CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 21/06/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Latina in data 10/12/2020 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di estorsione aggravata ed altro e condannati alla pena ritenuta di giustizia oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Avverso detta sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e tre gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, deducono i seguenti motivi. Con il primo motivo lamentano, ex art. 606, comma, 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. e 23-bis L. 137/2020. Rilevano che il processo era stato trattato all' udienza del 21 giugno 2021 in assenza dei ricorrenti, detenuti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, nonostante l'espressa e tempestiva richiesta di partecipare all' udienza formulata da entrambi presso l'ufficio matricola del carcere. Con il secondo motivo lamentano, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della parte civile. Assumono che la Corte territoriale avevano omesso di esaminare le specifiche censure formulate in sede di gravame - ed analiticamente richiamate in ricorso - quanto alla credibilità soggettiva della parte civile. Con il terzo motivo il solo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 606, comma, 1 lett. e), cod. proc. pen., motivazione meramente apparente e/o illogica in relazione alla condotta ascritta al capo 4) della rubrica (art. 73 comma 5, 80 lett. a) d.P.R. 309/1990). Rileva che sul punto la Corte di appello aveva adottato una motivazione meramente apodittica senza in alcun modo esaminare le specifiche censure formulate quanto alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Latina in ordine alla cessione di stupefacente contestata all' imputato. Con il quarto motivo entrambi gli imputati deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevano che i giudici di merito, nel negare la concessione delle stesse, non avevano tenuto in debita considerazione la personalità degli imputati, precisando che [OSCURATO:PERSONA] aveva "piccoli" precedenti e [OSCURATO:PERSONA] era incensurato. Con il quinto motivo gli imputati deducono, ex art. 606, comma, 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Assumono che i giudici di merito avevano liquidato il danno in favore della parte civile in modo arbitrario e senza tenere conto del pregiudizio effettivamente cagionato alla vittima. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma, 1 lett. h) ed c), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. e 23-bis L. 137/2020.Rileva che il processo era stato trattato all' udienza del 21 giugno 2021 in assenza del ricorrente, detenuti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Velletri, nonostante l'espressa e tempestiva richiesta di partecipare all' udienza formulata presso l'ufficio matricola del carcere, proponendo una censura analoga a quella avanzata dai coimputati con il primo motivo dei loro ricorsi. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 64 comma 3) lett. c) e comma 3 bis, 197 bis e 210 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento a tali disposizioni normative. Assume che la Corte di Appello aveva disatteso l'eccezione di nullità della deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - in quanto lo stesso essere sentito quale imputato di reato connesso - assumendo, erroneamente, che il predetto non risultava indagato, che i reati contestati (sottrazione dei gioielli di famiglia e furto dei beni del Sicignano) erano perseguibili a querela e che lo stesso non era perseguibile operando la causa di non punibilità di cui all' art.649 cod. pen. Deduce che tale ragionamento era viziato in quanto: - in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non rilevando il semplice fatto che il Bizzi non era formalmente indagato; - posto che il reato attribuito a quest' ultimo era perseguibile ex officio e che non poteva operare la condizione di non punibilità di cui all' art. 649 cod. pen. in quanto la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], era un semplice cugino della madre. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della parte civile. Assume che la corte territoriale avevano omesso di esaminare le specifiche censure formulate in sede di gravame - ed analiticamente richiamate in ricorso - quanto alla credibilità soggettiva della persona offesa costituitasi parte civile. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. Rileva che i giudici di merito aveva quantificato una pena eccessiva, non valutando adeguatamente gli elementi di cui all' art. 133 cod. pen. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Lamenta che i giudici di merito avevano liquidano il danno in modo arbitrario e senza tenere conto del pregiudizio effettivamente cagionato alla vittima, formulando una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella analoga avanzata dai suindicati coimputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di tutti e tre gli imputati devono trovare accoglimento apparendo fondata, con carattere assorbente, la censura relativa alla nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.2. Va osservato che/secondo quanto è dato desumere dalla documentazione in atti - cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, essendo sul punto anche giudice del fatto processuale asseritamente viziato (per tutte: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 - 01) - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato, in data 21 maggio 2021, presso l'ufficio matricola del carcere ove erano detenuti, istanze di partecipazione all' udienza fissata presso la Corte di Appello di Roma per il giorno 21 giugno 2021. Dalla motivazione della sentenza di appello non emerge alcuna considerazione esplicita della predetta istanza, mentre risulta che la Corte di appello, in relazione alla disciplina emergenziale applicabile in tema di pandemia da Covid-19, abbia ritenuto l'istanza presentata dal difensore degli imputati tardiva, limitandosi a considerare la sola istanza del difensore dei predetti che si era attivato immediatamente per la trattazione orale dopo aver avuto notizia della precedente richiesta dei propri assistiti, ritenendola tardiva (vedi provvedimento presidenziale in data 19 giugno 2021). Ciò posto occorre considerare che questa Corte di legittimità ha condivisibilmente chiarito che in tema di disciplina emergenziale da pandemia COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto -e non a mezzo del difensore -non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU» (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 283143 -01). Dalla previsione normativa in esame emerge chiaramente, ad avviso del collegio, che anche un'istanza presentata non "a mezzo del difensore" ma direttamente ad opera dell'imputato deve ritenersi ammissibile atteso che la stessa, benché si presenti difforme dal modello formalmente contemplato, attiene all'esercizio di un diritto fondamentale di accesso alla risposta giurisdizionale. In tale ottica non si può che ribadire, come correttamente evidenziato da Cass. Sez. 2 n. 48035/2022 (non mass., conforme al precedente citato), come tale principio trovi espressa affermazione e riscontro in ambito pattizio internazionale (art. 6, comma 3, lett. c). d) ed e) Conv. EDU; art. 14, comma 3, Patto internazionale sui diritti civili e politici - fatto a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1956) a conferma della caratterizzazione della partecipazione al processo quale requisito fondamentale dell'equo processo. In forza della eccezione formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza va, dunque, ritenuta nulla per violazione del contraddittorio.3. Va segnalato, poi, che l' applicazione del condivisibile principio per cui in tema di giudizio di appello nei confronti di più imputati, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore di uno solo di essi abbia avanzato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, il processo deve essere trattato nella forma pubblica, sicché il suo svolgimento con rito camerale non partecipato determina, anche nei confronti degli imputati la cui richiesta sia stata tardivamente formulata, una nullità d'ordine generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione» (Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 -01), esonera questa Corte dal verificare la fondatezza della analoga eccezione formulata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] dovendosi, comunque, annullare la sentenza anche nei confronti del predetto. 4. In conclusione va disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata nei confronti di tutti i suddetti imputati con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di