di raccolta generale 16872/2026Data pubblicazione 29/05/2026di imposta. Tali ricavi omessi determinavano, per il periodo d’imposta2010, una maggiore IVA accertata di euro 93.250,00, mentre per l’annod’imposta 2011 – tenuto conto che dal 17 settembre 2011 l’aliquotaordinaria era stata modificata, passando dal 20% al 21% - conducevanoad una maggiore IVA di euro 94.805,00.2. Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva unicoricorso dinanzi la C.t.p. di Lecce; si costituiva in giudizio l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Lecce, con sentenza n. 2862/2018, accoglieva il ricorso delcontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. dellaPuglia; si costituiva in giudizio il contribuente, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della decisione di primo grado.5. La C.g.t. adita, con sentenza n. 784/2025, depositata in data 5 marzo2025, rigettava l’appello dell’Ufficio.6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente ha resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026,per la quale il contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni diinammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente.Con una prima eccezione, il contribuente sostiene che il ricorso sarebbeinammissibile in quanto si risolverebbe in una mera criticaall'accertamento fattuale operato dai giudici di merito, sollecitando unarivisitazione della vicenda processuale non consentita in sede dilegittimità.L'eccezione è infondata.Numero registro generale 16121/2025Numero sezionale 4357/2026Numero di raccolta generale 16872/2026Data pubblicazione 29/05/2026La ricorrente Agenzia delle Entrate non ha dedotto un vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., relativo all'omesso esame di un fatto decisivo,ma ha lamentato un error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., per violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza. Inparticolare, l'Ufficio denuncia una "motivazione apparente", vizio cheindispensabile e che non implica una richiesta di riesame del merito dellacontroversia, bensì un controllo sulla stessa esistenza e comprensibilitàdella ratio decidendi. La censura, pertanto, rientra a pieno titolonell'ambito del giudizio di legittimità.1.1. Con una seconda eccezione, il controricorrente lamenta la carenza diautosufficienza del ricorso, in violazione dell'art. 366 c.p.c., poiché l'Ufficiofarebbe riferimento a documenti senza averli prodotti o localizzati nelfascicolo processuale.Anche tale eccezione è infondata.Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, pur dettagliato nella ricostruzione deifatti, consente una chiara comprensione dell'oggetto della controversia edelle censure mosse alla sentenza impugnata. La doglianza principaleverte sulla motivazione della sentenza di secondo grado, il cui testo èampiamente trascritto e analizzato nel ricorso stesso, permettendo aquesta Corte di valutarne la portata senza la necessità di attingere ad attiesterni. Il principio di autosufficienza è dunque rispettato, in quanto ilricorso contiene tutti gli elementi necessari per delibare la fondatezzadella censura processuale sollevata.2. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4), D. Lgs. n. 546/1992 edell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. 2 della Puglia, nel ritenereinfondato l’unico motivo di appello prospettato dall’Ufficio, concernente laNumero registro generale 16121/2025Numero sezionale 4357/2026Numero di raccolta generale 16872/2026Data pubblicazione 29/05/2026carenza di motivazione della sentenza di primo grado, ha osservatosemplicisticamente che “la sentenza impugnata è ben motivata e, alcontrario delle deduzioni della parte appellante, si rileva che il suocontenuto rispecchia quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs. n 546/1992,ossia contiene: la concisa esposizione dello svolgimento del processo, lerichieste delle parti, la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto diaccoglimento, relativi alle questioni di merito”, rendendo, in tal modo, unadecisione caratterizzata da una motivazione meramente apparente, cherisulta del tutto priva di qualsivoglia disamina circa le argomentazioniesposte nell’atto di appello con riguardo all’assenza di motivazione nellapronuncia di prime cure.Il motivo è fondato.2.1. Va qui ricordato che per le Sezioni unite di questa Corte lamotivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 19/12/2016 n. 26127; conf. Sez. 5 del14/12/2018 n. 32347).La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che il viziodi motivazione, nella forma della "motivazione apparente", sussiste nonsolo in caso di assenza grafica della stessa, ma anche quando leargomentazioni addotte, pur esistendo, siano svolte in modo talmentecontraddittorio, perplesso o generico da non permettere di comprenderel'iter logico-giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione (Cass.n. 12568 del 10.05.2019). Come affermato dalle Sezioni Unite, lamotivazione è apparente quando non assolve alla sua finalità, che è quelladi esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesseNumero registro generale 16121/2025Numero sezionale 4357/2026Numero di raccolta generale 16872/2026Data pubblicazione 29/05/2026pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico econsequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi»(Cass. n. 6747 del 14.03.2025). Tale vizio, che integra una violazione dilegge processuale, determina la nullità della sentenza per mancanza di unrequisito essenziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132, n. 4,c.p.c. e 36, n. 4, D.Lgs. 546/1992 (Cass. n. 6747 del 14.03.2025).2.2. Nel caso di specie, la C.g.t. 2 della Puglia, a fronte di un appellodell'Agenzia che lamentava specificamente l'impossibilità di comprendere ilpercorso logico seguito dai primi giudici per determinare un abbattimentodel 35% sulla base imponibile, ha risposto con affermazioni del tuttoapodittiche e di stile.La sentenza impugnata si è limitata a statuire che la sentenza di primogrado fosse "ben motivata" in quanto contenente gli elementi formaliprevisti dall'art. 36 del D.Lgs. 546/1992. Inoltre, la C.g.t. 2 ha aggiuntofrasi generiche quali «I primi giudici hanno correttamente rappresentato ilmerito della controversia. Hanno tenuto conto dei c.d. prelevamenti nongiustificati. È stato ricostruito il conto economico ai fini aziendali. È statoricostruito il ciclo produttivo dell'azienda».Tali asserzioni non costituiscono una motivazione idonea a superare il"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost; il giudiced'appello ha il dovere di esaminare i motivi di gravame e di fornire unarisposta argomentata alle censure sollevate dalla parte appellante nonessendo sufficiente un generico rinvio alla decisione di primo grado ol'utilizzo di formule stereotipate che non entrano nel merito delle questionidevolute.La C.g.t. 2 ha completamente omesso di spiegare perché ritenesseinfondata la doglianza dell'Ufficio sulla incomprensibilità del calcolooperato dalla C.T.P., travisando e obliterando le ragioni dell'appello.2. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversaNumero registro generale 16121/2025Numero sezionale 4357/2026Numero di raccolta generale 16872/2026Data pubblicazione 29/05/2026composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio delgiudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro