CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. udito il difensore 'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alteri° emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza del 26 giugno 2022 in relazione al reato di concorso in detenzione e porto di arma comune da sparo aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa (artt. 10,12, 14 I. 14 ottobre 1974 n. 497, ed art. 416-bis.1 cod. pen.) commesso il 29 marzo 2022. In particolare, l'ipotesi accusatoria è che D'Alteri°, ricevuta la richiesta da parte di un imprenditore agricolo di essere spalleggiato ad un incontro che questi doveva avere con una persona che pretendeva denaro, si sia recato a tale incontro armato di una pistola ed abbia a sua volta chiesto a due persone, di nome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di accompagnarlo allo stesso incontro. La prova è stata desunta da alcune intercettazioni di conversazioni avvenute nella giornata del 29 marzo 2022 in cui è avvenuto il fatto. Il comportamento di D'Alteri° si inserirebbe in una faida tra gruppi criminali per il controllo del territorio, in particolare D'Alteri° sarebbe stato coinvolto dal suo conoscente quale esponente del clan Mallardo, facente parte dell'Allenza di Secondigliano; la controparte del suo conoscente aveva chiesto supporto, invece, al clan dei casalesi. Ij Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza cautelare, evidenziando che la conversazione n. 828 non avrebbe il contenuto indiziante che le si attribuisce (la riporta per intero nell'ordinanza) e non si comprende come in essa sia identificato D'Alterio, mentre la successiva conversazione n. 830, in cui Barbato e Vallefuoco parlano di lasciare l'arma nella masseria di D'Alteri° per poi andare a riprendersela, deporrebbe nel senso della non titolarità dell'arma da parte di D'Alteri°. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando che D'Alteri° è identificato con certezza, perché nella conversazione n. 826 Barbato e Vallefuoco si fermano davanti al cancello della sua masseria e leggono il nome del cartello che riporta proprio il cognome dello stesso, riporta il contenuto della conversazione n. 828 evidenziandone il contenuto indiziante, ed afferma che il tribunale ha travisato il contenuto della conversazione n. 830 che vuol dire solo che i due avevano intenzione di tenersi la pistola. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso deduce l'esistenza di un vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Quando il ricorso è presentato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art.606 cod. proc. pen., nella redazione del ricorso il ricorrente ha un onere formale aggiuntivo rispetto a quelli indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., onere processuale che è stato ricavato interpretativamente dalla formulazione della lett. e) dell'art.606 cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla fegge 20 febbraio 2006, n. 46 (secondo cui il vizio deve risultare dal testo della motivazione "ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"), di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere per sostenere l'esistenza del vizio. Nella lettura di questa norma, la giurisprudenza di legittimità, che in un primo momento aveva ritenuto possibile soddisfare l'onere mediante diverse modalità, compresa la mera indicazione precisa della posizione dell'atto all'interno del fascicolo del giudice del merito (Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994), ha poi progressivamente assunto un indirizzo di maggior rigore e, richiamando il principio processual-civilistico dell'autosufficienza del ricorso, ha ritenuto che non sia sufficiente limitarsi a richiamare atti del processo specificamente indicati, ma che sia necessaria la loro integrale trascrizione o allegazione al ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 1° marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione .del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc. Conti, Rv. 273261). Per questo indirizzo giurisprudenziale, che ormai si è consolidato, sono, quindi, inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, richiamano atti specificamente indicati, ma non ne contengono la loro integrale trascrizione o allegazione (v. sentenze Schioppo e Bregannotti sopra citate). Ne consegue che nel caso in esame, in cui il ricorrente fonda l'esistenza del vizio di motivazione su alcune conversazioni intercettate da cui si desumerebbe l'attribuibilità a D'Alteri° del comportamento descritto nella imputazione, ma non allega tale atto al ricorso né lo riporta in modo integrale all'interno dello stesso (è trascritta, peraltro non in modo integrale, solo la conversazione n. 826), il ricorso deve essere ritenuto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza` dello stesso. P.Q.M. Dichiara inammiss