CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], revocando l'ordine di demolizione di una mansarda realizzata in Aversa, via Michelangelo n. 141. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il Procuratore della Repubblica territoriale affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001. Dopo aver ricapitolato la vicenda processuale, osserva il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare, perché illegittima, la decisione del T.a.r. Campania del 20 maggio 2020, in quanto il rilascio del titolo in sanatoria era stato richiesto quando erano ampiamente decorsi i novanta giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, e, quindi, l'immobile era stato acquisito al patrimonio comunale. 2.2. Con il secondo motivo sí lamenta l'erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen. Nel ricollegarsi al motivo precedente, evidenzia il ricorrente che il Tessitore non aveva alcun interesse per proporre l'incidente di esecuzione, in quanto, a quella data, l'immobile era stato acquisito al patrimonio del Comune. 3. In data 29 luglio 2022 il difensore ha inviato note difensive, con le quali, nel controdedurre rispetto ai motivi di ricorso, ne chiede l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Da quanto emerge dal provvedimento impugnato, la vicenda processuale è stata così ricostruita. 2.1. In data 10 agosto 2003 il Comune di Aversa emise l'ordine amministrativo di demolizione n. 133/2003, notificato a [OSCURATO:PERSONA], relativo ad alcune mansarde, tra cui quella in oggetto. 2.2. Il 6 luglio 2004 [OSCURATO:PERSONA], il quale nelle more aveva acquistato la mansarda in esame dalla cooperativa del Becchimanzi, presentò domanda di sa nato ria. 2.3. Con sentenza del 22 novembre 2004, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 28 marzo 2006 e irrevocabile il 16 ottobre 2006, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] distaccata di Aversa condannò [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per la costruzione di cinque mansarde abitabili, tra cui quella del presente ricorso, perché ritenute abusive, disponendo la demolizione di tali opere. 2.4. In data 31 marzo 2008 il Comune di Aversa rilasciò il richiesto permesso di costruire in sanatoria. 2.5. In data 13 luglio 2017 il Tessitore propose incidente di esecuzione, chiedendo la revoca dell'ordine di demolizione. 2.6. In data 27 dicembre 2018 il Comune di Aversa, in sede di autotutela, annullò il permesso di costruire. 2.7. In accoglimento del ricorso presentato dal Tessitore, con sentenza del 20 maggio 2020 il T.a.r. Campania annullò il provvedimento del Comune di Aversa del 27 dicembre 2018. 3. Orbene, è ben vero che, come ricordato dal pubblico ministero ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte afferma, senza cedimenti, che, cui in tema di reati edilizi, a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato al condannato per l'esecuzione dell'ordine di demolizione, viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dello stesso, essendo il bene ormai divenuto di proprietà del Comune (ex multis, Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016 - dep. 27/10/2016, Ligorio, Rv. 268133). E tuttavia il giudice dell'esecuzione, confrontandosi con tale principio, aveva espressamente applicato il disposto del comma 19 dell'art. 39 I. 724 del 1994, testualmente richiamato dall'art. 32 I. n. 326 del 2003, a tenore del quale "Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 10 dicembre 1994". Su questa base giuridica, il Tribunale ha rilevato la legittimità del provvedimento del condono del 31 marzo 2008 in quanto l'istante, ai sensi dell'indicata normativa., era legittimato a presentare la relativa domanda dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla precedente ordinanza di demolizione, e considerando, quanto al merito, che "non emergono ulteriori elementi che pongano in dubbio la regolarità del permesso di costruire" (p. 3 dell'ordinanza impugnata). 4. A fronte di tale motivazione, il pubblico ministero deduce unicamente la circostanza che il bene, a seguito del decorso del termine di novanta giorni alla notifica della ordinanza di demolizione, fosse entrato a far parte del patrimonio del Comune, con l'ulteriore conseguenza della mancanza di interesse del Tessitore. Per contro, il pubblico ministero, per contrastare l'affermazione del Tribunale secondo cui, come detto, nel caso in esame trova applicazione l'art. 39, comma 19, I. 724 del 1994 e che, soprattutto "non emergono ulteriori elementi che pongano in dubbio la regolarità del permesso di costruire", avrebbe dovuto evidenziare concreti elementi di fatto da cui desumere che, nel caso di specie, il permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato in maniera illegittima per motivi ovviamente diversi dall'acquisizione dell'immobile al Comune, quali, ad esempio, il superamento dei limiti volumetrici previsti per l'applicazione del condono dall'art. 32, comma 25, d.l. n. 268 del 2003, n. 269, conv. con modif. da I. n. 326 del 2003 (750 mc. in relazione a ciascuna unità abitativa e 3.000 mc. in relazione all'intera costruzione) ovvero la prosecuzione delle opere dopo il termine di legge. Ma di tali elementi non vi è traccia nel ricorso, che, quindi, non confrontandosi con la ratio decidente alla base del provvedimento impugnato, deve essere conseguentemente dichiarato inammis