CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08781/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 221 77 /20 2 3 R.G. ) proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione,con sede in Sondrio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9 ([OSCURATO:PERSONA]: 06933330968),in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, congiuntamente e disgiuntamente, rappresentano e difendono la società stessa, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizz i p.e.c. dei difensori : n. 22177/2023R.G. Cron. Rep. C.C.28 gennaio 2025 Tributi - Società a ristretta base partecipativa -Utili extracontabili.“[OSCURATO:EMAIL]”, “[OSCURATO:EMAIL]” e “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardian. 2877/11/2022, pubblicata il 7 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-La vicenda concerne l’avviso di accertamento n. T9B072701954/2020, impugnatodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano. Con tale atto impositivo, sulla base dell’omessa dichiarazione di utili extracontabili per l’ammontare di €. 100.000 ,00 , l' amministrazione finanziaria, considerato che la società Eden CompanyS.r.l. in liquidazione si doveva ritenere a ristretta base partecipativa in quanto le quote sociali erano possedute da tre società di capitali anch'esse a ristretta base sociale ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. ), applicava la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili e conseguentemente riteneva che la predetta contribuenteavesse distribuito gli utili alle persone fisiche che detenevano le quote di partecipazione nelle tre società a loro volta partecipanti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in violazione dell'obbligo del sostituto di imposta di effettuare la ritenuta prescritta dall'art. 27del d.P.R. n. 600 del 1973. L’avviso di accertamentoveniva annullato dalla Commissione di primo grado sull'assunto che «l'applicazione dell'art.27 comma 1 del d.P.R. 600 del 1973, secondo cui la società che distribuisce utili deve effettuare una ritenuta a titolo di imposta del 26% con obbligo di rivalsa, presuppone in via logica che si tratti di utili regolarmente contabilizzati e distribuiti, ed è incompatibile con il diverso fenomeno della distribuzione "in nero" degli utili extracontabili. Diversamente si determinerebbe in capo al soggetto che ha effettuato la distribuzione di utili extracontabili un obbligo "di autodenuncia", poiché sarebbe gravato dall'obbligo giuridico di dichiarare l’avvenuto conseguimento di utili non iscritti a bilancio e l'attribuzione degli stessi ai soci». 2.- L a Co mmissione t ributaria regionale della Lombardia , investita dall’appello propost o da l l’Agenzia delle Entrate , con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione,lo rigettava. In particolare, il giudice d’appello evidenziava come la giurisprudenza avesseribadito il principio secondo cui «In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale» (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 15824 del 29 luglio 2016, Rv. 640622 - 01 ) e come t ale presunzione di riparto, operasse tuttaviasolo in caso di società a ristretta base sociale e con riguard o a l rapporto diretto tra società e soci. Nella fattispecie in esame, invece, il rapporto con i soci persone fisiche risultavaintermediato dalla presenza di altri distinti soggetti giuridici e , cioè, tre società di capitali. Né, del resto, l’amministrazione finanziaria appellante aveva offerto alcun elemento probatorio a sostegno dell’assunto secondo cui ricorreva un abuso dello schermo societario, cosicché tali affermazioni eranorimaste allo stato di mere allegazioni indimostrate. 3.-Avverso la menzionata sente nza d’appello , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un unico motiv o . 4.- L a società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con atto depositato in modalità telematica, la ricorrente Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorsoin quanto la contribuente ha presentato tempestiva e regolare domanda di definizione relativa all’avviso di accertamento oggetto di controversia, provvedendo altresì a versare interamente gli importi dovuti. Di tale atto di rinuncia è stata data regolare comunicazione alla società controricorrente. Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Sussistono motivi idonei a giustificare l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione Dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità ; spese compensate. Cos