CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24903-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24903/2021 avverso la sentenza n. 1324/2021 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 4315/2022Numero di raccolta generale 17116/2022 SALERNO, depositata il 15/09/2021; Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. considerato che il Relatore ha formulato proposta nei termini seguenti: <<Si è in presenza di sentenza di primo grado con la quale sono state disattese le domande di [OSCURATO:PERSONA] avanzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con le quali l’attore aveva chiesto dichiararsi avente natura pubblica una strada d’accesso alle private proprietà e la percorribilità della stessa con mezzi meccanici, nonché la comunione di un cortile antistante la di lui proprietà, confermata dalla Corte d’appello di Salerno. Ricorre il Ferrara con cinque motivi e resiste con controricorso l’intimato. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione falsa applicazione dell’art. 345, co. 3, cod. proc. civ., per essere stata dichiarata inammissibile la produzione di una sentenza intervenuta tra le parti, non può essere scrutinato, non avendo il ricorrente spiegato in questa sede il rilievo che avrebbe potuto avere nel giudizio qui al vaglio la predetta sentenza. Il secondo e il terzo motivo, denuncianti l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in presenza di “doppia conforme” non sono scrutinabili, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. Il quarto e il quinto motivo (quest’ultimo per mero refuso indicato in ricorso ancora come quarto), denuncianti, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1100, 1102, 2697, 2727, 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.; nonché degli artt. 1063, 1064, 1065, 1066 1067 cod. civ. e, ancora una volta, 115 e 116 cod. proc. civ., appaiono anch’essi inammissibili. È del tutto evidente che il ricorrente, enunciando i F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24903/2021 Numero sezionale 4315/2022 principi regolanti la materia mira a un improprio riesame di merito; di talché, nella Numero di raccolta generale 17116/2022Data pubblicazione 26/05/2022 sostanza, la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299 e, da ultimo, da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021). Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Non ricorrono, invece, i presupposti per emettere pronuncia di condanna a titolo di responsabilità aggravata, siccome invocata dalla controparte. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24903/2021 Numero sezionale 4315/2022 quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1Numero di raccolta generale 17116/2022Data pubblicazione 26/05/2022-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N