CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01760/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.9567/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza n. 1808/2019 della Corte d’appello di Ancona pubblicata il 23-12-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 381/2014 il Tribunale di Fermo rigettò la domanda di rivendica proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale assumeva di essere proprietario de ll’immobile censito al NCEU del Comune di OGGETTO: acquisto della proprietà per usucapione R.G.9567/2020 C.C. 16-11-2023 Fermo, fg. 60, particella 95 sub 9 per averlo acquistato con atto del notaio Rossetti in data 8-6-1990 rep. 13289 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], dichiarò che la stessa aveva acquistato la proprietà dell’immobile per usucapione. Con sentenza n.1898 depositata il 23-12-2019 la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appelloprincipale di [OSCURATO:PERSONA] s setti e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto il rigetto della sua domanda ex art. 96 cod. proc. civ., compensando le spese del grado tra le parti. La sentenza ha considerato che il Tribunale aveva valorizza t o la transazione intercorsa tra le parti,con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e l’interclusione di tali locali, per accedere ai quali era necessario attraversare la proprietà Maggiori. Ha evidenziato che in questo modo il primo giudice non aveva dichiarato che la transazione costituisse il titolo fondante l’usucapione, ma aveva affermato che nel 1990 le parti avevano riconosciuto, in via transattiva, un fatto già compiuto, e cioè avevano riconosciuto che erano sussistenti i presupposti di fatto dell’usucapione, in particolare il possesso continuato per venti anni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi danti causa, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva infatti partecipato alla transazione. La sentenza ha dichiarato che dal contenuto della transazione risultava che le parti avevano voluto definire procedimento possessorio introdotto da [OSCURATO:PERSONA] uori e “ogni altra questione inerente alla porzione acquistata dal Massetti”; dall’esame dell’atto risultava che esso conteneva accordo transattivo per ciò che concerneva l’azione possessoria, una dichiarazione di scienza per quanto riguardava i presupposti fondanti l’acquisto per usucapione e, in ogni caso, una rinuncia ai diritti sulla porzione in contestazione da parte del Massetti; ciò appariva giustificato dal fatto che per accedere alla porzione rivendicata era necessario attraversare la porzione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la porzione rivendicata era interclusa all’interno della proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base ditre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, nel quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato al fine di riproporre le domande svolte in via subordinata e non esaminate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. All’esito della camera di consiglio del 1 6 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è rubricato “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 100, 101, 331 c.p.c. della sentenza di appello laddove rigettava i motivi di impugnazione dell’appellante principale senza disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le persone costituenti la parte contrassegnata con la lettera b) nella scrittura privata intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] (denominata parte a) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (denominata lettera b) datata 10/10/1990”. Il ricorrente evidenzia che la scrittura privata del 10-10-1990 considerata dalla sentenza impugnata era stata conclusa da una parte daLuciano Massetti e dall’altra da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; perciò sostiene che la domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione formulata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1.Il motivo è infondato. Sussiste e deve essere applicato il principio secondo il quale la domanda di acquisto della proprietà per usucapione deve essere proposta nei confronti di chi è proprietario del bene all’atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (Cass. Sez. 2 4-10-2018 n. 24260 Rv. 651231- 01, Cass. Sez. 2 28-8-2015 n. 17270 Rv. 636126-01, Cass. Sez. 3 11- 2-2010 n. 3086 Rv. 611459-01). Nella fattispecie la convenuta [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione nei confronti dell’attore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva agito sostenendo di essere proprietario dell’immobile per averlo acquistato con atto del notaio Rossetti di data 8-6-1990 rep. 13289, per cui aveva esattamente diretto la domanda unicamente nei confronti del soggetto che si assumeva proprietario. Il ricorrente sostiene che la domanda avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti degli altri soggetti che avevano concluso la transazione il 10-10-1990. P erò la sentenza impugnata non ha accertato che la transazione costituisse il titolo per l’acquisto della proprietà né per [OSCURATO:PERSONA], né per gli altri soggetti che avevano concluso unitamente a lei la transazione con [OSCURATO:PERSONA], per cui non sussistono i presupposti per ritenere che gli altri contraenti fossero litisconsorti necessari. L a sentenza impugnata, eseguendo l’interpretazione della scrittura in termini n on censurat i con moti vi ammissibili dal ricorrente, ha accertato (da pag. 7 in fine) che la scrittura riconosceva l’esistenza delpossesso continuato per vent’anni in capo aCarla Maggiori e ai suoi danti causa tra i quali [OSCURATO:PERSONA], che infatti aveva partecipato alla transazione; ha altresì accertato che [OSCURATO:PERSONA] partecipato alla scrittura per definire in via transattiva causa possessoria da lei proposta. Quindi, la Corte territoriale ha accertato che con quel contratto le parti avevano riconosciuto esistente il possesso esclusivamente in capo a [OSCURATO:PERSONA], per cui non si configurano i presupposti per ritenere ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri contraenti. 2.Il secondo motivo è rubricato “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 75 c.p.c. e 1100 e segg. del c.c., nonché in relazione alle norme che regolano la qualificazione giuridica della domanda e i principi dell’ultra ed extra petita (artt. 112 e segg. c.p.c.) della sentenza di appello impugnata riguardo la conferma della sentenza del Tribunale di Fermo, laddove riconosceva l’intera proprietà alla sola [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile destinato a civile abitazione sito in Fermo, corso Cavour, descritto al NCEU del Comune di Fermo al foglio 60, particella 95 sub 9, per riconosciuta maturata usucapione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale risultava intestatario per averlo acquistato per atto pubblico del 08/06/1990”. Il ricorrente evidenzia che il riconoscimento compiuto da [OSCURATO:PERSONA] nella scrittura privata del 10-10-1990 doveva ritenersi rivolto in favore di tutte e tre le persone costituenti la parte b) nella scrittura stessa e quindi la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere qualificata come domanda di accertamento della proprietà per l’intero, ma solo per la quota pro-indiviso. 2.1.Le ragioni svolte per rigettare il primo motivo di ricorso comportanoil rigetto anche del secondo motivo. La Corte territoriale ha interpretato la scrittura 10-10-1990 come contenente il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti per l’usucapione in capo a [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al diritto di proprietà sull’intero immobile e non soltanto su una quota. Il ricorrente non propone motivo di ricorso volto a sostenere l’erroneità dell’interpretazione della scrittura per la violazione dei canoni di interpretazione dei contratti, per cui in sostanza si limita in modo inammissibile a proporre una interpretazione del negozio diversa da quella eseguita dal giudice di merito. 3.Il terzo motivo è rubricato “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1158, 1988, 2730 e 2909 del c.c. e 116 c.p.c. laddove la Corte di merito assumeva l’intervenuto riconoscimento della maturata usucapione da parte del [OSCURATO:PERSONA] (proprietario intestatario) in favore dei tre soggetti indicati come parte b) nella scrittura privata del 10/10/1990 nonostante gli aspetti di incompatibilità logica riguardo la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] e l’interclusione dell’appartamento de qua”. Il ricorrente evidenzia come l’usucapione sia istituto sottratto a qualsiasi convenzione stipulata tra le parti, in quanto il perfezionarsi della fattispecie presuppone l’accertamento dei relativi requisiti; dichiara che nella fattispecie è incomprensibile l’unione del possesso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe avvenuto dopo la data della scrittura e perciò in contrasto con la riconosciuta maturazione dell’usucapione alla data della scrittura; aggiunge che la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], l’interclusione dell’appartamento, il possesso dell’immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] costituivano giudicato esterno di cui alla sentenza penale n. 1692/2015 della Corte d’appello di Ancona, idoneo a escludere l’usucapione per difetto dei relativi elementi costitutivi. 3.1.Il motivo è inammissibile sotto vari profili, in primo luogo perché non coglie il contenuto della decisione e perciò non la censura in modo pertinente. In nessun punto della sentenza la Corte d’appello ha affermato che l’accordo transattivo fosse il titolo dell’usucapione; la Corte d’appello ha soltanto dichiarato che la scrittura conteneva una dichiarazione di scienza relativa ai presupposti fondanti l’acquisto per usucapione e quindi ha tratto dal contenuto di quella scrittura gli elementi probatori necessari al fine del decidere.In nessun punto della sentenza s i afferma che il termine ventennale per l’usucapione sia maturato dopo la stipulazione della scrittura, perché tutta l’argomentazionedella corte territoriale è volta a ritenere che i presupposti dell’usucapione erano già maturati a quella data; la sentenza ha soltanto evidenziato (pag. 9 all’inizio) che [OSCURATO:PERSONA], allorché aveva ceduto in data 29 - 12 - 1990 alla sorella l’immobile collegato alla porzione oggetto di usucapione, non aveva potuto indicare quella particella, che non era a lui intestata, dopo avere dato atto (pag. 8 all’inizio) che alla data del 10-10-1990 il possesso ventennale era già maturato. Quindi, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse avente causa di [OSCURATO:PERSONA] per atto di acquisto del 29-12- 1990 non ha il significato che pretende il ricorrente, relativo al maturare del termine ventennale dopo la transazionedel 10-10 - 1990 . Il riferimento al giudicato esterno di cui a una sentenza penale emessa nel 2015 èin primo luogo inammissibile ai sensi dell’art. 366 co. 1 n.6 cod. proc. civ., perché il ricorrente non specifica in quali atti avesse posto la questione, che non risulta trattata dalla sentenza impugnata, nonostante la sentenza alla quale fa riferimento il ricorrente fosse stata emessa nel 2015 e perciò il relativo giudicato dovesse essere eccepito nel corso del giudizio di appello. Infatti, nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile qualora emerga dagli atti prodotti nel giudizio di merito e nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. Sez. L 21-4-2022 n. 12754 Rv. 664480-01, Cass. Sez. U 16-6-2006 n. 13916 Rv. 589695-01). 4.L’integrale rigetto dei motivi di ricorso principale comporta che non debba essere esaminato il ricorso incidentale, proposto solo in via subordinata.5.Le spese del giudizio di cassazione, in dispositivo liquidate, sono poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro2.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unif