CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 27394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., consistente nella mutazione dello stato dei luoghi rispetto alla data di inizio della causa (mutazione sostanzialmente dovuta all’interramento di parte del muro interessato dai fori da riaprirsi). Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. Ud. 13/07/2022 PU R.G.N. 896/2021; estensore: C. Valle 115 e 116 cod. proc. civ., stante il travisamento degli elementi probatori nella valutazione della estraneità delle opere di drenaggio ai fini della completa riapertura dei fori, di cui si discute. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione delle norme in tema di determinazione dei compensi ripetibili del difensore e di regolamentazione delle spese processuali. Si denunzia, infatti, l’eccessività del compenso liquidato e financo la stessa configurabilità di una soccombenza dell’esecutante. I primi quattro mezzi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, in adesione alle puntuali conclusioni del Procuratore Generale. E’ pacifico fra le parti che la parte più bassa del muro, interessato dai fori da riaprirsi, era stata coperta da un terrapieno ormai molti anni orsono e che non consta che avverso tale parziale interramento sia stata svolta una qualche azione volta a ripristinare lo stato dei luoghi e ad eliminare tale interramento, cosicché, appare evidente che la funzione di circolazione dell’aria, propria dei fori una volta presenti nella parte ormai interrata, non può più essere ripristinata, se non eliminando il terrapieno che ha provocato il parziale interramento del muro. Eliminazione che, come già detto, non consta essere mai stata disposta. Ne consegue che la funzione di circolazione dell’aria che si intende ripristinare con il titolo esecutivo oggetto di esecuzione specifica non può che interessare quella parte di muro rimasta tale; ossia la parte di muro che si innalza dal piano di calpestio e non anche quella ulteriore parte ormai conglobata nel terreno sottostante. La sentenza impugnata supera, pertanto, le doglianze del ricorrente- esecutante, in quanto identifica un obbligo degli esecutati ad una riapertura dei fori posti al di sotto del piano di calpestio. Viceversa, Ud. 13/07/2022 PU R.G.N. 896/2021; estensore: C. Valle correttamente, la sentenza impugnata esclude che il titolo esecutivo contenesse il precetto di compiere quelle opere ritenute dall’ausiliario, successivamente, idonee ad evitare problemi di drenaggio o di scolo delle acque conseguenti alla riapertura dei fori; in particolare di quelli interrati. Opere che non potevano essere imposte agli esecutati eil cui costo, una volta eseguite, non poteva andare a loro carico (si veda sulla necessità che le opere attuate in esecuzione di un obbligo di fare siano del tutto conformi a quanto prescritto nel titolo: Cass. n. 09280 del 11/04/2017 Rv. 643850 - 01). La loro eventuale necessità, al fine di evitare pregiudizi alla proprietà anche di terzi, avrebbe dovuto formare oggetto di ulteriore accertamento cognitivo. A tanto occorre aggiungere che: il primo motivo è inoltre inammissibile perché il tenore testuale dell’atto introduttivo dell’opposizione e della stessa ordinanza del giudice dell’esecuzione non risulta dal ricorso e neppure dalla sentenza gravata. Il secondo mezzoè, altresì, infondato, la carenza di indicazione delle difese del procedente non inficia di per sé la decisione, che, semmai potrà contestarsi quanto a fondatezza, come costantemente affermato da questa Corte (si veda, di recente Cass.n. 11150 del 09/05/2018 Rv. 648052 - 01): « L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è di per sé causa di nullità della sentenza, assumendo rilevanza solo se ed in quanto accompagnata dalla mancata considerazione delle stesse da parte del giudice.». Il terzo motivo è infondato: se in effetti il mutamento di uno stato dei luoghi dovrebbe davvero condurre ad una rivalutazione delle modalità di esecuzione del titolo in rapporto ad esso, apparentemente l’ordinanza del giudice opposta, di conferimento di incarico al consulente tecnico di ufficio, mirava proprio ad individuarlo, sicché il mutamento dello stato dei luoghi era stato tenuto in considerazione dal Tribunale. Ud. 13/07/2022 PU R.G.N. 896/2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quarto motivo è inammissibile in quanto la contestazione del cattivo uso del fatto notorio si opera con la revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ. I primi quattro motivi sono pertanto, infondati, ove non inammissibili. Riguardo al quinto motivo, appare inevitabile riconoscere la soccombenza dell’esecutante, posto che questi ha chiesto un’attuazione del titolo esecutivo esorbitante rispetto allo stesso e comunque contrastante con quella prospettata dagli esecutati, insistendo nell’esecuzione dell’obbligo come descritto dall’ausiliario del giudice dell’esecuzione, anche in costanza di opposizione agli atti esecutivi da parte degli obbligati. La soccombenza considerata dall’art. 91 cod. proc. civ. si configura qualora la domanda di una parte risulti, in esito al giudizio, infondata, in tutto o in parte (restando, in tale ultimo caso, riservata alla valutazione discrezionale del giudice la possibilità di compensazione). Nel caso di specie, la controversia verteva sulle modalità concrete di esecuzione del titolo, sulle quali il ricorrente-opposto è rimasto totalmente soccombente, e non sul diritto del medesimo di procedere esecutivamente. L’obbligazione di eseguire facere, poi, ha un valore determinabile in danaro (Cass. n. 07298 del 03/07/1993 Rv. 482996 - 01; Cass. n. 08268 del 14/08/1990 Rv. 468844 - 01) che, nel caso di specie, rientra nello scaglione previsto, ai fini tariffari, fra i ventiseimila e i cinquantaduemila euro. La liquidazione concretamente adottata dal Tribunale non supera, pertanto, la forbice prevista per una causa compresa in tale scaglione. La restante parte della censura è pure inammissibile in tema di liquidazione delle spese processuali, effettuata successivamente all’entrata in vigore del al d.m. (Giustizia) n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione Ud. 13/07/2022 PU R.G.N. 896/2021; estensore: C. Valle secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delletariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (si veda, in tema, da ultimo, quale espressione di un orientamento oramai costante: Cass. n. 14198 del 05/05/2022 Rv. 664685 – 01; Cass. n. 19989 del 13/07/2021 Rv. 661839 – 03 e Cass. n. 89 del 07/01/2021 Rv. 660050 -02). In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del Pastorini, e tenuto conto del valore della causa e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non hanno espletato alcuna attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bisdello stesso art. 13), se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. Ud. 13/07/2022 PU R.G.N. 896/