CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 32171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36342/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 499/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Occorre premettere che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Quisquina (di seguito, per brevità, il Comune) acquistò, in virtù del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2011/VII del 9/7/1981, nonché ai sensi dell’art. 39 della legge della Regione Siciliana 12/8/1980, n. 87, i beni mobili e immobili nonché le attrezzature degli enti o istituti di cui all’art. 66, primo comma lett. a) e b) della L. 23/12/1978 n. 833, e, fra essi, il complesso immobiliare costituente sede dell’ex [OSCURATO:PERSONA] “G.B. Peruzzo”, cedendolo contestualmente in uso all’USL n. 9 di Bivona. Quindi, lo stesso Comune, previo assenso del Comitato di Gestione dell’USL n. 9 di Bivona, con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 12/3/1990, chiese l’autorizzazione allo svincolo dell’immobile dalla sua destinazione ad uso sanitario, per adibirlo a sede del corso di Lauree e [OSCURATO:PERSONA] della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo. Il Presidente della Regione Siciliana con decreto n. 48/1991 autorizzò lo svincolo dell’immobile dalla sua destinazione, al fine di perfezionare la cessione del complesso immobiliare e la sua utilizzazione quale sede universitaria, a condizione che la cessione avesse luogo a titolo oneroso, previa valutazione degli enti competenti, e con l'utilizzazione del ricavato per le finalità previste dall’art. 40 della legge della Regione Siciliana 12/8/1980, n. 87 A seguito di detta autorizzazione, il Comune con atto pubblico del 21/6/1993 cedette il predetto immobile alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, percependo a titolo di corrispettivo la somma di L. 3.370.000.000. 2. Nel 2009 l'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento (di seguito, per brevità, l’Azienda) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sciacca il Comune, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.740.459,75, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo di reimpiego delle somme ricavate dall'alienazione dell'immobile costituente sede dell'ex [OSCURATO:PERSONA] G.B. Peruzzo, sancito dall'articolo 40 della L. R. n. 87 del 1980. Il Comune si costituiva in giudizio, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nonché nel merito la prescrizione del diritto e l'infondatezza della domanda. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Il Tribunale di Sciacca con sentenza n. 478/2012, accertata la giurisdizione del giudice ordinario, riteneva il difetto di legittimazione attiva della parte attrice e dichiarava compensate tra le parti le spese processuali. 3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’Azienda, chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento della domanda di risarcimento proposta. Il Comune si costituiva nel giudizio di appello, contestando l’impugnazione ex adverso proposta ed insistendo, in via incidentale, nelle eccezioni e difese già svolte nel giudizio di primo grado. La Corte territoriale con sentenza n. 419/2019, nel rigettare l’appello, confermava la sentenza del giudice di primo grado, condannando l’Azienda alla rifusione delle spese processuali relative al grado. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’Azienda. Ha resistito con controricorso il Comune.Per l’odierna udienza non risultano presentate memorie ed il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’eccezione di tardività del ricorso non è fondata. Invero - premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12 marzo 2019 - occorre osservare che il ricorso è stato notificato il 27 novembre 2019, quando cioè, pur tenendo conto del periodo di sospensione feriale, non era ancora scaduto il termine annuale previsto dall’art. 327 primo comma c.p.c. (applicabile ratione temporis nella specie, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado prima del 4 luglio 2009). 2. Ciò posto, l’Azienda articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 40 delle Legge regionale siciliana n. 87/1980, nonché dell'art. 5 d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 81 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma l, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la sua legittimazione attiva a far valere il diritto al risarcimento del danno azionato. Osserva che la corte territoriale tanto ha affermato sulla base di due concorrenti motivazioni: da un lato, ha ritenuto che la legittimazione ad agire in ordine al diritto al risarcimento del danno promosso, nella specie, dall'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, spetterebbe non alla predetta Azienda, ma alla Regione Siciliana, segnatamente all'[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità; dall’altro, ha ritenuto che, quand'anche il menzionato art. 40 L. Reg. Siciliana n. 87/1980 dovesse ritenersi fondativo non di un rapporto obbligatorio intercorrente tra le [OSCURATO:PERSONA] e i Comuni, ma di un interesse superindividuale spettante alla collettività residente nel territorio comunale, la legittimazione ad agire relativa al diritto al risarcimento del danno azionato dall'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento farebbe capo non all'anzidetta Azienda, ma al Presidente della Regione Siciliana. Sostiene che, ai sensi dell'art. 40 L. Reg. Siciliana n. 87/1980, l'autorizzazione allo svincolo dei beni appartenenti ai Comuni ex artt. 66 e 65 d.lgs. n. 833/1978, rilasciata con decreto del Presidente della Regione Siciliana, deve ritenersi sottoposta, a pena di decadenza, alla precisa condizione dell'obbligo, gravante sui Comuni, di reimpiegare i capitali ricavati dalla cessione di detti beni in specifiche opere di natura sanitaria. E che il suddetto obbligo di reimpiego (delle somme ricavate dall'alienazione dei beni dei Comuni con vincolo di destinazione, previsto dall'art. 40 L. Reg. Siciliana n. 87/1980), non può essere inteso, come ha fatto il Giudice di secondo grado, come un dovere correlativo ad un diritto di credito o ad un interesse collettivo, ma si configura, alla luce del contenuto e della ratio del predetto art. 40, come la condizione cui è subordinata l'autorizzazione alla rimozione del vincolo di destinazione rilasciata dal Presidente della Regione Siciliana. In definitiva, secondo l’Azienda, una volta rimasto inadempiuto, da parte del Comune, l'obbligo di reimpiego di cui all'art. 40 L. Reg. Siciliana n. 8711980, con la conseguente decadenza dell'autorizzazione allo svincolo rilasciata dal Presidente della Regione Siciliana, deve ritenersi compiuta la "regressione" dell'ex [OSCURATO:PERSONA] "G.B. Peruzzo" tra i beni facenti parte del patrimonio del Comune intimato con vincolo di destinazione all'[OSCURATO:PERSONA] ex art. 66 L. n. 833/1978. Il tutto con la duplice conseguenza che: a) l'anzidetto ex Preventorio doveva (e deve) essere ex lege trasferito al patrimonio dell'Azienda sanitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 (primo periodo), d. lgs. n. 502/1992 (norma questa inopinatamente trascurata dalla corte territoriale); b) l’Azienda, poiché il Comune ha illegittimamente venduto l’immobile alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, aveva (ed ha) il diritto di dolersi della lesione del diritto a conseguire la proprietà del suddetto ex [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe dovuto essere ritenuta legittimata attiva, impregiudicato il merito della causa. 3. Il ricorso è inammissibile. E’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass. n. 9122/2017; n. 19164/2007). I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr., tra le tante, Cass. n. 17041/2013; n. 7981/2007). Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso e a pena di inammissibilità dello stesso, ha l’onere non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fatto (cfr., tra le tante, Cass. n. 23675/2013; n. 9765/2005).Orbene, risulta dalla sentenza impugnata (pp. 3 e 4) che l’Azienda: a) a fondamento della domanda risarcitoria proposta in primo grado, aveva dedotto che a1) il diritto al risarcimento del danno azionato derivava dalla perdita del bene immobile, che, se non fosse stato alienato, sarebbe entrato a far parte del patrimonio dell'[OSCURATO:PERSONA], e dalla corrispondente deprivazione di risorse che, secondo la specifica previsione dell’art. 40 della L.R. n. 87 del 1980, erano vincolate a beneficio dell'ente gestore del servizio sanitario pubblico in loco; a2) la cessione dell’immobile era avvenuta poco tempo prima dell’entrata in vigore della riforma del 1992, che aveva istituito le [OSCURATO:PERSONA] e previsto la cessione alle stesse del patrimonio immobiliare già in uso alle disciolte [OSCURATO:PERSONA] territoriali, e, d’altra parte, non era stato previsto alcun termine per l’adozione degli atti finalizzati al reimpiego delle risorse economiche; a3) per le suddette ragioni, era necessario attendere un congruo lasso di tempo, per pervenire alla conclusione dell’inadempimento dell’Ente locale; mentre b) a fondamento dell’appello, aveva dedotto che il diritto al risarcimento del danno azionato sarebbe sorto in capo alla Gestione- stralcio della disciolta U.S.L. n. 9 di Bivona, e, dunque, in capo alla Regione Siciliana, subentrata a titolo universale nei rapporti già facenti capo alle disciolte [OSCURATO:PERSONA] territoriali. Dunque, nella sentenza impugnata, non vi è traccia di alcuna deduzione dell’Azienda in merito alla decadenza dell'autorizzazione allo svincolo di destinazione, alla regressione del bene oggetto del decaduto provvedimento autorizzativo, al doveroso trasferimento ex legenel patrimonio dell'azienda sanitaria, alla irrispettosa stipula del contratto di compravendita sulla base di un decreto decaduto.D’altra parte, l’Azienda ricorrente non ha allegato l'avvenuta deduzione delle suddette questioni dinanzi al giudice di merito (e, conseguentemente, non ha indicato, come pure era suo onere fare, in quale atto abbia dedotto dette questioni). Ne consegue che, non risultando che le questioni di diritto sollevate in ricorso erano state dedotte dinanzi ai giudici di merito, il motivo va dichiarato inammissibile. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad